A volte ritornano. Nel bel mezzo delle tensioni internazionali su guerre e dazi, tra divisioni e litigi nella maggioranza, la riforma del premierato, da mesi congelata in Parlamento, torna al centro del video-messaggio della presidente del Consiglio, che ne illustra la fondamentale importanza per le sorti del paese (pardon, della “nazione”).
Due le virtù della riforma, secondo Giorgia Meloni: stabilità e “restituzione” ai cittadini del potere di scegliere da chi saranno governati. Con le parole usate nella Relazione introduttiva al disegno di legge costituzionale: «La presente proposta di revisione costituzionale ha l’obiettivo di offrire soluzione a problematiche ormai risalenti e conclamate della forma di governo italiana, cioè l’instabilità dei Governi, l’eterogeneità e la volatilità delle maggioranze, il ‘transfughismo’ parlamentare. […] Al contempo la proposta di legge mira a consolidare il principio democratico, valorizzando il ruolo del corpo elettorale nella determinazione dell’indirizzo politico della Nazione» (https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/testi/57694_testi.htm). Per raggiungere questi obiettivi – come sappiamo – il disegno di legge introduce l’elezione diretta del capo del Governo da parte dei cittadini, da realizzarsi contestualmente a quella del Parlamento, con una legge elettorale che garantisca la maggioranza assoluta dei seggi alla lista, o alle liste, collegate con il presidente eletto. Se questi sono gli obiettivi dichiarati, è possibile porsi per lo meno due domande: si tratta di obiettivi condivisibili? Ammesso – e non concesso – che lo siano, gli strumenti adottati per realizzarli sono adeguati?
1. Iniziamo dal primo obiettivo. Un certo grado di stabilità dei governi è, in effetti, una delle condizioni per l’efficacia della loro azione. Quando poi all’instabilità contribuisce in modo determinante la propensione al trasformismo dei parlamentari, pronti a migrare da un gruppo all’altro nel corso della legislatura, non sempre per ragioni ideali, è chiaro che un problema si pone. E tuttavia, è anche vero che, in democrazia, la stabilità non è un valore assoluto e ha poco senso garantirla “a prescindere”. Se, alla prova dei fatti, un governo si rivela pessimo, disporre di strumenti per accorciarne la durata non è affatto un male. Questo è ciò che consentono i sistemi parlamentari, come il nostro. Che, tra i suoi non secondari pregi ha proprio quello della flessibilità: quando il governo non ha più la maggioranza, cade e può essere sostituito nel corso della legislatura, senza che vengano necessariamente indette nuove elezioni. Uno dei grossi limiti dei sistemi presidenziali, invece, è proprio la loro eccessiva stabilità-rigidità. Si elegge un presidente-capo del Governo che resta in carica 4 o 5 anni ed è difficilissimo da mandare a casa, se non attivando procedure onerose e traumatiche come l’impeachment. Se viene eletto un pazzo o un criminale, o qualcuno che nel corso del mandato vede declinare le proprie facoltà cognitive (ogni riferimento a persone effettivamente esistenti è voluto), non c’è via di scampo. Se non – come è spesso accaduto nella storia dei regimi presidenziali – il ricorso a colpi di mano, eversivi dell’ordine costituzionale. Vista da questa prospettiva, la stabilità dei governi non è un bene…
D’altronde questa riforma garantisce davvero la stabilità? In particolare, riesce a combattere l’esecrabile fenomeno del trasformismo parlamentare (quello che nel testo del disegno di legge viene spregiativamente denominato “transfughismo”)? Fino a un certo punto. Quella che viene introdotta con questa riforma non è, infatti, una forma di presidenzialismo, implicante una durata predeterminata di Governo e Parlamento, ma un sistema ibrido in cui coesistono l’investitura diretta del premier e l’istituto della fiducia parlamentare. Crisi di governo nel corso della legislatura, dunque, non sono escluse. Nell’ipotesi, altamente improbabile, di “mozione di sfiducia motivata” da parte del Parlamento, si applica la regola del simul stabunt simul cadent, che comporta lo scioglimento delle due Camere contestuale alla caduta del Governo (un forte deterrente per chi voglia mandare a casa il capo del Governo). Negli altri casi di crisi, l’art. 7 del disegno di legge approvato in Senato stabilisce che il presidente del Consiglio dimissionario abbia la facoltà di chiedere – e ottenere, da un presidente della Repubblica ridotto a passacarte – lo scioglimento anticipato delle Camere. Fin qui, dunque, tutto il potere al premier. È possibile, tuttavia, che il presidente del Consiglio dimissionario decida di non chiedere lo scioglimento delle Camere. In questo caso, «il Presidente della Repubblica conferisce l’incarico di formare il Governo, per una sola volta nel corso della legislatura, al Presidente del Consiglio dimissionario o a un parlamentare eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio» (https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01421063.pdf ).
In definitiva, per salvare la poltrona del premier, gli si riconosce un potere enorme, di cui non dispone oggi neanche il presidente degli Stati Uniti: quello di sciogliere il Parlamento, espropriando il presidente della Repubblica del prezioso compito di verificare la sussistenza delle condizioni per proseguire la legislatura (come fece Mattarella, frustrando le ambizioni di Salvini, durante la famosa “crisi del Papeete”). Per garantire la stabilità al Governo, si sacrifica quella del Parlamento, a ben vedere ben più preziosa, data la mole di lavoro che rischia di venire sprecata con l’interruzione anticipata della legislatura, che comporta la decadenza dei provvedimenti legislativi in corso di approvazione. In tutto ciò, il “trasfughismo” rimane possibile. E i “ribaltoni” pure. Per un verso perché il «parlamentare eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio» a cui, per una volta sola, il presidente della Repubblica può conferire l’incarico, potrebbe aspirare a subentrare al premier eletto il prima possibile, brigando a tal fine. In secondo luogo perché nulla vieta che il nuovo Governo sia sostenuto da una maggioranza parzialmente diversa da quella su cui poteva contare il precedente.
2. Il secondo obiettivo dichiarato della riforma è il “consolidamento” del principio democratico. Un obiettivo certamente condivisibile, a patto che ci si intenda sul significato di democrazia. E qui, davvero, non ci siamo. Perché il modello esplicitamente evocato della “democrazia di investitura” – già di per sé discutibile –, assume in questo progetto una torsione prettamente plebiscitaria, incompatibile non solo con il sistema parlamentare previsto dalla nostra Costituzione, ma con qualsiasi modello che rimanga nell’alveo della forma di governo democratica. Ciò che viene a mancare, rispetto ai classici sistemi presidenziali, sono i contrappesi finalizzati a bilanciare l’enorme potere del capo dell’esecutivo. Negli Stati Uniti è ben possibile, e anzi frequente, che il presidente sia privo di una maggioranza al Congresso. Quella, assai ampia, di cui gode oggi Trump in entrambe le Camere rappresenta un’eccezione, non la regola, nella storia di quel paese. Tra meno di due anni, d’altronde, il vento potrebbe cambiare, con le elezioni di mid-term per il rinnovo dell’intera Camera dei rappresentanti e di un terzo del Senato. Nulla di simile sarebbe possibile nel caso del premierato, congegnato in modo da “garantire” (non solo rendere possibile, o favorire) una maggioranza assoluta al presidente del Consiglio, grazie a un premio da assegnare alle liste che lo sostengono. In questo modo – osserva Gustavo Zagrebelsky – «il voto ‘vero’ degli elettori sarà dato ai candidati alla presidenza del Consiglio, non ai candidati al Parlamento», ridotti a «semplici propaggini» del presidente che li ha fatti eleggere (G. Zagrebelsky, A. Spataro, F. Pallante, Loro dicono, noi diciamo. Su premierato, giustizia e regioni, Laterza, 2025, p. 39). Con diabolica perseveranza, si ripropone insomma la stessa logica che informava le due leggi elettorali annullate recentemente dalla Corte costituzionale: il Porcellum e l’Italicum, con l’effetto non solo di svilire, ma di esautorare completamente l’assemblea legislativa. Da luogo di dibattito, confronto, mediazione politica, il Parlamento diventerebbe davvero solo una “propaggine” della volontà del premier. Lo diverrebbe sul piano del diritto, non solo di fatto, come oggi già spesso accade. Con ricadute pericolosissime sul piano della divisione dei poteri e della tenuta dello Stato di diritto. La maggioranza gonfiata garantita dalla legge elettorale consentirebbe infatti al Governo di ottenere facilmente il controllo degli organi di garanzia: presidenza della Repubblica, giudici costituzionali, Consiglio Superiore della magistratura. Destinati, tutti, a cadere nell’orbita dell’esecutivo.
Concludo. Se la Meloni, nei suoi video-messaggi, non si trattiene dall’enfatizzare il carattere epocale della sua proposta, la Relazione che accompagna il disegno di legge, memore forse della fine ingloriosa di recenti “grandi riforme”, mantiene un profilo decisamente più basso: «Dal punto di vista tecnico la formulazione del testo è ispirata a un criterio ‘minimale’ di modifica della Costituzione vigente, nella convinzione che si debba operare, per quanto possibile, in continuità con la nostra tradizione costituzionale e parlamentare». Continuità con la tradizione costituzionale e parlamentare? Costituzionalismo significa limitazione dei poteri; parlamentarismo centralità del Parlamento. Al di là delle dichiarazioni di facciata, è chiaro che qui ci troviamo di fronte a tutt’altro. Uno stravolgimento della forma di governo scelta dai costituenti all’indomani della Liberazione per scongiurare il rischio di ricadute di tipo autoritario. Si comprende allora perché questa riforma rivesta tanta importanza per l’attuale presidente del Consiglio, leader del partito erede del MSI che, escluso dal patto costituzionale del ’48, vorrebbe oggi apporre il proprio sigillo su una nuova Carta, ottenendo ex post una piena legittimazione a governare, e un clamoroso successo anche sul piano culturale e simbolico. Non lasciamo che accada…
