I giudici e il potere

Download PDF

La riforma della giustizia mira a un giudice che garantisca la sicurezza del potere invece della sicurezza dal potere. Dietro la separazione delle carriere, si affaccia l’obiettivo di una magistratura asservita, che non disturbi il potere nel suo agire legibus solutus, senza limiti, e reprima chi contesta il potere o chi dal potere è considerato eccedente (poveri e migranti). Leggi tiranniche già esistono, dalle norme che violano diritti in chiave razzista (esternalizzazione delle frontiere e demolizione del diritto di asilo) al diritto penale del nemico (dissenzienti, poveri e migranti) e altre ancora sono allo studio (per tutte, le leggi che con il pretesto della lotta all’antisemitismo pretendono di disciplinare scuola e università). Ma occorre assicurarsi anche la loro esecuzione tirannica.

Muoviamo dai fondamentali: qual è il senso della magistratura? La magistratura è un potere dello Stato, se pur connotato dall’essere diffuso, e, allo stesso tempo, è un limite al potere. È un potere, ma insieme un contro-potere: lo è in quanto parte della separazione dei poteri e del loro equilibrio; lo è in quanto deputato a salvaguardare l’argine dei diritti dall’esondazione dell’arbitrio, pubblico e privato; lo è in quanto controlla e presidia i confini del diritto. Fondamentale, dunque, è la sua indipendenza, perché sia garante dei diritti e non oppressore. La revisione costituzionale, che, per inciso, ha seguito un iter dominato dal Governo all’insegna del “credere, obbedire, approvare” (il disegno di legge di iniziativa governativa è stato semplicemente ratificato, senza interlocuzione effettiva in nessuna delle quattro letture, dal Parlamento), mina l’indipendenza.

In primo luogo, a indebolire la magistratura è la frammentazione degli organi e delle competenze attraverso lo sdoppiamento del Consiglio superiore della magistratura (in giudicante e requirente) e l’istituzione dell’Alta Corte disciplinare. In secondo luogo, non è fanta-Costituzione preconizzare che un pubblico ministero separato sia attratto nella sfera di influenza dell’esecutivo: separare per asservire (dato storico e comparato depongono in tal senso). In terzo luogo, il sorteggio secco, per scegliere i membri togati dei Csm, da un lato, esprime sfiducia e svilisce ciascun giudice ritenuto fungibile rispetto ad un altro, in uno con la denigrazione mediatica che da anni accompagna la giustizia; dall’altro lato, toglie voce alla varietà e complessità delle interpretazioni, depriva la ricchezza di visioni che attraversano la magistratura e la riflessione che scaturisce dal confronto, intaccando la rappresentatività. Quanto al sorteggio dei membri laici, mediato (sono estratti da una lista eletta dal Parlamento), la mancata previsione di maggioranze qualificate li rende disponibili al continuum maggioranza-Governo. Infine, quanto all’Alta Corte, da segnalare è come il sorteggio per i membri togati sia ristretto su base gerarchica, connotando in senso verticistico la Corte, veicolando un potere piramidale in luogo di diffuso: ad essere intaccata, direttamente, è l’indipendenza interna, del singolo giudice nel corpo giudiziario, e, indirettamente, l’indipendenza tout court, aprendo ad influenze esterne sui giudici attraverso i vertici.

È una revisione non della Costituzione, ma contro la Costituzione, i suoi principi, la democrazia che essa disegna. È un tassello nella costruzione di un potere libero da catene, in primis quelle della Costituzione. E questo, nel contesto di una democrazia segnata dalla verticalizzazione del potere, attraversata da una militarizzazione crescente, come pulsione alla guerra e arruolamento nella logica amico/nemico; una democrazia svuotata da una rappresentanza asfittica e marginalizzata e sterilizzata da provvedimenti che reprimono il dissenso, dove l’“effettiva partecipazione” è sostituita dal principio di autorità.

Il diritto penale dell’amico veicola l’immagine dello Stato come ordine pubblico, dell’obbedienza dei sudditi, privilegiando le forze di polizia rispetto ad altre funzioni dello Stato (istruzione, sanità), la riforma della giustizia apre ad un rapporto privilegiato fra il pubblico ministero e la polizia: indebolisce il giudice come contropotere e rafforza il giudice come oppressore. La figura del giudice oppressore è coerente con la metamorfosi della sicurezza sociale e dei diritti in sicurezza come ordine pubblico e con la sostituzione dell’orizzonte aperto del conflitto e della trasformazione con la repressione. La giustizia diseguale o di segno autoritario, al servizio del potere, esiste anche oggi, ma rappresenta uno sviamento rispetto alla Costituzione e il giudice ha i presidi costituzionali necessari per muoversi nel solco della Costituzione e della sua attuazione: se la sua indipendenza sarà minata saranno normalizzate distorsioni repressive e giustizia di classe. Nessuno dei mali della giustizia, dalla lentezza dei processi alla disumanità delle carceri, dall’accanimento sui reati del disagio sociale ai palazzi di giustizia come laboratori di repressione, sarà risolto.

Se la revisione passerà il vaglio del referendum, le vocazioni autoritarie e le mire egemoniche di un capitalismo senza freni avranno nuovi strumenti; sarà un ulteriore passo nello stravolgimento della Costituzione e nella costruzione del neoliberismo autoritario: un giudice pronto a perseguire i deboli e difendere i forti, a praticare una giustizia diseguale e a reprimere il dissenso. Ora si apre la campagna referendaria, un referendum – ricordiamolo – oppositivo, non, come da vulgata, confermativo. In questione è quale giudice vogliamo: garante dei diritti o oppressore? E quale sicurezza: del potere o dal potere?

Gli autori

Alessandra Algostino

Alessandra Algostino è docente di Diritto costituzionale presso l’Università di Torino. Fra i suoi temi di ricerca: diritti, migranti, lavoro, democrazia, partecipazione e movimenti, rapporto fra diritto ed economia, pace. Fra i suoi libri e saggi: "L’ambigua universalità dei diritti. Diritti occidentali o diritti della persona umana?", Napoli, 2005; Democrazia, rappresentanza, partecipazione. Il caso del movimento No Tav, Napoli, 2011; "Diritto proteiforme e conflitto sul diritto", Torino, 2018; "La partecipazione dal basso: movimenti sociali e conflitto", in Quaderni di Teoria Sociale, n. 1/2021; "Genere ed emancipazione fra intersezionalità e dominio: una riflessione nella prospettiva del costituzionalismo", in Uguaglianza o differenza di genere? Prospettive a confronto, Napoli, 2022; "Pacifismo e movimenti fra militarizzazione della democrazia e Costituzione", in Il costituzionalismo democratico moderno può sopravvivere alla guerra?, Napoli, 2022.

Guarda gli altri post di: