Il nuovo decreto sicurezza: neutralizzare preventivamente il conflitto

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È dentro la duplice traiettoria dell’attacco alla giurisdizione e della guerra alle città (https://vll.staging.19.coop/in-primo-piano/2026/02/12/sicurezza-e-autoritarismo-lordine-liberale-non-ci-salvera/) che si inserisce il nuovo ed ennesimo decreto legge sulla “sicurezza”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 5 febbraio. La sua ratio segna un ulteriore salto di qualità rispetto al d.l. n. 48/2025: accanto alla criminalizzazione persistente della marginalità sociale (si vedano le norme esclusivamente repressive che contribuiscono ad alimentare quella “devianza giovanile” che si dichiara di voler contrastare), emerge con nettezza un nuovo baricentro. Nel governo del dissenso, la logica non è più solo quella della repressione ma della neutralizzazione preventiva: una strategia fondata sull’estensione a dismisura dell’arbitrio poliziesco, anestetizzando un controllo giurisdizionale che si vuole confinato a un ruolo tardivo, eventuale, quasi notarile. Non è un dettaglio tecnico: è un mutamento di architettura. La piazza viene governata come zona di rischio, e il rischio – per definizione – non ha bisogno di prove, ma di sospetti. Emblematiche, in tal senso, sono le disposizioni sul fermo di prevenzione e sulle perquisizioni, che vengono innestate – non a caso – nel corpo di quella legislazione speciale che, negli anni di piombo, aveva costruito un vero e proprio “diritto speciale di polizia” (Ferrajoli, 1989).

Emblematiche rispetto a ciò sono le disposizioni riguardanti il fermo preventivo e le perquisizioni. Entrambe inserite nell’ambito di quelle legislazioni illiberali degli anni di piombo che hanno creato un diritto speciale di polizia.

Il nuovo “fermo di prevenzione” (collocato nell’art. 11-bis della legge n. 59/1978) attribuisce all’autorità di pubblica sicurezza il potere di trattenere fino a dodici ore chiunque, durante i servizi disposti in occasione di manifestazioni pubbliche, sia ritenuto – sulla base di un “fondato motivo” – potenzialmente idoneo a porre in essere condotte di “concreto pericolo” per il “pacifico svolgimento” della manifestazione. È un dispositivo volontariamente costruito senza tipizzare i presupposti per la sua applicazione: la valutazione si fonda su “circostanze di tempo e di luogo” e su “elementi di fatto” che possono essere “anche desunti” (dunque, non solo desunti) dal possesso di determinati oggetti o, peggio ancora, da mere segnalazioni di polizia relative a reati commessi in occasione di manifestazioni. Inoltre, la misura non richiede, per la sua legittimità, la convalida da parte dell’autorità giudiziaria: il giudice può intervenire soltanto a posteriori, per disporre eventualmente il rilascio. In altre parole, la garanzia viene spostata dopo l’effetto, quando l’effetto è già stato prodotto. Un chiaro tentativo di subordinare il magistrato alla polizia, costringendolo a giudicare in tema di “sospetti” e, dunque “trasformandolo in poliziotto” (Bricola, 1975, p.251 e ss.). Insomma, una punizione anticipata, senza contraddittorio e senza un controllo effettivo sul merito della decisione, progettata per essere selettiva e, insieme, intimidatoria: sottrarre qualcuno alla piazza e trasmettere un messaggio a tutti gli altri.

Alla medesima ratio – selettiva, intimidatoria, neutralizzante – si iscrive l’ampliamento dei poteri di perquisizione sul posto delle forze dell’ordine, che il decreto trasforma da eccezione in tecnica ordinaria di governo delle piazze. La base normativa è nota: l’art. 4 della legge n. 152/1975 (la “Legge Reale”) già autorizzava, in “casi eccezionali di necessità e urgenza” tali da non consentire un tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, perquisizioni immediate finalizzate al rinvenimento di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, nei confronti di persone la cui “presenza” o il cui “atteggiamento” non apparissero giustificabili in relazione a specifiche circostanze di tempo e di luogo. Una norma già di per sé liberticida, costruita sul sospetto e sulla compressione delle garanzie. Il nuovo decreto compie un passo ulteriore: normalizza quella logica e la estende. Primo, inserisce esplicitamente le manifestazioni pubbliche tra i contesti in cui tale potere può essere esercitato: la piazza viene così riclassificata come luogo “naturalmente” perquisibile, e l’arbitrio diventa metodo. Secondo, dilata l’ambito operativo alle attività “anche destinate alla prevenzione di reati che turbino l’ordine e la sicurezza pubblica” in luoghi “caratterizzati da un consistente afflusso di persone”: una clausola elastica che rende potenzialmente perquisibile qualsiasi spazio urbano e qualsiasi evento collettivo. Terzo, allarga l’oggetto stesso della perquisizione: non più soltanto funzionale alla ricerca di “armi, esplosivi e strumenti di effrazione” ma anche di strumenti “atti ad offendere”: una categoria a geometria variabile, che dipende dal contesto e, soprattutto, dall’interpretazione di chi interviene. È la formula che consente di trasformare in indizio qualsiasi cosa: un oggetto comune (es. casco), un equipaggiamento di protezione. Tutto può essere retroattivamente risignificato come indizio. Insomma, perquisire come ulteriore tecnica di pressione: selezionare, intimidire, dissuadere.

Più subdola e rispondente allo stesso fine di svuotare le piazze è l’intervento sull’art. 18 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza del 1931: si depenalizza il reato contravvenzionale derivante dal mancato preavviso della manifestazione sostituendolo con una sanzione amministrativa fino a 10.000 euro, che si applica anche in caso di inosservanza “dell’itinerario previsto” per il corteo. Non è alleggerimento: è depenalizzare per colpire meglio, spostando il baricentro – ancora una volta – dalla giurisdizione all’autorità amministrativa e rendendo la protesta economicamente rischiosa. Non è cosa da poco, d’altronde, che la sanzione colpisca la semplice deviazione dall’itinerario spesso unilateralmente imposto dalle questure. Il diritto di manifestare scivola così da libertà costituzionale a concessione revocabile e sanzionabile, da praticare soltanto entro i binari di un rito controllato e prevedibile.

La neutralizzazione preventiva si completa, poi, con l’introduzione di un vero e proprio Daspo dalle piazze. La parabola del divieto di accesso appare così completata: nata come misura eccezionale contro i tifosi violenti (legge n. 401/1989): trapiantata nel governo ordinario dello spazio urbano (d.l. n. 14/2017); approda, oggi, alla gestione del conflitto politico. Il meccanismo con cui ciò avviene è duplice: (a) non solo un Daspo dalle piazze, che potrà essere comminato dall’autorità giudiziaria, come pena accessoria, in caso di condanna per alcuni gravi reati commessi in occasione di pubbliche riunioni. Una vera e propria interdizione alla vita pubblica che può avere una durata, addirittura, decennale; (b) ma anche un Daspo questorile che potrà essere disposto in caso di una mera denuncia, negli ultimi cinque anni, per reati di piazza “commessi con violenza contro le persone o le cose” (categoria ampissima che comprende financo la minaccia a pubblico ufficiale). Tanto basta perché si rischi l’interdizione fino ad un anno da ampie aree dello spazio urbano nonché dallo stesso luogo in cui il presunto reato è stato commesso, ossia la piazza. Ovviamente, in caso di inosservanza del divieto scatta la sanzione penale, con l’arresto fino a un anno (nuovo comma 3 bis dell’art.10, d.l. n. 14/2017). Dunque, poco importa che quella denuncia – magari pretestuosa, magari destinata all’archiviazione – non regga alla prova del giudizio: il risultato è già stato incassato, l’interdizione opera subito e la sua violazione offre il grimaldello perfetto per la criminalizzazione.

Infine, non può non menzionarsi l’istituzionalizzazione delle “zone rosse” prefettizie. Dal dicembre 2024, l’Esecutivo sta giocando una partita esplicita sul governo delle città: utilizzando quel residuo assolutistico rappresentato dall’art. 2 del TULPS, i Prefetti hanno illegittimamente istituito – e poi reiterato senza soluzioni di continuità – ordinanze che, nei fatti, hanno introdotto un vero e proprio Daspo “in bianco”, sganciato dalle fattispecie tipizzate dagli artt. 9 e 10 del d.l. n. 14/2017. Ordinanze che hanno consentito di comminare migliaia di ordini di allontanamento – circa 6.000 dal gennaio al settembre 2025 – indirizzati nel 70% dei casi nei riguardi di giovanissimi cittadini stranieri (Fonte: accesso civico Ministero dell’Interno), colpevoli della mera presenza nello spazio urbano e sottoposti a ignobili pratiche di profilazione razziale.

Per il Governo Meloni, tuttavia, le “zone rosse” non servono solo per acuire la criminalizzazione delle marginalità sociali e dei nuovi nemici pubblici (i fantomatici “maranza”), sono anche – e soprattutto – un dispositivo di governo: la longa manus prefettizia attraverso cui l’Esecutivo commissaria la città reale e aggira la mediazione democratica. Da qui l’esigenza di stabilizzare l’eccezione: darle una base normativa ad hoc. Cosa che avviene, appunto, con il nuovo pacchetto sicurezza che, modificando l’art. 9 del d.l. n. 14/2017, istituzionalizza l’ordine di allontanamento prefettizio e, con esso, le ribattezzate “zone a vigilanza rafforzata”: basterà una denuncia per un variegato spettro di reati (tra cui la mera detenzione di sostanze stupefacenti) e un atteggiamento ritenuto “insistentemente molesto” (vera e propria polpetta avvelenata offerta dalla sentenza n. 47/2024 della Corte costituzionale) per comportare l’interdizione, fino a 18 mesi, da vaste porzioni dello spazio urbano.

Di fronte a questo scenario, dovrebbe essere chiaro a chiunque che le “forze eversive” in grado di minare la nostra democrazia non si trovano nelle piazze – come stanno cercando di farci credere da giorni – ma siedono al Governo. E l’unico modo per contrastarle è non farci intimidire: coltivare, in ogni luogo, quel conflitto democratico che vorrebbero neutralizzare; rafforzare la capacità di creare alleanze e convergenze; allargare le reti di mutualismo e di solidarietà. Organizzarci e costruire una progettualità che non si esaurisca nell’autorappresentazione, per moltiplicare la capacità non solo di resistere, ma anche di contrattaccare. Ne va, davvero, delle nostre libertà.

Gli autori

Federica Borlizzi

Federica Borlizzi è avvocata e ricercatrice presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Collabora con l’area legale della Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili.

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