Se il nazismo distrusse la legalità, il fascismo “nella sua pacchiana pretesa di machiavellismo” preferì “falsificarla”: “mantenerla ufficialmente sulla facciata, instaurando all’ombra di essa una pratica ufficiosa di effettivo illegalismo”. Così scriveva Calamandrei, nel dicembre 1944, su La Nuova Europa, indicando le molteplici vie attraverso cui si può giungere allo «sfrenato arbitrio tirannico». Non per forza, nell’instaurazione dei regimi, la legalità deve essere abbattuta; può anche essere conservata come scenografia mentre il potere si spoglia di ogni limite e vincolo. È un’osservazione che appare quanto mai attuale: non per fare sbrigative equivalenze ma per comprendere i diversi metodi attraverso cui si può giungere a forme di governo liberticide e autoritarie. Infatti, se altrove (USA) assistiamo alla brutalità di un arbitrio ostentato, in cui il sadismo punitivo si esercita senza l’inganno di travestirsi da legalità apparente, qui da noi – come da tradizione – l’operazione appare più sofisticata e passa da un susseguirsi di provvedimenti che, pezzo dopo pezzo, stanno già deformando la nostra democrazia costituzionale. Ed è qui che entra in gioco la “sicurezza”: parola d’ordine capace di falsificare insieme la realtà e la legalità, rendendo accettabile – e persino doverosa – la restrizione di diritti e libertà.
D’altronde “sicurezza” è sempre stata parola perniciosa. Perniciosa perché, più di altre, si presta a fungere da veicolo ideologico e normativo per l’espansione del potere e la contrazione delle libertà: nella storia dello Stato moderno, il lessico della sicurezza ha rappresentato l’anello di sutura tra assetti politici differenti, consentendo la sopravvivenza di strumenti e logiche di matrice assolutistica all’interno di ordinamenti formalmente liberali. Ne è prova l’ipocrisia dello Stato liberale ottocentesco (e della stessa Sinistra storica) che proclamava garanzie contro l’arbitrio mentre costruiva un duplice livello di legalità: garantista per i “galantuomini” e poliziesco per i “birbanti”. Infatti, nel governo della marginalità e del dissenso, l’arbitrio punitivo non fu un residuo occasionale ma una risorsa strutturale: venne conservato e legittimato in nome di una “sicurezza” coincidente con la difesa degli interessi della maggioranza e degli assetti di potere esistenti. Il fascismo non fece che radicalizzare questo impianto, trasformando l’eccezione liberale in metodo generale di governo: sicurezza divenne sinonimo della difesa di uno Stato che, nella dottrina del regime, coincideva interamente con l’autorità e con il partito. Di conseguenza il dissenso politico divenne il “nemico interno” per eccellenza, da neutralizzare con ogni mezzo (Sbriccoli, 2009),
Nel dopoguerra, dunque, nessuno avrebbe dovuto fingere di non sapere quanto, dietro il lessico della “sicurezza”, si potessero annidare le forme più brutali di oppressione sociale e politica. Eppure, in Assemblea costituente, questa consapevolezza restò minoritaria: Marchesi e Togliatti furono tra i pochi ad opporsi con forza all’introduzione del concetto di “sicurezza pubblica” come limite all’esercizio dei diritti fondamentali. A loro avviso, l’indeterminatezza di tale categoria avrebbe lasciato uno spazio illimitato all’arbitrio dell’esecutivo e alle forze di polizia, con il rischio di una sospensione – in via di fatto – delle garanzie costituzionali. Quella battaglia, com’è noto, fu persa: l’inserimento della “sicurezza” come limite per l’esercizio del diritto di circolazione e della libertà di riunione (articoli 16 e 17 Costituzione) non fu una prudente mediazione giuridica ma la scelta deliberata di non rompere del tutto con il paradigma autoritario. Prevalse l’esigenza – rivendicata da più parti – di preservare ampi margini di azione all’autorità amministrativa, con l’esplicito fine di garantire il controllo delle classi subalterne.
Anche nell’impianto repubblicano, la “sicurezza” ha così rappresentato il varco per la sopravvivenza di residui assolutistici, che vennero legittimati dalla stessa giurisprudenza “caudataria” della Corte costituzionale (Padovani, 2024): limò gli eccessi ma salvò l’impianto, facendo coincidere la “sicurezza” con un evanescente “ordinato vivere civile” (sentenza n. 2/1956). In questo modo, tale categoria è stata elevata a valore preminente, un totem buono per tutte le stagioni: cortina fumogena per costruire facili capri espiatori -naturalizzando i processi di esclusione sociale- e, insieme, per legittimare la compressione delle libertà.
Ripercorrere questa genealogia non è un esercizio erudito. Serve a dissipare l’illusione che, per arginare il nuovo securitarismo autoritario, basti rifugiarsi nella difesa dell’ordine liberale. In realtà, è proprio quel perimetro ad aver custodito e alimentato, tramite l’artificio della sicurezza, una “riserva autoritaria” destinata al governo delle marginalità e del dissenso. Negli ultimi trent’anni, quella “riserva” non è rimasta inerte: è stata riattivata e normalizzata, con zelo bipartisan.
Ed è dunque grottesco il monito, ciclicamente rilanciato da certi ambienti “progressisti”, affinché la sicurezza “smetta di essere un tabù per la sinistra” (lo ricorda bene Pepino). Una narrazione che occulta la realtà: fin dagli anni ’90, abbiamo assistito a una simmetria speculare tra gli schieramenti politici, impegnati a edificare l’ipocrisia di un “diritto alla sicurezza” ad uso esclusivo dei cittadini “perbene” (Pitch, 2013). Di più: quando la sinistra è stata al governo ha finito per forgiare un apparato repressivo e preventivo che la destra ha solo dovuto affilare e capitalizzare. La cronologia di questa convergenza, solo stando alla storia recente, è impietosa: dall’ampliamento dei poteri d’ordinanza dei sindaci (già previsti nel – mai approvato – pacchetto sicurezza del Governo Prodi II), passando per l’introduzione del Daspo urbano, all’estensione della flagranza differita e al potenziamento dei poteri prefettizi in materia di sgomberi (d.l. n. 14/2017) fino a dare nuovo vigore a quel diritto apertamente razzista in materia di immigrazione che ha contribuito ad avvelenare il senso comune (d.l. n. 13/2017: la previsione di un CPR in “ogni regione”, così cara al Governo meloniano, è stabilita proprio qui. Forse è bene ricordarlo). Su questo crinale, com’è noto, si collocarono, poi, i famigerati decreti di Salvini (d.l. n. 113/2018 e n. 53/2019) in cui, sempre in nome della “sicurezza”, si consacrò una recrudescenza repressiva contro il “trittico del nemico”: migranti, poveri e dissidenti (Algostino, 2025).
Nell’ultimo decennio, insomma, abbiamo assistito ad una accelerazione delle politiche securitarie mentre – non a caso –, nel medesimo arco temporale, il numero delle persone in povertà assoluta aumentava di circa un milione e mezzo (Istat, 2025): servivano capri espiatori su cui riversare frustrazioni e paure generate da condizioni di vita sempre più precarie, mentre i diritti fondamentali (casa, lavoro, istruzione, salute) venivano erosi e resi inaccessibili.
È su questo terreno già preparato – normativamente e culturalmente – che si innesta il cambio di paradigma realizzato dal Governo Meloni. La “sicurezza” non è più (solo) l’artificio con cui si promette tutela ai cittadini “perbene”: diventa sempre più esplicitamente, sicurezza dell’autorità e delle reti che la sostengono. Stiamo, infatti, assistendo a una rifondazione autoritaria del rapporto tra Stato e società civile, come rapporto di imperio che esige fedeltà e obbedienza.
Lo si è visto in vari provvedimenti e, in modo particolarmente netto, nel decreto-legge n. 48/2025 con cui si è introdotto un arsenale normativo che – a detta degli stessi organismi internazionali (OCSE, Consiglio d’Europa, Nazioni Unite) – è in grado di minare alle fondamenta il nostro Stato di diritto, impedendo l’esercizio delle libertà fondamentali. La tecnica utilizzata, un anno fa, fu quella di una aperta criminalizzazione di ogni forma di marginalità sociale e di dissenso. In particolare, su quest’ultimo fronte, si è radicalizzata la tendenza ad un diritto penale “sartoriale”, con l’introduzione di fattispecie incriminatrici e aggravanti cucite addosso a pratiche pacifiche di protesta e a forme organizzate di solidarietà. Nel contempo, si è realizzato apertamente un “diritto penale dell’amico”, ampliando tutele e privilegi per le forze dell’ordine, soprattutto nella gestione delle piazze (Algostino, 2025). Quel decreto ha già prodotto le sue infauste conseguenze, con decine di attivisti cui è stato contestato il nuovo reato di blocco stradale (effettuato solo tramite il proprio corpo) e che, oggi, rischiano fino a due anni di reclusione per aver partecipato alle oceaniche manifestazioni dell’autunno scorso in solidarietà con il popolo palestinese.
In questi mesi, tuttavia, il Governo Meloni ha impresso una ulteriore accelerazione al suo progetto autoritario, complice anche uno scenario internazionale che ha ormai sdoganato l’imbarbarimento del potere e il disprezzo ostentato per ogni limite e vincolo al suo esercizio. In particolare, due sono state le operazioni messe in campo dall’Esecutivo. La prima è l’attacco alla giurisdizione: si è acuito lo scontro con la magistratura, apertosi con il pretesto del “caso” Albania e culminato con una controriforma della giustizia funzionale al controllo dell’autorità giudiziaria e – in particolar modo – delle procure, che si vorrebbero addomesticare alle scelte governative. Un fine rivendicato con rara franchezza dalla stessa Presidente del Consiglio che, nella conferenza stampa di inizio anno, ha rappresentato la magistratura come l’impaccio da rimuovere per rendere “efficaci” le politiche sulla sicurezza. La seconda è la guerra alle città, con il chiaro fine di operarne un commissariamento di fatto. Gli sgomberi degli spazi sociali – già eseguiti (Leoncavallo, Askatasuna) o annunciati come imminenti (SpinTime, Officina 99) – e l’istituzione reiterata delle “zone rosse” prefettizie vanno letti come dispositivi convergenti: sottraggono il governo delle città alla gestione democratica e ai processi di partecipazione, per assoggettarlo direttamente al potere esecutivo.
È in questa traiettoria che si manifesta il salto di qualità del Governo Meloni. La “sicurezza” diventa apertamente tutela dell’autorità, del suo controllo sul territorio e della sua pretesa di obbedienza. Dentro questa torsione la parola “sicurezza” rivela, ancora una volta, la sua funzione: lo spazio in cui il potere ha storicamente sperimentato e continua a sperimentare le proprie espansioni, sospendendo diritti e garanzie in nome di un pericolo sempre evocabile. Per questo il tema non può essere semplicemente “riempire” la sicurezza di nuovi contenuti come se bastasse una correzione semantica a disinnescarne la funzione: quella parola nasce e opera altrove, e continua a lavorare come grimaldello dell’eccezione. Sottrarsi alla sua semantica, invece di provare a redimerla, è oggi – forse – una scelta non rinviabile. Contestare la deriva securitaria significa, allora, mettere in discussione l’idea stessa che la sicurezza debba essere il principio ordinatore delle politiche pubbliche. Perché la “sicurezza” dell’ordine liberale – con le sue doppie legalità e le sue riserve autoritarie – non ci salverà: è parte del problema. L’alternativa, dunque, non sta nel tornare all’interno di quel perimetro ma nel disertarne le parole d’ordine e i meccanismi di funzionamento per riaprire il campo del dicibile e del praticabile: uguaglianza sostanziale, diritti sociali, libertà concrete, conflitto democratico. È anche da qui che passa, oggi, la possibilità di rovesciare il paradigma securitario e di contendere il campo all’autoritarismo che vorrebbero imporci.
