I molti dubbi di costituzionalità del decreto sicurezza

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Il decreto legge 24 febbraio 2026 , n. 23 è approdato al Senato per la conversione in legge ed è verosimile che si proceda a tappe forzate e senza modifiche essendo ormai prossima la scadenza del termine di 60 giorni previsto dall’articolo 77 della Costituzione. Difficilmente, dunque, il parere reso dal Consiglio Superiore della Magistratura (approvato il 15 aprile con 15 voti favorevoli, 7 contrari e 5 astenuti) potrà spiegare effetti concreti al riguardo ma la sua pubblicazione è di grande interesse per le osservazioni e le critiche formulate (anche, come si dice, a futura memoria). Oggetto del parere sono, data la competenza del Consiglio Superiore, le sole disposizioni che, in vario modo, incidono sull’amministrazione della giustizia ma tanto basta per un giudizio fortemente critico, pur nel linguaggio a volte felpato dei giuristi, che investe, in particolare, il fermo preventivo in occasione di manifestazioni, l’eccesso di discrezionalità affidato alla polizia e la progressiva trasformazione della sicurezza in controllo amministrativo del dissenso.

Esemplari le osservazioni critiche sul fermo preventivo di cui si riportano alcuni passaggi:

«Lo strumento (cd. fermo di prevenzione) individuato […] incide sul nucleo essenziale di alcune libertà fondamentali del singolo[…]. Non v’è dubbio, infatti, che l’accompagnamento del “fermato” negli uffici di polizia e il relativo trattenimento fino a dodici ore, comportando una coazione della persona a rimanere in un determinato luogo per un lasso di tempo apprezzabile, oltre a precludergli la possibilità di partecipare alla manifestazione (limitandone dunque le libertà costituzionali di riunione e manifestazione del pensiero), integrano anche quella “mortificazione della dignità dell’uomo che si verifica in ogni evenienza di assoggettamento fisico all’altrui potere” (in tal senso cfr. sentenza Corte Cost. 2001 n. 105, a proposito del trattenimento dei migranti nei centri temporanei di accoglienza) e, dunque, una forma di “restrizione della libertà personale” ai sensi dell’art. 13 comma 3 della Costituzione. Ne discendono due effetti: – la misura preventiva in commento non può essere adottata al di fuori delle garanzie (riserva di legge e di giurisdizione) previste dell’articolo 13 della Costituzione; – il legislatore, oltre a prevedere rimedi giurisdizionali avverso detto fermo (id est: la vigilanza immediata del P.M., tempestivamente informato), dovrebbe altresì introdurre specifici obblighi (allo stato assenti) di verbalizzazione e motivazione dell’operato della polizia giudiziaria operante, di guisa tale da consentire all’Autorità Giudiziaria (individuata, nel caso di specie, nel P.M.) di effettuare un effettivo controllo di legalità. Motivi di garanzia inducono inoltre a ritenere che il soggetto fermato dovrebbe avere diritto a ottenere il rilascio di copia del verbale, anche laddove il controllo non abbia portato al sequestro di oggetti indebitamente portati [armi od oggetti atti ad offendere, ecc.]. […]
Un ulteriore profilo critico riguarda la formulazione del presupposto del “fondato motivo di ritenere” che il soggetto fermato possa porre in essere, nel corso della manifestazione, condotte di concreto pericolo per l’ordine e/o la sicurezza pubblica. […] L’estrema ampiezza della formula impiegata dal legislatore (abbia “fondato motivo di ritenere”), in uno alla mancata esaustiva tipizzazione di tutte le “circostanze fattuali” (indicatori di rischio) idonee alla formulazione del giudizio di pericolosità sociale del fermato e all’omessa indicazione delle specifiche finalità del trattenimento (la disposizione, utilizzando infatti una formula “di stile”, allude a generici ma non meglio precisati “accertamenti di polizia”), sembra lasciare margini eccessivamente discrezionali all’operatore di polizia, col rischio concreto di possibili derive verso un modello di prevenzione fondato su presunzioni di pericolosità astratta anziché su comportamenti effettivamente in atto e, soprattutto, di una possibile frizione della disposizione […] con gli obblighi internazionali di rispetto dei diritti umani ai quali l’Italia è vincolata. Il punto rilevante attiene, infatti, al sufficiente o insufficiente grado di determinatezza (e tassatività) della descrizione legislativa delle condotte dal cui accertamento dedurre il giudizio prognostico sulla pericolosità sociale del soggetto. Il principio di legalità convenzionale esige dunque una normativa sufficientemente precisa da evitare rischi di arbitrarietà.
Idoneo a produrre ulteriori criticità appare inoltre il riferimento, contenuto nella disposizione in commento, alla “rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi cinque anni”: la possibile valorizzazione, da parte dell’operatore di polizia, dei soli precedenti penali (o, addirittura, delle sole segnalazioni di polizia) quale esclusivo indice prognostico di pericolosità sociale dell’agente – in assenza di condotte oggettive poste in essere nel contesto della manifestazione, indicative di una concreta situazione di pericolo – appare infatti foriera di impropri automatismi fondati su una “colpa d’autore”, in quanto ancorata al dato meramente formalistico dalla “censuratezza” del soggetto fermato. […]
Un’ultima criticità riguarda l’omessa indicazione della “specifica finalità” del cd. fermo preventivo. Il nuovo art. 11 bis prevede infatti che, in presenza dei presupposti di tempo e luogo sopra indicati, i soggetti potenzialmente pericolosi possano essere accompagnati coattivamente negli uffici di polizia ed ivi trattenuti «per il tempo strettamente necessario ai fini del compimento dei conseguenti accertamenti di polizia». Non si precisa tuttavia quali siano gli “accertamenti di polizia”. […] La mancata indicazione di una chiara finalità del trattenimento della persona negli uffici di polizia (peraltro fino a dodici ore) finirebbe con l’ampliare in maniera irragionevole la già ampia discrezionalità degli operatori di polizia».

Qui il link al testo completo del parere.

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