Gaza: piano di pace o complicità nel genocidio?

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1. La relazione che la Commissione Onu sui territori occupati ha presentato il 16 settembre 2025 al termine della sua sedicesima sessione (https://vll.staging.19.coop/categoria/materiali/ ) rappresenterà un elemento di preoccupazione per molti Paesi. Sicuramente tra questi non vi sarà Israele, che ormai reagisce ai documenti prodotti a livello a livello internazionale o ignorandoli o accusandoli di parzialità e di preconcetta ostilità (se non di vera e proprio supporto al terrorismo), cosa oggi reiterata a dispetto dei profili personali e professionali dei tre componenti della Commissione (la sudafricana Navi Pillay, l’indiano Miloon Kathari e l’australiano Chris Sidoti, tutti dotati di profonda competenza ed esperienza nel settore del diritto internazionale e dei diritti umani). Per tutti gli altri Paesi (e le loro componenti istituzionali e opinioni pubbliche) le conclusioni e le argomentazioni contenute nella relazione pongono un problema molto serio. Pochi oggi contestano che le condotte dell’esercito israeliano a Gaza integrino crimini di guerra e contro l’umanità, ma permane, anche nel mondo politico e nei sistemi di informazione occidentali, una forte ritrosia a dichiarare che i livelli di violenza sistematica posti in essere integrino il delitto di genocidio.

Le ragioni che spingono una parte dei governi e del mondo politico a non agire per prevenire le violenze in atto nella Striscia di Gaza sono diverse, talora concorrenti. Non piccola parte hanno i legami culturali ed economici con Israele. E, tra questi, i legami che si connettono alla compravendita di armamenti e, soprattutto, di apparti di sicurezza e di intelligence. I livelli tecnologici raggiunti dal complesso militare israeliano sono tra i migliori al mondo ed eccellono nel settore della sicurezza e dei sistemi di intelligence e di essi fanno decisivo impiego alcuni governi occidentali. Alle tardive quanto inoffensive dichiarazioni politiche che ammoniscono Israele si accompagna la prosecuzione degli scambi di armi e sistemi di sicurezza, con una dose elevatissima di ipocrisia, essendo auto-evidente che l’interruzione delle forniture di armi e di supporto logistico renderebbe molto complicata la prosecuzione delle operazioni di Gaza. Ma un tale livello d’ipocrisia, e di auto-assoluzione, diventa insostenibile a fronte della constatazione che quanto accade a Gaza integra il delitto di genocidio: un delitto che porta con sé uno stigma così forte che gran parte delle istituzioni tedesche (università comprese) ancora oggi hanno difficoltà a confrontarsi lucidamente con le vicende di Gaza. Inoltre, l’eventualità che il sostegno materiale prestato agli autori di un genocidio sia qualificabile come complicità e concorso nel delitto diventa un problema reale con cui confrontarsi. In effetti, come affermato dalla Corte Internazionale di Giustizia, tutti gli Stati parte della Convenzione contro il Genocidio – e più in generale tutti gli Stati – sono interpellati direttamente dalla natura di crimine internazionale di quel delitto; essi hanno l’obbligo di fare tutto il possibile per prevenirlo e interromperlo (senza che sia necessario attendere un ordine giudiziale) e possono incorrere in responsabilità qualora “manifestamente abbiano omesso di adottare tutte le misure per prevenire un genocidio che erano in loro potere e che avrebbero potuto contribuire a prevenirlo”. A maggior ragione ciò vale dopo la relazione del 16 settembre.

2. Per comprendere il percorso valutativo compiuto dalla Commissione Indipendente occorre partire dal testo della Convenzione del 9 dicembre 1948, quantomeno dai suoi articoli II (“Nella presente convenzione, per genocidio si intende ciascuno degli atti seguenti, commessi con l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso: a) uccisione di membri del gruppo; b) lesioni gravi all’integrità fisica o mentale di membri del gruppo; c) sottoposizione deliberata del gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale; d) misure miranti a impedire nascite all’interno del gruppo; e) trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo a un altro) e III (“Saranno puniti i seguenti atti: a) il genocidio; b) l’intesa mirante a commettere il genocidio; c) l’incitamento diretto e pubblico a commettere genocidio; d) il tentativo di genocidio; e) la complicità nel genocidio).

Questi i punti principali delle conclusioni: «Gli eventi in Gaza a partire dal 7 ottobre 2023 non sono accaduti isolatamente […]. Essi sono stati preceduti da decenni di occupazione illegale e di repressione seguendo una ideologia che richiede la rimozione della popolazione palestinese dalla sua terra e la sua sostituzione» (corsivo mio) e ci sono ragionevoli elementi per affermare che «le autorità di Israele e le sue forze di sicurezza hanno commesso e continuano a commettere più condotte illegali tra quelle previste dagli articoli II e III della Convenzione. […] Il Presidente Herzog, il primo ministro Netanyahu e il ministro della Difesa Gallant hanno reso dichiarazioni di incitamento al genocidio e le (altre) autorità israeliane hanno omesso di agire al fine di punire tali condotte» (restano fuori da tale accertamento le posizioni di altri esponenti politici, tra cui i ministri Ben-Gvir e Smotrich, per i quali la Commissione indica che occorrerebbe effettuare accertamenti).

In estrema sintesi, la Commissione ritiene accertato con sufficiente evidenza che le autorità e le strutture militari israeliane hanno tenuto condotte intenzionali e sistematiche che: a) hanno provocato la morte delle persone palestinesi con modalità che per durata, estensione e caratteristiche (omicidi collettivi) integrano crimini di guerra e il crimine contro l’umanità di “sterminio”, anche tenendo conto che le aggressioni avvengono perfino in quelle che le stesse autorità avevano indicato come “zone sicure” e hanno spesso come obiettivo il personale sanitario, oltre a provocare la morte dei primi soccorritori, come avvenuto il 23 marzo 2025. In altri termini, le condotte tenute verso i Palestinesi in quanto tali “sono dirette a uccidere quante più persone possibili…inclusi i bambini”; b) hanno provocato serie ferite e danni alle persone palestinesi e la situazione è resa più grave da due elementi: “l’intenzionale politica di distruzione del sistema sanitario di Gaza e l’assedio totale israeliano di Gaza e il blocco degli aiuti umanitari”, compresi medicine e strumenti elementari di soccorso. A questo si aggiungono le condotte violente contro i detenuti palestinesi, che integrano anche gli estremi di tortura, e le sofferenze e i traumi psicologici che includono terribili conseguenze per i bambini destinate a produrre effetti per anni. Pur non essendo di per sé condotte genocidiarie, i continui trasferimenti forzati e la deliberata distruzione dell’ambiente circostante sono strumenti intenzionali per creare una condizione permanente di ansia e di panico, aggravata dal persistere di continui attacchi contro le persone nel corso dei trasferimenti. Grande rilievo viene attribuito alle violenze di genere e a quelle sessuali, spesso accompagnate non solo da condotte umilianti ma dalla intenzione di “punire il gruppo Palestinese in quanto tale”. Considerato che tali condotte si presentano intenzionali e sistematiche, la Commissione conclude che risultano integrate le ipotesi di reato previste dall’art. II, lett. (a) e (b) della Convenzione.

3. Così ritenute sufficientemente acclarate le condotte di natura genocidiaria, la Commissione passa ad affrontare il tema dell’esistenza del dolo specifico che deve sorreggere il genocidio quale delitto ulteriore rispetto ai crimini di guerra e contro l’umanità che molte delle condotte già integrano. Premesso che l’intenzione genocidiaria appartiene alle persone che compiono le singole condotte, la responsabilità dello Stato può intervenire quando quelle condotte “sono attribuibili allo Stato”.

Procedendo con ordine, la Commissione prende le mosse dalla circostanza che anche la Corte Internazionale di Giustizia ha ritenuto che il gruppo Palestinese sia un “gruppo protetto ai sensi dell’art. II della Convenzione” e che tale qualifica spetti anche alla parte di Palestinesi che, nella misura di più di due milioni, vivono a Gaza (decisione del 26 gennaio 2024). La Commissione osserva che l’esame non deve riguardare separatamente le singole condotte (la cui intenzionalità rileva per i singoli crimini di guerra o contro l’umanità), ma analizzare la situazione complessiva, ivi comprese le condotte precedenti e successive, al fine di valutare l’esistenza del dolo specifico proprio del delitto di genocidio. A tal fine, come affermato in passato dalla Corte Internazionale di Giustizia, per ricavare l’esistenza del dolo specifico dall’insieme delle condotte “è necessario e sufficiente che questa sia l’unica inferenza che possa ragionevolmente ricavarsi dalle condotte in questione”. [] Da quanto precede la Commissione trae la conclusione che lo Stato di Israele va ritenuto responsabile del delitto di genocidio. Non solo l’esistenza di chiare catene di comando pone in collegamento evidente le intenzioni, gli ordini e le dichiarazioni dei leader politici e militari con le condotte delle forze armate e degli apparati di sicurezza, ma la scelta dei leader di non mutare politica dopo l’evidenza di condotte criminali e i provvedimenti adottati dalla Corte Internazionale di Giustizia, unita alla mancanza di interventi per reprime e punire le violazioni evidenti commesse sul campo (oggetto ora di giustificazione ora di incitamento), sono tutti indicatori che concorrono alla responsabilità dello Stato per il delitto di genocidio, art. III, lett. c).

4. Nonostante il divieto di ingresso alla stampa indipendente in Gaza e l’uccisione di oltre 200 giornalisti, la Commissione ha potuto esaminare centinaia di documenti e testimonianze. L’evidenza dei fatti e delle valutazioni della Commissione non fa che confermare quello che ogni persona di buon senso aveva capito da tempo e ha il pregio di confutare puntualmente sul piano giuridico e culturale le posizioni di coloro che con argomentazioni le più varie escludevano l’esistenza degli estremi del genocidio. È probabile che molti adesso metteranno in discussione il valore e la portata della relazione, ma i fatti sono testardi e il loro significato si impone, come ben hanno compreso settori sempre più larghi di opinione pubblica che, in dissenso dalle posizioni dei loro governanti, sentono di non poter più tacere e né tollerare l’indicibile. È, questo, un sentimento che si connota di oggettiva rilevanza politica. In un’epoca di disorientamento, i valori e gli obiettivi della pace, del rispetto della persona e della giustizia stanno diventando punti di riferimento e ragione di impegno per molti.

Una versione più ampia dell’articolo può leggersi nel sito di Questione Giustizia
(www.questionegiustizia.it/articolo/la-commissione-onu-e-il-genocidio-un-momento-di-chiarezza)

Gli autori

Luigi Marini

Luigi Marini, già magistrato, ha svolto funzioni di giudice e pubblico ministero e collaborato alla riforma del Ministero della Giustizia. E’ stato componente elettivo del Consiglio Superiore della Magistratura. Ha prestato servizio presso l’Ambasciata Italiana a New York dove si è occupato di tutela dei diritti umani, diritto umanitario, peacebuilding e contrasto al terrorismo e ai fenomeni criminali. Da ultimo, è stato Segretario Generale della Corte di Cassazione.

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