La straordinaria partecipazione allo sciopero del 3 ottobre indetto a Cgil, Usb, Cub e altre sigle a sostegno della Global Sumud Flotilla e contro il genocidio in atto a Gaza, è stata la miglior risposta ai pesanti tentativi di intimidazione posti in essere alla vigilia dal Governo Meloni. Lo sciopero è riuscito al di là di ogni migliore aspettativa: centinaia di migliaia di cittadini di ogni età si sono astenuti dal lavoro e sono scesi pacificamente in piazza in tantissime città, aderendo così a una iniziativa di grande rilievo politico. Di fronte alle dichiarazioni sulla presunta illegittimità dello sciopero di alcuni esponenti di Governo, a cominciare da quelle del vice premier Salvini (che ha addirittura minacciato sanzioni contro gli scioperanti), è tuttavia opportuno fare chiarezza anche dal punto di vista tecnico giuridico: perché chi si batte per il rispetto della legalità internazionale, non riesce a rassegnarsi all’idea che “il diritto conti fino a un certo punto” (citazione testuale di Antonio Tajani, ministro degli Esteri – verrebbe da scrivere – fino ad un certo punto…).
La prima osservazione da fare è che lo sciopero politico – salvo che non sia diretto a sovvertire l’ordine costituzionale – è pienamente lecito nel nostro Paese sin dalla storica sentenza n. 290 del 1974 con la quale la Corte Costituzionale ha eliminato le sanzioni penali che lo punivano. La norma dichiarata incompatibile con i principi della nostra Costituzione repubblicana (e in particolare con il suo articolo 40) era l’articolo 503 del codice penale del 1930, ispirato da Alfredo Rocco, ministro della giustizia del governo fascista. Un pizzico di nostalgia da parte di qualche esponente della maggioranza di Governo per norme fortemente repressive, in particolare se dirette contro scioperi non esclusivamente economici o contrattuali, fa parte, ormai, solo della cultura di una certa destra italiana. Bene ha fatto pertanto Landini a rivendicare la natura politica dell’iniziativa, dichiarando che così il sindacato fa il proprio mestiere, che è anche quello di difendere la democrazia e la legalità.
La seconda sottolineatura è che, nel nostro ordinamento, nei settori diversi da quelli che coinvolgono servizi pubblici essenziali, l’esercizio del diritto di sciopero non è condizionato dall’osservanza di un preavviso. È prassi consolidata, in molti settori dell’industria e del terziario, l’effettuazione di scioperi “improvvisi” ovvero “a sorpresa”, sempre ritenuti legittimi dalla giurisprudenza anche sul piano disciplinare. La legge n. 146/1990 ha invece introdotto limiti allo sciopero nei servizi pubblici essenziali, imponendo tra l’altro l’obbligo di preavviso di 10 giorni. Ma tale obbligo non si applica allo sciopero con finalità non economiche proclamato a difesa dell’ordine costituzionale. In questo caso, non è richiesto né il preavviso né l’indicazione preventiva della durata dello sciopero (art. 2, ultimo comma, legge n. 146/1990). Pertanto, lo sciopero del 3 ottobre – in quanto diretto a difendere l’ordine costituzionale – è pienamente legittimo anche nei servizi pubblici essenziali (trasporti, scuola, sanità e via dicendo), anche se non preceduto dal preavviso: e ciò anche perché i sindacati hanno dichiarato che in ogni caso si sarebbero garantite, come in effetti è avvenuto, le prestazioni minime indispensabili (quelle cioè dirette a garantire i diritti fondamentali della persona, come la vita, la salute e la sicurezza, e che devono essere mantenute in tutti i casi di sciopero).
Già nel comunicato di proclamazione dello sciopero diffuso dalla Cgil il 1 ottobre (e trasmesso anche formalmente al Governo) erano indicati chiaramente i principi di ordine costituzionale in difesa dei quali la mobilitazione veniva indetta. In esso è, infatti, testualmente scritto:
“L’articolo 10 adegua l’ordinamento italiano alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, vincolando tutti gli Stati sottoscrittori a obblighi di reciprocità. L’articolo 11 ripudia la guerra come strumento di offesa e come mezzo per risolvere le controversie internazionali; riconosce il diritto alla difesa (art. 52) ma, soprattutto, impegna l’Italia a limitare la propria sovranità per costruire un ordinamento che garantisca pace e giustizia tra le nazioni, promuovendo le organizzazioni internazionali che perseguono questo fine. L’aiuto umanitario rientra pienamente in tali obiettivi di giustizia. L’articolo 117 impone al legislatore di rispettare i vincoli comunitari e internazionali. La fedeltà ai trattati di pace non è dunque una scelta politica, ma un obbligo costituzionale, ma sempre in condizione di reciprocità. Su questi principi si fonda l’ordinamento italiano: rispetto del diritto internazionale, promozione della pace, ripudio della guerra.
Israele, pur essendo Stato firmatario di convenzioni internazionali costitutive del diritto di pace, ha violato norme essenziali: ha disatteso la Carta delle Nazioni Unite (artt. 2 e 51), che vieta l’uso della forza salvo autodifesa o mandato del Consiglio di Sicurezza; con l’attacco alla Flotilla, ha violato la Convenzione ONU sul diritto del mare, che riconosce la libertà di navigazione e tutela le navi civili e umanitarie (artt. 87, 88, 89); ha contravvenuto alla Convenzione di Ginevra del 1949 e ai Protocolli aggiuntivi del 1977, che vietano in modo assoluto gli attacchi contro civili e missioni umanitarie.
Queste norme internazionali danno contenuto al concetto di ordine costituzionale richiamato dall’art. 2, comma 7, della legge n. 146/1990, che ha riguardo non solo alla tutela dei cittadini italiani, in patria o all’estero, ma anche alla salvaguardia dei principi supremi su cui si fonda la Repubblica: la pace, i diritti umani, il rispetto degli obblighi internazionali. Non solo, ma i cittadini italiani componenti della Flottilla, esercitano con questa loro iniziativa diritti fondamentali della nostra Costituzione, quali il diritto di esprimere e manifestare liberamente il proprio pensiero, e agiscono per praticare direttamente, e sollecitare da parte dello Stato, “l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà” che l’art. 2 della Costituzione pone tra gli scopi fondamentali della Repubblica”.
Nonostante fossero chiare le finalità dello sciopero e il suo carattere di assoluta urgenza dato dall’attacco in corso contro la missione umanitaria di Flotilla, la Commissione di garanzia, sempre più appiattita sulle posizioni della maggioranza di Governo, con delibera del giorno successivo, ha contestato il mancato preavviso di 10 giorni e intimato ai sindacati di revocare lo sciopero. Il provvedimento si fonda su una lettura estremamente restrittiva del concetto di “ordine costituzionale”, lettura che collide con la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Cassazione.
In primo luogo, la delibera è in clamoroso contrasto contrasto con la sentenza n. 276 del 1993, con la quale la Corte costituzionale, sebbene non abbia dato una definizione precisa di “ordine costituzionale”, ha tuttavia chiarito che rientrano in questa categoria gli scioperi che difendono ”interessi fondamentali della collettività”. In secondo luogo, essa è in evidente contrasto con la motivazione della sentenza n. 16.515/2004 della Cassazione, nella quale viene chiarito che gli “interessi fondamentali della collettività” devono essere individuati nei principi fondamentali della Costituzione. Tra questi, per la Suprema Corte, c’è l’art. 11, che sancisce il ripudio della guerra. Proprio perché la pace è un valore costituzionale primario, lo sciopero contro la guerra è legittimo e trova fondamento anche nell’art. 2, ultimo comma, della legge n. 146/1990. Interessante notare che l’estensore della motivazione di questa sentenza, emanata a conclusione di un procedimento per antisindacalità promosso da S.In. Cobas in relazione a uno sciopero contro l’intervento italiano in Kossovo, era Giovanni Amoroso, attuale presidente della Consulta!
Che la posizione di Governo e il provvedimento della Commissione di garanzia siano debolissimi dal punto di vista tecnico – oltre che del tutto inefficaci dal punto di vista della deterrenza, visto il successo dello sciopero – è confermato altresì dal fatto che in questa occasione il ministro Salvini si è ben guardato dal disporre la precettazione: il che rende del tutto improponibili sanzioni di sorta contro lavoratrici e lavoratori dei servizi essenziali che hanno aderito all’agitazione. Quanto ad eventuali sanzioni contro i sindacati che hanno proclamato lo sciopero del 3 ottobre, è facile prevedere che ogni provvedimento sarà impugnato davanti ai giudici, i quali avranno ancora una volta il compito di ristabilire la legalità calpestata dal potere esecutivo.
