Decretare in emergenza
Donald Trump governa per decreto. È la sua cifra. Dall’insediamento del 20 gennaio 2025 ha emanato circa 230 ordini esecutivi, quasi cinque a settimana. In otto anni Bush ne firmò 302, Obama 276; nelle due presidenze quadriennali che seguirono (Trump I e Biden) ne furono promulgati rispettivamente 220 e 162. L’azione esecutiva diretta definisce la pratica quotidiana di potere del secondo mandato. Con un passaggio ulteriore. Molti decreti sono incardinati in dichiarazioni formali di emergenza; altri adottano comunque un lessico emergenziale, dominato da termini come “invasione”, “minaccia esistenziale”, “crisi nazionale”. L’emergenza economica trasforma il disavanzo commerciale in minaccia alla sicurezza nazionale e consente (sic) di imporre dazi scavalcando il Congresso; quella migratoria rappresenta gli ingressi dal confine sud come un assalto alla homeland e legittima deportazioni sommarie e detenzioni arbitrarie: a tutti gli effetti la sospensione di fatto dell’habeas corpus; quella energetica diventa un’arma contro la transizione climatica, smantellando un decennio di regolazioni ambientali e rilanciando l’industria dei combustibili fossili. In questo quadro, dopo gli incidenti di Minneapolis esponenti dell’amministrazione hanno evocato il ricorso all’Insurrection Act del 1807, che prevede l’impiego dell’esercito per ristabilire l’ordine pubblico. Il timore è che ciò possa tradursi nella militarizzazione di alcune città e nella sospensione selettiva delle elezioni di midterm il prossimo novembre. L’emergenza si consoliderebbe così come infrastruttura stabile dell’azione presidenziale.
L’eccezione e la norma
Per comprendere questo presente americano conviene ripartire dal dibattito europeo sullo “stato d’eccezione” del primo Novecento, quando le teorie di Carl Schmitt e Hans Kelsen si fronteggiarono con nettezza, fissando i poli entro cui a lungo si sarebbe svolta la discussione sul rapporto tra diritto ed emergenza. Per il primo, l’eccezione rivela la natura autentica della sovranità: il primato della decisione politica che sospende il diritto per salvare l’ordinamento o fondarne uno nuovo. Pubblicato nel 1922, il nucleo antiliberale della teoria schmittiana riflette lo spirito del tempo. Nell’ondata autoritaria che separa le due guerre, il sovrano – nelle vesti mondane di un Duce o di un Führer – emerge come origine e misura del diritto: la legge non lo vincola, riceve anzi validità dal suo intervento extra-legale. Nella coeva ma opposta lettura di Kelsen, invece, non esiste decisione legittima fuori dal diritto. La legge – non la volontà del sovrano – è il principio supremo di legittimità. Anche lo stato d’eccezione deve essere previsto e disciplinato giuridicamente, con procedure, limiti e condizioni definite. Kelsen raccoglie l’eredità kantiana dell’universalismo giuridico e la proietta verso il secondo dopoguerra, quando la vittoria sul nazifascismo ne farà l’architrave di una lunga egemonia liberale. Ma questa polarizzazione, così limpida e netta, non reggerà alla fine del secolo. Con la crisi delle democrazie liberali affiora un ibrido cresciuto sottotraccia: l’eccezione normalizzata. Questa assume la forma di uno stato d’emergenza permanente; un dispositivo che, introdotto per affrontare crisi contingenti, finisce per integrarsi stabilmente nell’architettura del potere. Le leggi restano in vigore, ma scivolano in una provvisorietà che amplia la libertà d’azione degli esecutivi a danno dei parlamenti e dei controlli giurisdizionali. Giorgio Agamben parla di un processo di cronicizzazione dell’eccezione che erode il confine tra politica e diritto e produce una degradazione latente dell’ordinamento. A questo punto possiamo chiederci: archiviato Kelsen, il presente americano sta “tornando a Schmitt”, come alcuni sostengono, o sta introducendo forme nuove e più radicali dentro un percorso già avviato di ibridazione? Le due traiettorie non coincidono.

Una costituzione emergenziale
Gli Stati Uniti vivono da decenni sotto un numero crescente di dichiarazioni presidenziali d’emergenza, spesso mal definite e poco controllate. Il quadro normativo posa su due leggi approvate negli anni Settanta la cui applicazione è stata debole e irregolare. Il National Emergencies Act (NEA) impone che ogni emergenza sia notificata al Congresso e riesaminata annualmente. Nella prassi, però, entrambi i meccanismi sono degradati a routine amministrativa e le emergenze sono state rinnovate quasi automaticamente dai presidenti di entrambi i partiti. La seconda legge, l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), attribuisce al presidente ampi poteri in presenza di “minacce eccezionali” provenienti dall’estero: sanzioni, congelamenti di beni, restrizioni alle transazioni commerciali. Non concede però un potere tariffario generale, riservato al Congresso. È su questo crinale che si colloca l’ordine esecutivo del 2 aprile 2025, il “Liberation Day”, con cui Trump ha imposto dazi punitivi a mezzo mondo, modificandoli poi a piacimento in sede negoziale. La questione, com’è noto, è stata affrontata della Corte Suprema, che il 21 febbraio 2026 ha stabilito che il presidente aveva ecceduto i poteri d’emergenza consentiti dalla IEEPA. Se l’amministrazione rispetterà la decisione, o come l’aggirerà, rimane da vedersi. Una logica simile riemerge nel contenzioso sull’estensione operativa del Department of Homeland Security e dell’ICE nelle città del Midwest. Il DHS nasce dopo l’11 settembre nella stagione emergenziale della “guerra al terrorismo”: un accorpamento senza precedenti di funzioni di polizia, intelligence e controllo delle frontiere che fin dall’inizio solleva interrogativi sulla tutela delle libertà individuali e sull’equilibrio tra sicurezza e garanzie costituzionali. Da questo nucleo nasce l’ICE, poi progressivamente ampliato negli anni successivi. Nel secondo mandato di Trump le operazioni dell’ICE si allargano: detenzioni accelerate, deportazioni sommarie, rastrellamenti nelle città “santuario”, spesso condotte a volto coperto e senza mandato. Stati e municipalità — tra cui il Minnesota — hanno impugnato queste misure per violazione del Decimo Emendamento (principi del federalismo), abuso dei poteri delegati e compressione dei diritti costituzionali. Il contenzioso è aperto in più corti distrettuali e con ogni probabilità raggiungerà la Corte Suprema. Queste tensioni segnano il culmine di un lungo processo di sedimentazione dei poteri straordinari dell’esecutivo. Non a caso, già nei primi anni Duemila, Bruce Ackerman osservava che gli Stati Uniti stavano entrando in una condizione di emergenza di fatto permanente, in cui poteri concessi per far fronte a crisi eccezionali (terrorismo, guerre asimmetriche, catastrofi) continuano a operare ben oltre la crisi stessa. Da qui la proposta neo-kelseniana di una “costituzionalizzazione dell’emergenza”: la creazione di un insieme di regole capaci di ricondurre l’eccezione dentro la legalità, imponendo limiti chiari, procedure più onerose e un controllo democratico rafforzato. Ma questo non è avvenuto e il sistema resta vulnerabile. In un Paese dove le emergenze si prorogano per inerzia e i controlli restano fragili, il deragliamento costituzionale è un rischio strutturale.
La “visione personale” del Presidente
A questa vulnerabilità strutturale si aggiunge una criticità ulteriore, legata alla natura personalistica del presidenzialismo americano. Lo ricordava già nel 1949 il costituzionalista Albert L. Sturm: «[Negli Stati Uniti] i poteri d’emergenza non si basano solo sulle leggi. La loro portata dipende anche dalla visione personale che il Presidente ha del proprio ruolo e dal modo in cui interpreta i limiti dei suoi poteri. In ultima analisi, l’autorità di un Presidente è in larga misura determinata dal Presidente stesso». In altre parole, norme e controlli sono necessari, ma non bastano. È decisivo che il presidente riconosca i limiti non scritti della propria funzione e rinunci a utilizzare l’emergenza per estendere i suoi poteri “oltre misura”. Il sistema si regge infatti non soltanto su regole formali e meccanismi di bilanciamento, ma anche su un patto informale tra le élite: quella forbearance – la moderazione reciproca nell’uso delle prerogative istituzionali – che i politologi Levitsky e Ziblatt considerano condizione essenziale per la sopravvivenza della democrazia costituzionale in America. È questa cultura della moderazione istituzionale a mancare oggi, laddove Trump rivendica apertamente “il diritto di fare tutto ciò che voglio”, ponendo come unico limite “la mia morale personale”. Così il monarca repubblicano del 1787 si trasforma in ciò che i padri fondatori credevano di essersi lasciati per sempre alle spalle: un re assoluto. Trump interpreta ogni conflitto con l’esecutivo come una minaccia alla sicurezza nazionale e ogni dissenso con la persona del Presidente come un atto di sedizione. È in questa visione che si incardina il ricorso allo stato d’emergenza, che non serve a governare la crisi, ma a produrla e orientarla.
L’emergenza come forma ordinaria del potere
Mai così rumoroso in tempo di pace, lo stato d’emergenza rende visibile ciò che in passato avanzava quasi inavvertito: l’espansione dell’esecutivo dentro le pieghe dell’ordinamento. Questa dinamica assume oggi tratti apertamente autoritari, e molti la leggono come una “torsione schmittiana”. Ma nell’America contemporanea le categorie del primo Novecento riemergono in forma rudimentale, quasi farsesca. L’eccezione schmittiana si iscriveva in una riflessione rigorosa sulla struttura dell’ordinamento: la sospensione del diritto non apriva un vuoto indefinito, era un atto unico, tragico, destinato comunque a inaugurare una nuova legalità. L’emergenza trumpiana segue un’altra logica. Non sospende per rifondare: sospende per durare. Trasforma la crisi in metodo, la rottura in routine, la provvisorietà in continuità. L’eccezione perde la sua eccezionalità e diventa ambiente operativo: un dispositivo che permette di agire ai margini del diritto senza assumere la responsabilità — schmittiana — di istituire un ordine nuovo. È qui che Trump va oltre Schmitt: nell’estendere l’eccezione fino a svuotarne il significato, facendo dell’emergenza non il momento decisivo della sovranità, ma la forma ordinaria — e teatrale — del potere. La radicalizzazione di un processo già avviato da decenni e che però, nelle mani di un presidente privo di autolimitazione, tende a generare un potere senza limiti.
Riferimenti bibliografici:
B. Ackerman, “The Emergency Constitution”, Yale Law Journal, vol. 113, 2004
G. Agamben, “Stato d’eccezione”, in Homo Sacer (1995–2015), Quodlibet, 2018
Q. Jurecic, “Trump’s State of Exception”, The Atlantic, 19 dicembre, 2018
H. Kelsen, Teoria generale del diritto e dello Stato, Einaudi, 1952 (1925)
S. Levitsky, D. Ziblatt, Come muoiono le democrazie, Laterza 2020
C. Schmitt, Teologia politica. Quattro capitoli sulla dottrina della sovranità, il Mulino, 1972 (1922)
J. Rauch, “Yes, It’s Fascism”, The Atlantic, 25 gennaio 2026
