Il decreto flussi: l’ennesima truffa delle etichette

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Il Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2025 ha approvato, in esame preliminare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) relativo ai flussi migratori per il triennio 2026-2028, in attesa del parere della Conferenza unificata e delle competenti commissioni parlamentari. Secondo il Governo «l’obiettivo del provvedimento è di consentire l’ingresso in Italia di manodopera indispensabile al sistema economico e produttivo nazionale e altrimenti non reperibile. Inoltre, con la stabile individuazione di un meccanismo d’immigrazione legale e controllato, si attivano canali di comunicazione fondamentali nel dialogo con i Paesi di origine dei flussi migratori e si costruisce uno strumento per il contrasto a fenomeni di irregolarità nell’ingresso e permanenza nel nostro Paese, nella lotta contro il lavoro sommerso e allo sfruttamento dei lavoratori» (Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Flussi 2026-2028: approvato in esame preliminare il DPCM da 500mila ingressi). Dell’asserito meccanismo di immigrazione legale nel decreto c’è, peraltro,veramente poco. Il decreto è, infatti, la riproposizione di un vecchio meccanismo, logoro, ipocrita ed irrazionale, con il quale si continua a negare proprio ciò che all’apparenza si annuncia di voler fare, ovvero realizzare procedure che permettano un ingresso regolare per lavoro da parte di cittadini extra UE.

Iniziamo dai numeri. Per il triennio 2026-2028 si prevede l’ingresso di 497.550 lavoratori stranieri, a fronte dei 452.000 del triennio precedente. Un incremento, dunque, molto modesto, di circa il 10%. Al riguardo, nell’articolo 2 del decreto si afferma l’esistenza di una «correlazione tra l’entità dei flussi di ingresso e il fabbisogno del mercato del lavoro [] in logica incrementale nel triennio», ma non viene fornita alcuna indicazione delle fonti documentali e delle ricerche che hanno indotto a prevedere un così modesto aumento del numero degli ingressi. Non per caso. Tra le più autorevoli ricerche statistico-demografiche, a partire dallo studio condotto dal Working Group on Ageing Populations and Sustainability (WGA), c’è, infatti, una sostanziale unanimità sull’entità di ingressi e soggiorni in Europa di cittadini stranieri necessari per compensare gli enormi e crescenti squilibri determinati dal calo della natalità e dall’aumento della longevità. Sulla base di tali dati l’Osservatorio per i conti pubblici Italiani ha effettuato una proiezione in base alla quale per compensare la perdita di 3,7 milioni di individui stimato entro il 2035, servirebbero circa 290mila immigrati netti l’anno anche prevedendo un tasso di fertilità crescente (di cui non ci sono segnali). Nello scenario con bassa fertilità, invece, il numero di nuovi immigrati annui necessari a conservare la popolazione presente nel 2023 salirebbe a 356mila fino al 2035. Anche supponendo che il Governo, senza dirlo, conteggi il numero medio annuale di nuovi richiedenti asilo (il cui ingresso si vuole tuttavia vigorosamente contrastare, pur senza successo) è, dunque, chiaro come nel decreto non vi sia alcuna consapevolezza della reale e drammatica situazione del fabbisogno reale del mercato del lavoro, in nessun settore (in particolare per l’assistenza famigliare, il divario tra quanto viene previsto e il fabbisogno reale è enorme) e semmai emerge la mancanza di un disegno di governo delle migrazioni e un’assenza di visione sul futuro del Paese.

Non basta. Un diverso e ben più robusto programma di ingressi di lavoratori stranieri dovrebbe essere accompagnato da un piano nazionale per l’integrazione sociale, come previsto dall’articolo 42 del TU Immigrazione, in combinato disposto con l’art. 45 dello stesso testo unico che istituisce un fondo nazionale per le politiche migratorie. Si potrebbe obiettare che tali interventi non sono connessi alla programmazione flussi e ciò è vero. Ma accanto al decreto flussi il Governo dovrebbe attivare una programmazione specifica per le misure di integrazione sociale, di cui, però, non c’è alcuna traccia, come se non occorresse fare nulla per garantire a centinaia di migliaia di nuove persone l’effettivo accesso all’assistenza sanitaria e sociale, all’alloggio, alla formazione linguistica e all’istruzione. La disinvolta assenza di tali interventi è divenuta così costante che di questi temi nessuno neppure più ne parla.

In secondo luogo, un decreto flussi attento alla complessità della situazione in atto non avrebbe dovuto omettere la possibilità di una conversione in lavoro di titoli di soggiorno che già abilitano all’attività lavorativa ma che sono stati rilasciati per altre ragioni. In primis ciò riguarda a situazione dei richiedenti asilo la cui istanza di protezione in un numero molto elevato di casi si conclude, a seguito di ricorsi contro il diniego della domanda, con il riconoscimento di una protezione umanitaria: ben il 74,6% degli esiti del contenzioso nel 2024 (dati Eurostat). Spesso tale riconoscimento è connesso alla valorizzazione del percorso di integrazione socio-lavorativa realizzata; permettere a buona parte di tali persone di immettersi nel canale dei flussi per lavoro avrebbe una ricaduta deflattiva enorme sul contenzioso che affligge tutti i tribunali civili.

In terzo luogo, le quote di ingresso per lavori stagionali risultano nettamente maggiori per tutto il triennio rispetto alle quote di ingresso per lavoro subordinato (es: nel 2026 sono previste 76.200 quote per lavoro subordinato rispetto a 88.000 quote per lavoro stagionale). Ciò senza alcuna spiegazione basata su dati e ricerche autorevoli ché, anzi, a seguito della modifica normativa intervenuta con il decreto legge n. 145/2024, il lavoratore stagionale che ha svolto attività lavorativa per almeno tre mesi può essere assunto con un contratto di lavoro subordinato in qualunque settore, rendendo impropria l’impostazione del decreto flussi, ispirata da una concezione del tutto errata che continua ad immaginare come temporanea la presenza di gran parte dei lavoratori stranieri nell’economia italiana.

Infine, la questione dell’impossibilità di accedere al sistema delle quote in più momenti dell’anno, evitando che tutte le domande si concentrino nella spasmodica corsa al microsecondo del click day, rimane completamente elusa anche se nelle dichiarazioni politiche viene detto l’opposto. È vero che sono previsti quattro click day nel corso dell’anno, ma essi sono suddivisi per mansioni lavorative (quello per il settore agricolo, quello per il settore turistico etc.). Si continua dunque, per ciascun settore, ad avere una sola possibilità, nel corso dell’anno, per presentare la domanda di chiamata per lavoro. Si tratta di una procedura che contrasta in modo palese con il funzionamento del mercato: il datore di lavoro che ha bisogno di un lavoratore che non riesce ad accedere al click day dovrebbe attendere l’anno successivo per chiamare quel lavoratore, cosa che ovviamente non farà.

Come è stato evidenziato dalla campagna “Ero Straniero” nel rapporto “Lunghe attese e irregolarità: neanche ‘ritoccato’, il decreto flussi funziona” (https://erostraniero.it/attese-irregolarita-decretoflussi/), che ha analizzato i dati relativi agli ingressi per lavoro a partire dai click day di dicembre 2023 e marzo 2024, nel 2024 solo il 7,8% delle quote di ingressi stabilite dal Governo si è trasformato in permessi di soggiorno e impieghi stabili e regolari. Può, infatti, facilmente accadere «che il datore si rifiuti di formalizzare il rapporto di lavoro o che venga meno la disponibilità all’assunzione perché l’ingresso è avvenuto con tempi troppo lunghi rispetto alle esigenze dell’azienda o delle famiglie. O ancora, purtroppo, può trattarsi di vere e proprie truffe e comportamenti illegittimi a danno di lavoratrici e lavoratori che pagano alcune migliaia di euro a intermediari o presunti datori di lavoro, salvo arrivare in Italia e non avere da loro più notizie».

Giungiamo così al cuore della questione: il decreto flussi per come è configurato dalla normativa vigente non è affatto uno strumento di programmazione degli ingressi per motivi di lavoro perché risulta basato su un presupposto del tutto irrazionale, ovvero l’ipotesi che si verifichi nella realtà un inafferrabile, direi quasi magico, incontro a distanza tra un datore di lavoro in Italia e un lavoratore straniero abitante un qualsiasi Paese del globo, senza che le parti si siano mai incontrati e senza che ci sia stata una prova di impiego. È chiaro, seppur rimosso, che non può funzionare, salvo casi limitati e residuali, ad es: rapporti di parentela tra il datore di lavoro e il lavoratore, assunzione del lavoratore straniero che si è conosciuto all’estero in altra occasione, accettazione da parte del datore di lavoro della richiesta pressante di un suo lavoratore con cui ha un forte legame di fiducia di assumere un suo amico o parente, assunzione di persona con alta specializzazione con cui il datore di lavoro accetta di stipulare il contratto senza aver precedentemente conosciuto la persona eccetera.

Questa sorprendente procedura di assunzione a distanza produce due macro-fenomeni. Il primo è un sistema di truffe affatto episodico, bensì diffuso, costruito su una finta assunzione del lavoratore che si trova all’estero e che una volta arrivato in Italia non troverà alcun datore di lavoro o eventualmente troverà solo un percorso di feroce sfruttamento e ricatto; ed è agevole comprendere che non si affronta questa strutturale distorsione con disposizioni repressive, come quelle che sono state introdotte anche di recente, perché esse sono del tutto inefficaci su larga scala e semmai hanno come unica conseguenza l’aumento delle tariffe applicate per realizzare le false assunzioni. Sono in un certo senso false, o quanto meno artificiose anche le assunzioni espressioni del secondo e largamente maggioritario macro-fenomeno che è quello dell’emersione del lavoratore straniero che è già in Italia e già lavora in nero con il datore di lavoro che finge la sua assunzione dall’estero. Nel migliore dei casi questa procedura basata sulla finzione e sull’ipocrisia permette di regolarizzare la situazione di un lavoro nero che era stato, anche per anni, l’unica possibilità di sopravvivenza del lavoratore straniero. Sarebbe tuttavia assai ingenuo pensare che molti dei rapporti di lavoro che riescono ad emergere con il decreto flussi siano stati irregolari solo sul piano amministrativo e non siano invece stati segnati da livelli più o meno gravi di sfruttamento. Pur senza scendere nella disamina dell’efficacia delle procedure di tutela per le vittime di intermediazione illecita e sfruttamento di cui all’articolo 18 ter del TU Immigrazione come modificato dal decreto legge 11 ottobre 2024 n. 145, è pacifico che tali procedure, dall’incerta e limitata applicazione anche in ragione della mancanza di finanziamenti, possono avere una qualche utilità solo se affrontano situazioni numericamente limitate. L’ordinamento giuridico attraverso i suoi limitati strumenti (repressione penale e assistenza alle vittime) può cercare di affrontare la patologia di un fenomeno, ma non la sua ordinaria esistenza e riproduzione; lo sfruttamento del lavoro legato alla condizione di forzata irregolarità di soggiorno è un fenomeno generalizzato e strutturale che ha riguardato negli ultimi decenni milioni di lavoratori stranieri e che è diretta conseguenza di una norma, come il decreto flussi sugli ingressi per lavoro, che rimane intatto nella sua irrazionalità e iniquità.

Gli autori

Gianfranco Schiavone

Gianfranco Schiavone, studioso delle migrazioni internazionali, è presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà-Ufficio Rifugiati. Tra i fondatori del sistema SPRAR-Sistema nazionale di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, è stato vice presidente nazionale dell’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione. È autore di numerose pubblicazioni in tema di diritto dell’immigrazione e protezione internazionale e coautore di "Il diritto d’asilo. Report 2017" (a cura della Fondazione Migrantes, TAU, 2017).

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