La vita è un bene disponibile? È un bene disponibile da colui che la vive o è un bene che non gli appartiene esclusivamente e fino in fondo, e perciò è per lui “indisponibile”? A chi appartiene la vita? A Dio, come dicono quasi tutte le religioni? Allo Stato come pretendono i regimi totalitari? Alla comunità in cui viviamo, alla rete di affetti che ci circonda e verso la quale siamo responsabili? O solo all’individuo? E infine: c’è o no un diritto di morire? E questo diritto è un’altra faccia del diritto di vivere o c’è un salto di qualità tra la vita e la morte, così che la libertà di vivere non implica la libertà di morire?
Rispetto a questo eterno confronto esistenziale, filosofico, sulla libertà di vivere e sulla libertà di morire che c’è oggi di nuovo? Nelle nostre società secolarizzate, per effetto di un insieme di fenomeni diversi – che vanno dall’invecchiamento della popolazione ai progressi della medicina, alla fine dell’idea che il dolore debba essere fatalisticamente accettato – è progressivamente emersa una domanda sociale di libertà del morire. Tutti i sondaggi ci dicono che questa aspirazione sociale esiste ed è molto diffusa. Vi è una spinta che mira ad affiancare alla “sovranità di fatto” su se stessi, la possibilità materiale del suicidio – una diversa sovranità, riconosciuta e tutelata dall’ordinamento giuridico, nella forma del diritto di morire. Diritto configurato non solo come “diritto di libertà”, come libertà “da”, ma anche come “diritto sociale” in base al quale la persona intenzionata a morire deve essere assistita da strutture pubbliche al momento della morte volontaria.
In questi ultimi anni, in alcuni Paesi europei sono stati compiuti significativi passi verso un nuovo regime del fine vita mentre in altri vi sono cantieri aperti ormai ad un passo dalla positiva chiusura dei lavori. Il Regno Unito sta approvando una nuova legge destinata a superare il Suicide Act del 1961. In Germania la Corte costituzionale, con una decisione del 2020, ha affermato che esiste un diritto all’autodeterminazione a morire e a chiedere e ricevere aiuto da parte di terzi per l’attuazione del proposito suicidario. In Francia una nuova normativa, in corso di approvazione, è stata preceduta e preparata da un importante esperimento di democrazia deliberativa come l’istituzione di una Convention Citoyenne Cese sur la fin de vie, formata per sorteggio e chiamata a fornire un meditato e informato parere sul fine vita.
La situazione del nostro Paese resta invece caratterizzata da una notevole dose di ipocrisia e da un altrettanto elevato tasso di confusione istituzionale. Nel nostro ordinamento, infatti, la radicale negazione dell’esistenza di un diritto a morire coesiste con il riconoscimento di diverse possibilità legittime di porre fine volontariamente alla propria vita in determinate situazioni. Un paziente può rifiutare le cure e per questa via porre termine alla sua esistenza in base all’art. 32, comma 2, della Costituzione e all’art. 1, comma 5, della legge n. 219 del 2017. Si può essere aiutati a morire con tecniche di sedazione profonda che possono accelerare la morte, come previsto dall’art. 2, comma 2, della legge citata. Infine si può legittimamente essere aiutati a morire quando si versi nelle condizioni estreme descritte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 242 del 2019 e nelle pronunce successive. Nonostante ciò si continua ad affermare che in Italia non esiste “un diritto di morire” mentre sono risultati fallimentari o infruttuosi i tentativi di dar vita a un chiaro assetto istituzionale del fine vita nelle forme del suicidio assistito e/o dell’eutanasia.
Da un lato, infatti, vi è stata, da parte dei radicali, la promozione di un referendum che proponeva la pura e semplice abrogazione della sanzione penale prevista dall’art. 579 codice penale per l’omicidio del consenziente (la reclusione da sei a quindici anni), mantenendo in vita la parte della norma che sanziona il fatto commesso nei confronti di un minore, di un infermo di mente e di un soggetto in condizione di deficienza psichica o di persona il cui consenso sia stato estorto o carpito con l’inganno. Ma il referendum è stato dichiarato inammissibile dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 50 del 2 marzo 2022, poiché, rendendo lecito l’omicidio di chiunque avesse prestato a tal fine un valido consenso, avrebbe privato la vita della tutela minima richiesta dalla Costituzione. Dall’altro lato, nella scorsa legislatura non è stato approvato il testo unificato recante «disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita», adottato come base dei lavori parlamentari a seguito della presentazione di una pluralità di proposte legislative, la prima d’iniziativa popolare e le successive presentate da deputati di diverse forze politiche: un testo per più versi limitato e criticabile ma tale da rappresentare comunque un passo in avanti perché definiva i presupposti e le condizioni della richiesta – da parte della persona affetta da una patologia irreversibile o con prognosi infausta – di assistenza medica al fine di porre volontariamente ed autonomamente fine alla propria vita e individuava in termini sufficientemente chiari la relativa procedura.
Il legislatore nazionale, dunque, è stato sin qui paralizzato da veti e contrasti e appare incapace di rispondere alla domanda, che sale con crescente intensità dalla società civile, di tutelare il diritto “doloroso” di porre fine a una esistenza divenuta intollerabile. In questa situazione stagnante la domanda sociale di libertà del morire si è trovata di fronte solo l’arcigna disciplina del fine vita dettata dagli articoli 579 e 580 di un codice penale concepito in epoca fascista. Da questo impatto sono scaturite le forme di disobbedienza civile consistenti nel prestare aiuto, sfidando le norme penali, a chi in condizioni estreme aspirava a una fine dignitosa. E, a seguire, i giudizi penali nei confronti dei disobbedienti e le questioni di legittimità costituzionale sollevate nel corso dei processi dai giudici, che hanno innescato i numerosi interventi della Corte costituzionale, sinora decisivi nel disegnare la disciplina del fine vita. Da ultimo un tentativo di superare l’inerzia del Parlamento è stato compiuto da due Regioni – Toscana e Sardegna – che hanno approvato leggi sul fine vita, individuando come requisiti per accedere all’assistenza al suicidio quelli previsti dalla sentenza della Corte costituzionale nella sentenza n. 242 del 2019 e disegnando procedure per ottenere la prestazione assistenziale richiesta. La reazione del Governo è consistita nell’impugnare la legge regionale toscana ritenuta esorbitante dalle competenze regionali e lesiva di competenze esclusive dello Stato. Reazione non priva di qualche fondamento giacché la prospettiva di regimi del fine vita differenziati su base regionale appare criticabile sotto il profilo giuridico e non certo desiderabile nella pratica, ma singolare quando provenga da uno Stato che sinora si è dimostrato incapace di dettare una normativa rispondente alle istanze di riconoscimento di libertà e di diritti sul fine vita che provengono dalla società.
È auspicabile che nell’attuale legislatura il Parlamento approvi finalmente una legge sul fine vita. Una legge che bilanci diritti e interessi in campo, fissi equilibri, detti condizioni e indichi procedure da seguire. E che – attraverso quest’opera sapiente di bilanciamento e di regolazione – dissipi una preoccupazione spesso ricorrente: che i più deboli, i più fragili, i più poveri non siano realmente liberi nella scelta del fine vita ma siano indotti a compiere questo passo per il desiderio di non essere un peso per i parenti e perché sottoposti a una pressione familiare o sociale in tal senso. Preoccupazione presente e incombente nei ragionamenti delle Corti sinora intervenute sul tema. E però il legislatore appare tuttora inerte, incapace, “riluttante”. Tutto sembra cospirare alla posizione di veti, all’affermazione di pregiudiziali ideologiche, alla creazione di ostacoli insormontabili alla positiva prosecuzione dell’iter legislativo.
Pensare di poter essere liberi di morire, aspirare a essere liberi di morire è un pensiero inevitabilmente doloroso e drammatico ma non infelice. La parola libertà è infatti così intensa e forte che – anche se accostata all’idea di morte – riesce a trasformarla da tragica necessità in atto di affermazione di sé, in momento di autodeterminazione, in scelta consapevole. Non si può essere infelici quando di parla di libertà, quando si discute di come mettere la persona in condizione di scegliere liberamente di lasciare la vita, sciogliendola dai lacci dell’autoritarismo o del paternalismo. Non è un ragionamento astratto. Tutt’altro. Le persone che oggi riescono, attraverso passaggi tortuosi e difficili. ad assicurarsi la prospettiva di essere aiutati, quando lo decideranno, a morire liberamente portano testimonianze di sollievo, di relativa serenità. Molti di loro dicono: ora so che non sono condannato a essere schiavo di una malattia invalidante che chiude il mio corpo in una prigione, che non dovrò essere costretto a subire atroci sofferenze, che non sarò obbligato a vedere compromessa la mia dignità. È con questo spirito che occorre discutere di fine vita, di suicidio assistito, di eutanasia attiva e passiva.
L’articolo riprende parti dell’intervento svolto dall’autore lo scorso 25 ottobre al festival Parole di giustizia (Urbino-Pesaro) in un dialogo con Luigi Manconi. Un più ampio sviluppo può leggersi nel sito di Questione giustizia (https://www.questionegiustizia.it/articolo/fine-vita-il-suicidio-assistito-in-europa-e-la-palude-italiana)
