Combattere l’antisemitismo o il pensiero critico?

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Il 4 marzo 2026 il Senato ha approvato il disegno di legge contenente “Disposizioni per il contrasto dell’antisemitismo e per l’adozione della definizione operativa di antisemitismo”. Mentre la maggioranza ha votato compatta a favore del disegno di legge, l’opposizione si è divisa: alcune forze politiche hanno condiviso il voto favorevole della maggioranza (Italia Viva, Azione e l’ala riformista del Partito democratico), altre si sono astenute (Partito democratico), altre ancora hanno invece votato contro la proposta (Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle). Ora toccherà alla Camera dei deputati approvare definitivamente (o modificare) il testo licenziato dal Senato. Questo testo non era, peraltro, l’unico disegno di legge in discussione. Nel corso dell’attuale legislatura sono stati infatti presentati addirittura sette disegni di legge volti a combattere l’antisemitismo, identificabili con il nome del primo firmatario: Romeo (Lega), Scalfarotto (Italia Viva), Gasparri (Forza Italia), Gelmini (Centro popolare), Malan (Fratelli d’Italia), Delrio (ala riformista del Partito democratico) e Giorgis (Partito democratico). A questi disegni di legge si aggiunge la proposta di legge Molinari (Lega) presentata alla Camera e sostanzialmente coincidente con i disegni di legge Romeo e Scalfarotto (a loro volta coincidenti). Al netto delle differenze tra le diverse proposte, quella di introdurre una legislazione speciale dedicata all’antisemitismo appare, dunque, una volontà politica trasversale, comune alla maggior parte delle forze politiche.

Seppur largamente condivisa, la scelta di dedicare una tutela speciale a una forma particolare di “intollerabile intolleranza” (qual è l’antisemitismo) appare piuttosto problematica. Innanzitutto – soprattutto quando attuata mediante definizioni, come diremo, poco rigorose – la lotta all’antisemitismo rischia di intercettare ambiti e condotte riconducibili all’esercizio di talune libertà fondamentali, costituzionalmente garantite: non solo, come ovvio, la libertà di manifestazione del pensiero, ma anche quella di insegnamento e ricerca, dal momento che molte misure di contrasto e prevenzione riguardano anche la scuola e le università. In secondo luogo – e al di là del censimento dei più recenti (e più o meno gravi) casi di antisemitismo – isolare una particolare forma di odio rischia di lasciare nell’ombra altre e altrettanto preoccupanti manifestazioni di intolleranza, come l’islamofobia. È infatti proprio questa la cultura d’odio all’origine delle recenti contestazioni, prevalentemente via social, che hanno coinvolto, per esempio, il vescovo di Arezzo per il saluto portato alla locale comunità bengalese in occasione della chiusura del Ramadan. Infine – e come, tra l’altro, segnalato da un appello condiviso da studiosi e scrittori che si occupano di storia degli ebrei e antisemitismo – dedicare una tutela speciale all’antisemitismo rischia, paradossalmente, di alimentare nuove forme di pregiudizio. Per questa ragione, sarebbe stato forse più ragionevole collocare l’antisemitismo dentro la cornice più ampia delle diverse forme di intolleranza per motivi razziali, etnici o religiosi, utilizzando gli strumenti repressivi, come quelli introdotti dalla Legge Mancino, già presenti nel nostro ordinamento per reprimere ogni forma di odio (in questa direzione si muoveva, isolato, il disegno di legge Giorgis).

Alcuni disegni di legge (quello Gasparri su tutti, ma anche quello Romeo nella sua versione originaria) contenevano misure molto incisive e discutibili: l’inasprimento delle sanzioni penali che puniscono i crimini d’odio per condotte riconducibili all’antisemitismo (Gasparri); il ricorso alle sanzioni disciplinari per colpire, in ambito scolastico e universitario, la violazione dei “doveri di prevenzione e segnalazione” delle forme di antisemitismo (ancora Gasparri); il divieto preventivo, palesemente incostituzionale, delle manifestazioni potenzialmente “affette” da slogan e messaggi antisemiti (Romeo); la predisposizione di percorsi formativi dedicati alle forze dell’ordine, anche al fine dell’individuazione della “natura antisemita” del reato (ancora Romeo). Tutte queste misure, collegate all’ampia definizione di antisemitismo di cui diremo, sono cadute durante i lavori in Commissione, mentre è rimasto inalterato l’impianto complessivo delle altre misure volte al monitoraggio e al contrasto, soprattutto sulla rete internet, del fenomeno.

Ma la questione più controversa riguarda l’adozione in un atto legislativo della controversa definizione operativa di antisemitismo proposta nel 2016 dall’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto (IHRA). Pur caldeggiata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea, questa definizione suscita infatti diverse perplessità. Dopo una prima parte generica, la definizione operativa contiene undici esempi che dovrebbero aiutare l’individuazione, in concreto, degli atteggiamenti antisemiti. Mentre alcuni esempi, soprattutto i primi, sembrano riprodurre i più tradizionali stereotipi, altri esempi, soprattutto gli ultimi, paiono decisamente più insidiosi. Si tratta, infatti, di esempi che si prestano a interpretazioni estensive, capaci di coinvolgere non solo le rappresentazioni degli ebrei in quanto tali, ma anche e direttamente lo Stato di Israele: sostenere che l’esistenza stessa di Israele sia “espressione di razzismo”; richiedere a Israele un comportamento “non richiesto a nessun altro Stato democratico”; fare paragoni tra “la politica israeliana contemporanea e quella dei Nazisti”. Ma anche un esempio, sulla carta indiscutibile, come considerare gli ebrei “collettivamente responsabili per le azioni dello Stato di Israele” può nascondere qualche insidia. Almeno dalla legge fondamentale del 2018 che ha definito Israele lo “Stato nazionale” degli ebrei, quella pericolosa e inopportuna confusione è, in qualche modo, promossa dalla stessa legislazione dello Stato israeliano. Proprio per arginare possibili strumentalizzazioni, sono state redatte definizioni alternative a quella dell’IHRA (come la Dichiarazione di Gerusalemme e quella proposta dalla Nexus Task Force), tese a precisare meglio i confini del fenomeno, anche attraverso l’indicazione di condotte che non ricadrebbero nello spettro dell’antisemitismo (su tutte, la critica del “sionismo come forma di nazionalismo”). Ciononostante, tutti i disegni di legge presentati, escluso quello Giorgis, hanno preferito legificare la più insidiosa definizione dell’IHRA.

Peraltro, l’ambizione originaria di quest’ultima definizione non era quella di assumere valore legale, né di limitare eccessivamente le critiche allo Stato di Israele. Come puntualmente osservato, la sua funzione originaria era rivolta essenzialmente “alla ricerca”, senza “sconfinamenti in ambito giuridico” (cfr. V. Pisanty, Antisemita. Una parola in ostaggio, Bompiani, 2025, 84). Una destinazione d’uso ribadita dalla stessa definizione che, oltre a qualificarsi esplicitamente «definizione operativa non giuridicamente vincolante», esclude altrettanto esplicitamente dallo spettro dell’antisemitismo le «critiche verso Israele simili a quelle rivolte a qualsiasi altro paese». A dispetto delle intenzioni originarie, il raggio d’azione della definizione si è progressivamente allargato, soprattutto nei confronti dei movimenti e delle iniziative che, dopo il terribile attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre 2023, hanno denunciato i crimini compiuti dall’esercito israeliano nella striscia di Gaza (cfr. D. Della Porta, Guerra all’antisemitismo? Il panico morale come strumento di repressione politica, Altraeconomia, 2024). Attribuendo forza di legge a una definizione pensata per aprire e non chiudere la riflessione attorno al perimetro dell’antisemitismo, si corre il rischio di favorire il consolidamento di interpretazioni sempre più estensive, capaci dunque di colpire con lo stigma dell’antisemitismo critiche, magari aspre ma non per questo animate da odio verso gli ebrei, alle odierne politiche del governo israeliano.

L’applicazione delle norme giuridiche e delle definizioni in esse contenute non è attività astratta, bensì attività concreta, che si colloca sempre dentro un determinato contesto materiale. Non c’è dubbio che l’antisemitismo abbia rappresentato e continui a rappresentare una piaga contro cui bisogna combattere. Ma, parallelamente, non c’è dubbio che oggi, accanto all’antisemitismo, ci sono anche altre forme di intolleranza che meriterebbero la medesima attenzione e analoghi strumenti di prevenzione e contrasto. Nella democrazia pluralista costruita sul principio di uguaglianza, infatti, tutti i discriminati meritano la medesima tutela giuridica. Senza dimenticare che, dopo l’attacco militare all’Iran, le contingenti politiche di Israele e Stati Uniti sembrano sempre più improntate all’uso (illegittimo) della forza e sempre più irrispettose del diritto internazionale. Se questo è il contesto, tutelare la possibilità di criticare, nel modo più libero e aspro possibile, scelte politiche apertamente contrarie ai principi e ai diritti fondamentali posti a fondamento delle nostre democrazie dovrebbe essere – anch’essa – un’urgenza, al pari della lotta a ogni forma di intolleranza, antisemitismo compreso. Affinché l’antisemitismo, da piaga contro cui combattere, non si trasformi – non importa se per mala fede o per eccesso di zelo – in schermo protettivo, utile a scoraggiare il dissenso e il pensiero critico.

Gli autori

Matteo Losana

Matteo Losana è professore associato di Diritto costituzionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino. È autore di saggi e monografie in tema di fonti del diritto e diritti costituzionalmente garantiti.

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