Gli aspiranti riformatori della Costituzione e la resurrezione dei morti

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Con il passare degli anni, gli aspiranti riformatori della Costituzione agiscono con sempre maggiore disinvoltura. Rimane negli annali, nell’ambito della revisione del Titolo V sulle regioni e gli enti locali, approvata dall’Ulivo nel 2001, la “dimenticanza” del Commissario del Governo nell’articolo 123 della Costituzione. L’organo, previsto per ciascuna regione dall’articolo 124, aveva la funzione di fare da tramite con il Governo per i controlli preventivi allora vigenti sull’attività legislativa regionale (art. 127). In una prima fase, si pensò di mantenerli, precisando che non si sarebbero però estesi alla nuova competenza attribuita alle regioni di approvare il proprio statuto (nuovo art. 123); successivamente, si optò per l’abrogazione dell’articolo 124 e l’eliminazione dei controlli di cui all’articolo 127, senza tuttavia, a quel punto, ricordarsi di provvedere alla rimozione di quanto in precedenza aggiunto all’articolo 123. Ragion per cui a tutt’oggi l’art. 123, comma 2, Costituzione prevede che per l’approvazione dello statuto regionale «non è richiesta l’approvazione del visto da parte del Commissario del Governo»: cosa che, in effetti, sarebbe impossibile, dal momento che il Commissario del Governo non esiste più…

Se, dunque, l’approssimazione è caratteristica tutt’altro che sconosciuta all’attività di revisione costituzionale, nessuno aveva, tuttavia, ancora raggiunto i livelli toccati dall’attuale maggioranza di destra, ministra per le riforme Casellati in testa. Non è qui in questione il carattere cervellotico di alcune previsioni, come la costruzione di un doppio circuito di fiducia, popolare e parlamentare, che non ha pari al mondo. L’idea è sbagliata, in quanto contraddittoria, ma ciò nondimeno potrebbe anche essere tecnicamente scritta bene. Il punto è proprio l’incapacità di scrivere correttamente, dal punto di vista tecnico e, talvolta, persino sintattico, quel che si vorrebbe realizzare. Un’incapacità che ha raggiunto l’apoteosi con gli emendamenti che lo stesso Governo ha presentato al proprio progetto di modifica prima ancora che ne iniziasse la discussione (cosa già, di per sé, significativa: è troppo chiedere che chi intende presentare una proposta di revisione costituzionale ci pensi con un minimo di attenzione prima di depositarla in Parlamento?).

Il punto focale su cui si concentrano gli emendamenti è il rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento; in particolare, le ipotesi in cui l’esecutivo perde la fiducia dell’organo rappresentativo, oltre alle ulteriori ipotesi in cui il vertice dell’esecutivo perde la propria carica. In un sistema parlamentare, ciò può avvenire: per venir meno del rapporto di fiducia con il Parlamento (nella modalità dell’approvazione della mozione di sfiducia proposta dal Parlamento o del rigetto della questione di fiducia posta dal Governo), e conseguenti dimissioni obbligatorie; per dimissioni volontarie (la quasi totalità dei casi, in Italia); per decadenza, impedimento permanente o morte del premier.

Cosa fare al verificarsi di uno di questi casi? È possibile rispondere in due modi opposti.

Da un lato, vi è l’ipotesi – sancita dalla Costituzione vigente – che il Capo dello Stato abbia sempre il dovere di verificare se il Parlamento è in grado di conferire la fiducia a un nuovo Governo, con la conseguenza che lo scioglimento anticipato delle Camere è opzione percorribile solo in caso di stallo parlamentare.

Dall’altro lato, l’ipotesi è che in tutti i casi il Capo dello Stato abbia il dovere di sciogliere il Parlamento e convocare nuove elezioni: ciò che vorrebbero i fautori della trasposizione a livello statale della forma di governo comunale.

Prescindendo dal fatto che nessun regime parlamentare adotta la seconda soluzione – per via della sua eccessiva rigidità, che rischia di trasformare in nuove elezioni qualsivoglia capriccio del leader del Governo – le due posizioni offrono entrambe una risposta inequivoca alla domanda su come gestire una crisi. Esattamente quel che non fanno gli emendamenti governativi alla proposta sul premierato.

Prendiamo in esame le singole cause di crisi alla luce del disegno del Governo emendato nei giorni scorsi.

In caso di approvazione della mozione di sfiducia proposta dal Parlamento, il nuovo art. 94, comma 6, Cost. prevede che il Presidente della Repubblica obbligatoriamente sciolga le Camere e indica nuove elezioni.

In caso di dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio, questi può scegliere se chiedere al Capo dello Stato di procedere allo scioglimento anticipato oppure se consentire di far nascere un nuovo Governo guidato dallo stesso Presidente del Consiglio uscente o da un parlamentare eletto tra le fila della maggioranza (qualora, poi, anche questo secondo Governo dovesse cadere, al Capo dello Stato non resterà altra opzione che sciogliere le Camere). È quel che prevede il nuovo art. 94, commi 7 e 8, Cost.

In caso di decadenza, impedimento permanente e morte, il Presidente della Repubblica può valutare lui se procedere allo scioglimento anticipato o far nascere, sempre per una sola volta, un nuovo Governo guidato da un parlamentare eletto tra le fila della maggioranza (nuovo art. 94, comma 8, Cost.: sulla cui strampalata formulazione tornerò nella conclusione).

E in caso di venir meno della fiducia per bocciatura della questione di fiducia posta dal Governo? Sul punto il progetto di revisione governativa tace. Occorre dunque cercare una soluzione in via interpretativa.

Secondo la ministra per le Riforme a regolare il caso sarebbe il nuovo art. 94, commi 7 e 8, Cost., nonostante la sua formulazione precisi esplicitamente di valere solo in caso di «dimissioni volontarie», mentre le dimissioni conseguenti alla sconfitta del Governo sulla questione di fiducia sono senza alcun dubbio obbligatorie. È chiaro che quella della ministra è una posizione insostenibile: c’è da chiedersi se, al momento di emendare la sua stessa riforma, fosse a conoscenza (non dico della differenza tra volontario e obbligatorio, ma) dell’esistenza di tale obbligo… Come che sia, l’oggettiva inapplicabilità del nuovo art. 94, commi 7 e 8, Cost. al caso del voto negativo sulla questione di fiducia esclude che spetti al Presidente del Consiglio sfiduciato scegliere tra lo scioglimento anticipato e il consentire al Capo dello Stato di provare a far nascere un nuovo Governo.

D’altro canto, nemmeno sembra applicabile il nuovo art. 94, comma 6, Cost., il quale precisa esplicitamente che l’obbligo di scioglimento delle Camere vale solo per il caso della revoca della fiducia «mediante mozione motivata», così escludendo, a contrario, proprio il caso del voto negativo sulla questione di fiducia.

Se ne deve concludere che nel caso in cui il Governo perda nel voto sulla questione di fiducia, il Presidente della Repubblica si verrebbe a trovare esattamente nella stessa posizione di oggi. E cioè che dovrà cercare di far nascere un nuovo Governo, senza che sulle sue scelte gravino vincoli di sorta, né con riguardo alla persona cui conferire l’incarico, né in ordine al numero di Governi che potranno nascere nel corso della legislatura. È evidente che il Governo mirava ad ottenere esattamente l’opposto, ma il fatto che l’interpretazione conduca inevitabilmente a tale risultato la dice lunga sull’insipienza di chi ha la responsabilità del dossier delle riforme.

Il vero capolavoro è, tuttavia, ancora un altro. In base al nuovo art. 94, co. 8, Cost., «nei casi di morte, impedimento permanente, decadenza, il Presidente della Repubblica può conferire, per una sola volta nel corso della legislatura, l’incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio»: non è meraviglioso? In caso di morte del Presidente del Consiglio eletto, il Presidente della Repubblica può incaricare di formare il nuovo Governo… il Presidente del Consiglio eletto! Aumentare i poteri del Capo? Una cosa da dilettanti: noi gli assicuriamo la resurrezione. Quale altra Costituzione può tanto?

Ancora un emendamento, e sarebbe la perfezione: perché non introdurre la possibilità di conferire l’incarico anche al Commissario del Governo?

Gli autori

Francesco Pallante

Francesco Pallante è professore ordinario di Diritto costituzionale nell’Università di Torino. Tra i suoi temi di ricerca: il fondamento di validità delle costituzioni, il rapporto tra diritti sociali e vincoli finanziari, l’autonomia regionale. In vista del referendum costituzionale del 2016 ha collaborato con Gustavo Zagrebelsky alla scrittura di "Loro diranno, noi diciamo. Vademecum sulle riforme istituzionali" (Laterza 2016). Da ultimo, ha pubblicato "Contro la democrazia diretta" (Einaudi 2020), "Elogio delle tasse" (Edizioni Gruppo Abele 2021), "Spezzare l'Italia. Le regioni come minaccia all'unità del Paese" (Einaudi 2024) e, con Gustavo Zagrebelsky e Armando Spataro, "Loro dicono, noi diciamo. Su premierato, giustizia e regioni" (Laterza 2024). Collabora con «il manifesto».

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