Le molte falle del decreto sicurezza

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Il Massimario della Cassazione è un organo tecnico interno alla Corte con compiti di supporto all’attività delle sezioni, sia penali che civili. Le sue attribuzioni sono molteplici: redazione delle massime (cioè le sintesi dei principi di diritto) delle sentenza più rilevanti della Suprema Corte, segnalazione delle “notizie di decisione” e dei contrasti giurisprudenziali tra le sezioni, predisposizione di relazioni sullo stato della giurisprudenza nelle questioni sottoposte alle Sezioni Unite, cura di approfondimenti scientifici sulle novità normative e sul diritto comparato e di rassegne di giurisprudenza etc. Non si tratta, dunque, di un organo che assume decisioni ma di una sorta di “ufficio studi” che offre materiali di diverso genere ai giudici.

È del 23 giugno una delle sue ultime relazioni, relativa alle novità normative del decreto legge 11 aprile 2025, n. 48, convertito nella legge 9 giugno 2025, n. 80 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario), universalmente noto come “decreto sicurezza”. Le valutazioni in essa contenuti – che si aggiungono a quelle formulate, tra gli altri, dal direttivo dell’Associazione dei professori di diritto penale (https://vll.staging.19.coop/in-primo-piano/2025/04/14/tutti-i-rischi-del-decreto-sicurezza/) e da oltre 230 professori di diritto pubblico (https://vll.staging.19.coop/in-primo-piano/2025/05/02/237-professori-di-diritto-pubblico-il-decreto-sicurezza-viola-la-costituzione/)sono impietose e riguardano sia l’emanazione del decreto e la sua conversione in legge sia il merito delle sue disposizioni.

Quanto ai presupposti del decreto, la relazione ne sottolinea la totale inesistenza, non senza premettere che «la prassi parlamentare annovera due soli precedenti di trasposizione dei contenuti di un progetto di legge in discussione in Parlamento in un decreto-legge» (come avvenuto nel caso di specie) e che tale trasposizione era stata «a suo tempo censurata dalla dottrina costituzionalistica» e, in ogni caso, non riguardava la materia penale». In particolare nella relazione si osserva che molti sono i dubbi sulla «sussistenza dei presupposti giustificativi per il ricorso alla decretazione d’urgenza, tanto più che neppure il Governo proponente si era mai avvalso della facoltà, prevista dall’art. 72 Costituzione e dai regolamenti parlamentari, di chiedere l’esame con procedura d’urgenza di quel disegno di legge»; che l’estrema eterogeneità dei contenuti «avrebbe richiesto un esame e un voto separato sulle singole questioni» la cui mancanza sembra violare l’art. 72 della Costituzione «laddove prevede l’analisi e il voto distinto per ciascun articolo»; che «il decreto non è stato presentato alle Camere per la conversione in legge il giorno stesso, come invece obbliga l’art. 77 della Carta» e che ciò potrebbe determinare «l’invalidità della legge di conversione».

Quanto al merito, i rilievi sono numerosissimi: il «rischio di colpire eccessivamente gruppi specifici, come minoranze etniche, migranti e rifugiati» con connesse «discriminazioni e violazioni di diritti umani»; la violazione dei principi costituzionali di materialità, determinatezza, offensività, uguaglianza, ragionevolezza e libertà di manifestazione del pensiero, per esempio nel caso di alcune aggravanti applicate solo se il reato viene commesso in un determinato luogo (stazioni o convogli), da una specifica categoria di persone (i detenuti) o in un contesto particolare (come le manifestazioni); la disparità di trattamento nei reati di resistenza o volenza a pubblico ufficiale a seconda che la persona offesa sia un agente di pubblica sicurezza o un altro pubblico ufficiale; la violazione del principio di proporzionalità nella previsione come delitto di comportamenti di resistenza passiva in carcere; la mancanza di qualsivoglia «plausibile ratio politico-criminale» nella autorizzazione agli operatori di polizia ad usare armi diverse da quelle d’ordinanza senza licenza; l’irrazionalità dell’estensione dello scudo penale agli agenti dei servizi che creano o dirigono gruppi eversivi o terroristici; la violazione delle norme europee sulla libera circolazione delle merci insita nel divieto alla commercializzazione della cannabis «non essendovi evidenze scientifiche che provino che le infiorescenze di canapa e i derivati di varietà di canapa con un contenuto di Thc inferiore allo 0,3% siano una minaccia per la sicurezza e la salute pubblica» e molto altro ancora.

Qui il link al testo integrale della relazione: corte cassazione.relazione decreto sicurezza.pdf

Gli autori

Corte di cassazione - Ufficio massimario

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