Il diritto di morire

Download PDF

La Corte costituzionale, nella perdurante assenza di una legge che disciplini la materia, si è nuovamente pronunciata sulla questione del suicidio assistito con la sentenza n. 135 del 2024.

Ancora oggi i requisiti per accedervi restano quelli stabiliti dalla sentenza n. 242 del 2019, pronunciata all’esito della rimessione alla Consulta di una questione di legittimità costituzionale da parte della Corte d’Assise di Milano in un processo che vedeva imputato Marco Cappato per il reato di cui all’art. 580 del codice penale (istigazione o aiuto al suicidio). La vicenda è nota e riguardava Fabiano Antoniani, noto come Dj Fabo, rimasto, in seguito a un incidente avvenuto nel giugno 2014, tetraplegico e non autonomo nella respirazione e nell’alimentazione. Antoniani, a partire dalla primavera del 2016, comunica ai suoi familiari di non voler continuare a vivere. Tramite la sua fidanzata prende contatto con l’organizzazione svizzera “Dignitas”, con l’associazione “Luca Coscioni” e, quindi, con Marco Cappato, il quale gli fornisce le informazioni necessarie per espletare le pratiche con la “Dignitas” e lo accompagna presso la struttura dove, nel febbraio 2017, Dj Fabo muore.

La Corte costituzionale, in quel caso, pur non aprendo la strada al riconoscimento, nel nostro ordinamento, di un vero e proprio diritto di morire, afferma, tuttavia, che il divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce per limitare irragionevolmente la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle salva vita, finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, imponendogli, in ultima analisi, un’unica modalità per congedarsi dalla vita. Pertanto, per evitare vuoti di tutela, è la Corte stessa, in quella occasione e nell’inerzia del legislatore, a imporre l’adozione di cautele affinché «l’opzione della somministrazione di farmaci in grado di provocare entro un breve lasso di tempo la morte del paziente non comporti il rischio di alcuna prematura rinuncia». Individua a tal fine quattro condizioni (il cui accertamento è rimesso alle strutture del Servizio sanitario nazionale) la cui sussistenza consente l’accesso al suicidio assistito: (a) l’irreversibilità della patologia, (b) la presenza di sofferenze fisiche o psicologiche, che il paziente reputa intollerabili, (c) la capacità del paziente di prendere decisioni libere e consapevoli, (d) la dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale.

È proprio questo ultimo requisito a non sussistere, secondo il Giudice per le indagini preliminari di Firenze, nella vicenda di Massimiliano Scalas, affetto da sclerosi multipla di grado avanzato, in stato di quasi totale immobilità, il quale viene accompagnato in Svizzera da Marco Cappato, Chiara Lalli e Felicetta Maltese; tutti, in conseguenza di ciò, indagati per il reato di cui all’art. 580 del codice penale davanti al Tribunale di Firenze. È proprio il Gip di Firenze a sollevare, il 17 gennaio 2024, questione di legittimità costituzionale, ritenendo che il requisito per cui la persona deve essere «tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale» generi dubbi di legittimità costituzionale. La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi su tale questione, da un lato esclude che il requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale possa determinare irragionevoli disparità di trattamento tra i pazienti; dall’altra, però, ne fornisce un’interpretazione estensiva, cui il servizio sanitario nazionale e i giudici comuni sono chiamati a conformarsi.

Osservano infatti i giudici costituzionali che la nozione di trattamento sanitario che rileva in tali situazioni, deve prescindere dall’analisi del suo grado di complessità tecnica e di invasività e deve necessariamente includere «anche procedure – quali, ad esempio, l’evacuazione manuale, l’inserimento di cateteri o l’aspirazione del muco dalle vie bronchiali – normalmente compiute da personale sanitario, ma che possono essere apprese anche da familiari o caregivers che assistono il paziente, sempre che la loro interruzione determini prevedibilmente la morte del paziente in un breve lasso di tempo». Non solo: la Corte precisa altresì che, ai fini dell’accesso al suicidio assistito, non vi può essere distinzione tra la situazione «del paziente già sottoposto a trattamenti di sostegno vitale, di cui può chiedere l’interruzione, e quella del paziente che non vi è ancora sottoposto, ma ha ormai necessità di tali trattamenti per sostenere le sue funzioni vitali. Dal momento che anche in questa situazione il paziente può legittimamente rifiutare il trattamento, egli si trova già nelle condizioni indicate dalla sentenza n. 242 del 2019».

Gli effetti di questa nuova e più ampia interpretazione del requisito di dipendenza dal trattamento di sostegno vitale si sono già potuti osservare. È del 26 luglio la notizia per cui l’azienda sanitaria Toscana Nord-Ovest, dopo aver negato per settimane la richiesta di morte assistita di una signora completamente paralizzata a causa di una sclerosi multipla progressiva, ha comunicato, proprio grazie alla recentissima pronuncia della Corte costituzionale, il suo parere favorevole. Ciò, però, ancora non basta.

Rimettere alla sola Consulta e, a partire dalle sue sentenze, ai giudici di merito la disciplina di una materia così complessa come il fine vita, significa mettere in discussione il ruolo del legislatore e, di conseguenza, quel principio rappresentativo che ha a che fare con la legittimazione del potere politico e con l’istituzionalizzazione della lotta per la rappresentanza, la quale è in grado di tradurre i motivi di dissenso e di evitare che le domande degli elettori irrompano nella sfera politica per come sono. Il legislatore è quindi chiamato a intervenire. E in verità, sembrava andare in tale direzione il disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati nel mese di marzo 2022 e trasmesso successivamente al Senato, ove la discussione si è interrotta a causa dello scioglimento anticipato delle Camere.

Il legislatore, però, è altresì chiamato intervenire in conformità ai principi sanciti dalla Corte costituzionale, da cui non può discostarsi. In chiara violazione di essi si pone invece il disegno di legge depositato in Senato nel mese di aprile 2024: da una parte, infatti, prevede l’accesso al suicidio assistito solo nei casi in cui il malato sia tenuto in vita «esclusivamente per mezzo di strumenti di sostegno vitale»; dall’altra esclude (del tutto irragionevolmente e in violazione di qualsivoglia letteratura medico-scientifica) idratazione e alimentazione artificiale dal novero trattamenti medici, in conseguenza di ciò non sospendibili. Nei fatti, quindi, consente l’accesso al suicidio assistito solo in caso di ventilazione forzata. Una proposta di legge di tal genere, se approvata, non potrà che essere oggetto di censura da parte della Corte costituzionale. Il tutto, però, al prezzo della sofferenza e delle aspettative di ulteriori persone, cui ancora una volta verrebbe negato il diritto di scegliere il proprio fine vita in modo consapevole e dignitoso.

Gli autori

Francesca Paruzzo

Francesca Paruzzo è dottoressa di ricerca in Diritti e Istituzioni presso l'Università degli Studi di Torino e avvocato.

Guarda gli altri post di:

One Comment on “Il diritto di morire”

  1. Perché non è permesso vendere “liberamente” un proprio rene? perché il più forte economicamente ne trarrebbe vantaggio, mentre i “donatori” sarebbero gli ultimi della società.
    Sul suicidio assistito si corre un rischio simile.
    Diverse associazioni di disabili sono preoccupate che si dia il “messaggio” che la loro vita non è degna di essere vissuta; si veda il documentario “Better Off Dead?” di Liz Carr.
    Sicuri che sia un bene aprire al suicidio per un disagio psicologico? Sapete che in Canada se un disabile, nel lamentare lacune nell’assistenza sanitaria, si lascia sfuggire la frase “non ce la faccio a vivere così” si sente rispondere “c’è il suicidio assistito”?
    A marzo Matthew Parris ha sostenuto sul Times che il suicidio assistito sarebbe utile per ridurre i costi del sistema sanitario nazionale (“We can’t afford a taboo on assisted dying”).
    Da sinistra, non dovremmo coltivare un culto della libertà individuale che non tenga conto delle condizioni sociali che rischiano di farne una questione formale, negata nella sostanza.
    Bene ha fatto la Corte a mettere in guardia dal rischio che una legislazione permissiva crei una «pressione sociale indiretta» su persone malate o semplicemente anziane e sole, che potrebbero convincersi di essere divenute ormai un peso per i propri familiari e per l’intera società, e decidere così di farsi anzitempo da parte.

Comments are closed.