Con un emendamento approvato in Senato, la maggioranza parlamentare ha introdotto nella legge di conversione del decreto legge n. 23/2026 (l’ennesimo “decreto sicurezza” governativo), l’art. 30-bis che modifica a sua volta l’art. 14-ter del Testo Unico sull’Immigrazione (Tuim) in materia di rimpatri volontari assistiti degli stranieri extra-UE. La novella, in breve, include anche il Consiglio nazionale forense (Cnf) tra gli enti che possono collaborare con il Ministero dell’Interno all’attuazione dei programmi di rimpatrio verso il Paese di origine o di provenienza del cittadino extra-UE. Il testo prevede poi che, con successivo decreto ministeriale, vengano definite le linee guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio, oltre che i criteri per la corresponsione ai singoli avvocati, da parte del Cnf, dei compensi a essi spettanti per l’attività svolta (“Al rappresentante legale munito di mandato, che ha fornito assistenza al cittadino straniero nella fase di presentazione della richiesta di partecipazione a un programma di rimpatrio volontario assistito, è riconosciuto, ad esito della partenza dello straniero, un compenso pari alla misura del contributo economico per le prime esigenze”).
Le criticità di questa norma non sono poche.
Innanzitutto non si tratta di una norma “pro-remigrazione”, come pure si è sostenuto nel dibattito pubblico di queste settimane. Tale tipologia di rimpatrio “protetto” era stata introdotta nel 2011 dall’art. 14-ter del Testo unico immigrazione, tra l’altro su esplicita richiesta di alcune organizzazioni internazionali del settore, tra cui l’Organizzazione internazionale migraziono. La nuova norma si limita a introdurre il Consiglio nazionale forense tra i soggetti istituzionali che possono attivare una simile procedura, sulla base evidentemente di un accordo che intercorrerà tra il Consiglio medesimo e il Ministero dell’Interno. In questo modo, gli avvocati potranno “convincere” il loro assistito ad attivare la procedura di rimpatrio in questione, rinunciando ad opporsi al decreto di espulsione notificatogli dal Ministero, mentre il Consiglio pagherebbe loro il compenso al momento dell’esecuzione del rimpatrio. Si tratterebbe quindi di un’obbligazione di risultato e non di mezzi che stride con l’esercizio della libera professione forense: l’onorario di un avvocato, infatti, non è condizionato al buon esito di una causa o di una procedura amministrativa, ma al corretto e diligente esercizio delle proprie funzioni professionali. Il punto è che sostanzialmente la novella svolge una funzione di deterrenza rispetto all’esercizio delle prerogative difensive a favore degli stranieri sottoposti a procedura di espulsione: l’art. 29, terzo comma del “decreto sicurezza”, infatti, aveva già abrogato l’art. 142 del Testo unico in materia di spese di giustizia che prevedeva la concessione del gratuito patrocinio per i ricorsi degli stranieri avverso i provvedimenti di espulsione, indipendentemente dai limiti reddituali e, quindi, sostanzialmente in automatico. Il punto però è che, a causa anche della sua sciatteria, il legislatore si è dimenticato di abrogare l’art. 18 del decreto legislativo n. 150/2011 che al quarto comma ancora stabilisce che lo straniero, nei giudizi di opposizione all’espulsione amministrativa, è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore d’ufficio, nonché – ove necessario – da un interprete.
Il messaggio, nonostante tutto, è molto chiaro: gli avvocati devono collaborare con il Ministero al fine di rendere più veloci i rimpatri, desistendo in sede giudiziaria dall’opporsi alle espulsioni – perché dovrebbero farlo a titolo gratuito, non potendo più essere pagati dallo Stato – e incentivandoli ad attivare le procedure di rimpatrio assistito, perché in questo modo i loro onorari saranno comunque garantiti dallo Stato, a mezzo Consiglio nazionale forense. Al di là delle intenzioni del legislatore – deprecabili sul piano etico, ancor prima che su quello costituzionale –, il tentativo di trasformare gli avvocati in una sorta di “kapò di Stato” si mostra, in ultima analisi, abbastanza goffo: a ben vedere, infatti, il gratuito patrocinio in questo tipo di cause non è stato abrogato davvero, essendosi dimenticato il Governo prima e il Parlamento poi di abrogare l’art. 18, quarto comma del decreto legislativo n. 150/2011. In ogni caso, appare evidente come la norma tenda a svolgere un’indiretta funzione di deterrenza sulla classe forense in questo tipo di procedimenti giudiziari: ma il disincentivo di fatto si trasforma in una sorta di patrocinio infedele, in una dinamica corruttiva di Stato legalizzata. Infatti, nei procedimenti avverso le espulsioni degli stranieri, la controparte in giudizio è proprio il Ministero dell’Interno il quale, grazie alla novella introdotta nel “decreto sicurezza”, domani potrà stipulare un accordo con l’organismo di categoria degli avvocati per pagarli, affinché sostanzialmente non facciano causa allo Stato e non garantiscano i diritti di difesa ai loro assistiti. In pratica, è come se un avvocato avesse sempre la possibilità di mettersi d’accordo con la controparte per disincentivare il proprio assistito a fargli causa, per poi farsi pagare dalla controparte per questo “servigio”.
Si è detto che saremmo qui al cospetto di una forma di corruzione di Stato legalizzata: forse la formula potrebbe far storcere il naso a qualche giurista “puro”. Appare difficile, tuttavia, negare che sul piano puramente tecnico siamo al cospetto della legalizzazione del reato di cui all’art. 380 codice penale, ai sensi del quale “il patrocinatore […] che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all’Autorità giudiziaria […] è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a euro 516”. Reato questo, tra l’altro, che si realizzerebbe nel nostro caso addirittura in forma aggravata, in quanto – entrando in vigore l’art. 30-bis del “decreto sicurezza” – l’avvocato commetterebbe il fatto “colludendo con la parte avversaria” che, per l’appunto, gli paga gli onorari del proprio patrocinio infedele. E tutto ciò in barba all’art. 10 del nuovo Codice deontologico forense, entrato in vigore tra l’altro lo scorso 6 aprile, il quale stabilisce che “l’avvocato deve adempiere fedelmente il mandato ricevuto, svolgendo la propria attività a tutela dell’interesse della parte assistita e nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della difesa”.
Difficile trovare una giustificazione tecnica a questo pasticcio, se non fosse che la toppa che il Governo vorrebbe cucire su questa norma, è forse addirittura peggiore del buco, visto che il Ministro dell’Interno ha già annunciato una modifica al testo dell’art. 30-bis a mezzo di un nuovo decreto legge ad hoc che entrerebbe in vigore pochi giorni dopo il “decreto sicurezza” e che ne modificherebbe quindi immediatamente il contenuto, come richiesto dal Quirinale, dalle opposizioni parlamentari e da sostanzialmente tutti gli organi istituzionali e rappresentativi dell’avvocatura. Al momento in cui si scrive, la bozza di questo “decreto legge provvedimento” (non si riesce a trovare formula migliore e più antifrastica di questa per definirlo), in realtà si limita ad abrogare il riferimento al Consiglio nazionale forense nell’art. 14-ter Testo unico immigrazione, riformulando il tenore del comma 3-bis, ai sensi del quale “Al rappresentante munito di mandato, che ha fornito assistenza allo straniero nella presentazione della richiesta di partecipazione a un programma di rimpatrio volontario assistito, e nel relativo procedimento, è riconosciuto, a conclusione del procedimento medesimo, un compenso pari alla misura del contributo economico per le prime esigenze”. Sembrerebbe, quindi, che l’attivazione della procedura di rimpatrio in sede amministrativa possa essere avviata da chiunque ne abbia titolo, in ragione di mandato conferitogli dallo straniero, rinviando poi al decreto ministeriale di attuazione evidentemente la specifica dei soggetti idonei a poter assumere tale mandato (implicitamente, a prima lettura, quindi non necessariamente gli avvocati e comunque non necessariamente gli avvocati che rappresentano lo straniero anche nel giudizio di opposizione al decreto espulsivo).
Rimane in ogni caso il fatto che la “novella della novella”, nel suo impianto generale, risulta essere comunque non auto-applicativa e rischia così, anche in ragione delle polemiche di queste settimane, di restare per lungo tempo lettera morta. Insomma, per qualche giorno abbiamo corso il rischio di passare dal diritto penale simbolico, alla legalizzazione simbolica di un reato e tutto questo in nome di una maggiore sicurezza per i cittadini, con buona pace dello Stato di diritto e dell’art. 24 della Costituzione. Non male davvero.
