Remigrazione: la neolingua e il razzismo della destra

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La proposta di legge di iniziativa popolare “Remigrazione e Riconquista”, di cui è stato depositato il testo ufficiale e che ha già superato la soglia minima di firme per l’esame parlamentare, si presenta come una riforma radicale dell’ordinamento sull’immigrazione. Ma oltre alla retorica pubblicitaria, il testo evidenzia serissime criticità costituzionali e gravi rischi di violazione dei diritti umani fondamentali.

Remigrazione: terminologia e qualità giuridica del testo
L’art. 1, comma 1, del disegno di legge è esplicito: «La presente legge disciplina il governo dei flussi migratori, il contrasto all’immigrazione irregolare e allo sfruttamento dei lavoratori stranieri, l’istituzione del programma nazionale di Remigrazione, il contrasto alle organizzazioni non governative coinvolte nel traffico migratorio, l’abrogazione della programmazione annuale dei flussi per motivi di lavoro, il supporto al rientro degli italo-discendenti e l’istituzione del Fondo per la Natalità Italiana». Il disegno di legge, inoltre, definisce la remigrazione come «rientro volontario e assistito degli stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale nei Paesi di origine». La definizione si inserisce in un quadro normativo che esplicita la sovranità statale come principio inderogabile in materia migratoria e l’affermazione che «non esiste un diritto intrinseco a migrare». Queste premesse di principio non sono neutre: anticipano un impianto legislativo in cui la mobilità delle persone è subordinata a condizioni rigidamente controllate dallo Stato.

Conflitti con i principi della Costituzione
1. Libertà personale e libertà di circolazione. L’articolo 13 della Costituzione tutela la libertà personale e ne disciplina le limitazioni, che possono avvenire solo nei casi previsti dalla legge e sempre nel pieno rispetto della dignità umana. Le iniziative normative che prevedono espulsioni, divieti di reingresso e limiti alla permanenza senza salvaguardie effettive possono configurare una compressione ingiustificata delle libertà individuali. La previsione nel testo del disegno di legge di “patti di remigrazione” con sanzioni penali e divieti di rientro esplicita un sistema in cui il diritto di scegliere la propria residenza e la propria vita è fortemente condizionato dall’esercizio della sovranità statale.
2. Uguaglianza e non discriminazione. L’art. 3 Costituzione sancisce l’uguaglianza davanti alla legge e proibisce ogni discriminazione. Norme che distinguono in modo strutturale tra cittadini e stranieri con meccanismi di esclusione o espulsione sganciati dalle esigenze di sicurezza rischiano di introdurre discriminazioni incompatibili con il principio costituzionale di parità. A maggior ragione quando tali discriminazioni siano giustificate da elementi che trascendono la sicurezza per abbracciare valutazioni identitarie o “sovraniste”.
3. Inviolabilità della dignità umana e protezione delle relazioni familiari. L’art. 2 Costituzione riconosce i diritti inviolabili dell’uomo; l’art. 29 tutela la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Misure che portano alla disgregazione forzata di nuclei familiari o che non prevedono salvaguardie sufficienti contro separazioni arbitrarie – come potrebbe avvenire nei casi di rientro forzato – pongono seri interrogativi di compatibilità costituzionale. Analogamente, il quadro europeo e internazionale – in particolare la Convenzione europea dei diritti umani – tutela la vita familiare (art. 8) e proibisce trattamenti inumani o degradanti. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani ha già condannato l’Italia per espulsioni collettive e trattamento inadeguato di migranti (principio di non-collective expulsion). Merita inoltre di essere richiamato l’art. 10, comma 3, Costituzione, che riconosce il diritto d’asilo allo straniero al quale sia impedito nel proprio Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche. La compressione sistematica delle forme di protezione e l’enfasi su programmi di rientro, anche se formalmente “volontari”, rischiano di svuotare di contenuto una garanzia costituzionale diretta e immediatamente precettiva, come riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale.
4. Espulsione obbligatoria dello straniero condannato: automatismo sanzionatorio e rottura del principio di proporzionalità. Particolarmente grave è la previsione secondo cui lo straniero regolarmente presente sul territorio italiano che sia condannato con sentenza definitiva per delitto è soggetto a espulsione obbligatoria (art. 6). La norma introduce un meccanismo di espulsione automatica generalizzato, sganciato da qualsiasi valutazione in concreto della gravità del reato, della pena irrogata, del grado di pericolosità sociale, del radicamento familiare e sociale o del tempo di permanenza legale in Italia. La previsione solleva plurimi profili di incostituzionalità. In primo luogo, collide con il principio di uguaglianza sostanziale (art. 3 Costituzione), introducendo una sanzione aggiuntiva fondata esclusivamente sullo status personale di straniero: a parità di fatto e di condanna, il cittadino resta, lo straniero viene espulso. L’espulsione non opera più come misura amministrativa collegata a esigenze di ordine pubblico, ma come pena accessoria occulta, riservata a una sola categoria di persone. In secondo luogo, l’automatismo contrasta con il principio di personalità e proporzionalità della sanzione, che permea l’intero sistema costituzionale e penale. L’espulsione obbligatoria, applicata indistintamente a “qualsiasi delitto”, prescinde da ogni giudizio di adeguatezza e ragionevolezza, trasformando la condizione di straniero in un fattore di aggravamento permanente della responsabilità penale. Infine, la previsione entra in rotta di collisione con la tutela della vita privata e familiare garantita dagli artt. 2 e 29 Costituzione e dall’art. 8 CEDU. La giurisprudenza della CEDU ha costantemente affermato che l’allontanamento di uno straniero regolarmente soggiornante non può essere automatico, ma deve risultare da un bilanciamento concreto tra interesse pubblico e diritti individuali, tenendo conto dei legami familiari, della durata del soggiorno e dell’integrazione sociale. La norma proposta, al contrario, assume l’espulsione come esito necessario e indifferenziato, normalizzando una forma di doppia pena e riducendo la persona straniera a un soggetto strutturalmente suscettibile di espulsione, anche quando abbia vissuto e lavorato legalmente in Italia per anni.

Violenze giuridiche” sui diritti umani: cosa prevede il disegno di legge
La proposta di legge affronta temi quali: l’espulsione sistematica e di massa anche di persone con legami familiari o radicamento sociale; le sanzioni penali collegate alla violazione dei “patti di remigrazione”, nei fatti imponendo una sorta di “contratto di non esistenza” alle persone migranti; l’istituzione di schemi di controllo e registri di espulsione, con strumenti che possono agevolare pratiche discriminatorie. Questi profili si collocano in netto contrasto con gli standard internazionali di tutela dei diritti umani: l’art. 3 CEDU proibisce torture e trattamenti inumani o degradanti, mentre le Norme fondamentali del diritto d’asilo internazionale (Convenzione di Ginevra del 1951) impongono obblighi vincolanti di protezione. La protezione complementare prevista nell’ordinamento italiano costituisce, oltretutto, uno strumento di tutela nei casi in cui il rimpatrio comporterebbe violazioni di diritti umani fondamentali, un profilo che la proposta sembra trascurare o indebolire.

L’implicazione ideologica: normalizzazione dell’estremismo nativista
In aggiunta ai profili giuridici è la genesi politica del testo a essere altrettanto significativa. Secondo il Financial Times (articolo di Amy Kazmin del 30 gennaio 2026), la proposta è ispirata da idee provenienti dall’estrema destra europea e da gruppi con radici in movimenti identitari e neofascisti che propugnano espulsioni di massa e “remigrazione” come politica centrale. Questo contesto politico amplifica i rischi di normalizzazione di pratiche che travalicano la legittima regolamentazione dei flussi migratori, avvicinandosi a modelli di esclusione e deportazione.

Perché il disegno di legge non contiene semplicemente “norme sull’immigrazione”
L’analisi a prima lettura del testo e delle sue implicazioni giuridiche mostra che il disegno di legge: introduce strumenti legislativi che possono giustificare restrizioni di libertà personali senza adeguate garanzie costituzionali; pone l’accento su meccanismi di espulsione collettiva e controllo sociale che non trovano fondamento nella Costituzione; rischia di erodere diritti umani fondamentali, in contrasto con obblighi internazionali che l’Italia ha formalmente accettato. Non si tratta dunque di una mera proposta tecnica di politica migratoria, ma di un disegno di legge che produrrebbe nel nostro sistema profondi effetti normativi e simbolici sulla struttura dei diritti individuali. Infine, non può sottacersi l’uso strumentale della legge di iniziativa popolare per veicolare un progetto normativo di estrema complessità, altamente tecnico e con rilevantissime implicazioni costituzionali, sottraendolo di fatto a una fase di elaborazione istituzionale e di verifica preventiva di compatibilità con i principi fondamentali dell’ordinamento.

Conclusione: un disegno di legge che travalica la Costituzione
Remigrazione e Riconquista” non è solo un testo di disciplina dei flussi migratori. È un progetto che, se approvato, potrebbe ridefinire dal basso i confini dei diritti fondamentali in Italia, erodendo garanzie costituzionali e internazionali. L’analisi dei profili di costituzionalità rivela come gran parte del testo sia destinata a cozzare con principi cardine della nostra Costituzione e dei sistemi di tutela dei diritti umani ai quali siamo vincolati. Il disegno di legge rompe implicitamente il patto costituzionale di integrazione che, pur tra contraddizioni e limiti, ha guidato l’evoluzione del diritto dell’immigrazione in Italia negli ultimi decenni, sostituendolo con una logica di esclusione strutturale fondata sull’allontanamento come obiettivo politico primario. In definitiva, il punto non è solo la disciplina dell’immigrazione, ma il modello di Stato che si intende perseguire. L’Italia è una democrazia costituzionale fondata su limiti al potere, garanzie individuali e integrazione giuridica, non un sistema in cui l’allontanamento, l’espulsione e la marginalizzazione diventano strumenti ordinari di governo. Trasformare l’espulsione automatica, la “remigrazione” e la compressione dei diritti fondamentali in politiche strutturali significa avvicinarsi a modelli estranei alla nostra tradizione costituzionale e all’ordinamento europeo: modelli in cui la sovranità è brandita contro i diritti, la legge contro le persone, l’identità contro l’uguaglianza. L’Italia non può — e non deve — trasformarsi nell’America di Trump: non per ragioni ideologiche, ma perché il nostro sistema costituzionale, il nostro inserimento europeo e i nostri obblighi internazionali lo impediscono. Qui non è in discussione una scelta politica contingente, ma la tenuta stessa dello Stato di diritto.

Gli autori

Daniele Muritano

Daniele Muritano è un notaio italiano (con studio a Empoli) attivo su Substack, dove condivide note e riflessioni, spesso legate a questioni giuridiche, economiche e di attualità.

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