L’autonomia differenziata: colpita e affondata

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1. La coalizione di destra, in una logica di scambio e di potere, ha tentato di realizzare il progetto che la Lega persegue da 30 anni: prima con la secessione di Bossi, poi con la macroregione padana, infine con l’autonomia differenziata. La legge n. 86/2024 ha tentato di creare il fatto compiuto. Non finiremo mai di criticare – nel metodo e nel merito – la modifica del Titolo V della Costituzione, realizzata nel 2001 dal centro-sinistra: sia per avere creato il precedente delle modifiche costituzionali “maggioritarie”, sia per avere aperto l’autostrada dei conflitti Stato-Regione, ponendo le premesse per lo smantellamento del Servizio sanitario nazionale e preparando il quadro per le richieste di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, volte a realizzare la “secessione dei ricchi”, denunciata e analizzata in dettaglio da G. Viesti. Dopo la vittoria elettorale del 2022, la nuova maggioranza, con una lettura estremistica ed eversiva del testo costituzionale modificato, ha tentato di spostare quanto più potere possibile ai presidenti delle Regioni, ignorando le critiche, formulate da giuristi ed economisti, dalla Confindustria e dalle organizzazioni sindacali, da centri studi economici (Svimez), dalla CEI, dall’UE, dagli stessi organismi tecnici delle Camere e della presidenza del Consiglio dei ministri, per non dire dalla Banca d’Italia. Quel lavoro critico, peraltro, non è stato vano ed oggi i rilievi sono stati in gran parte accolti dalla sentenza della Corte costituzionale, a dimostrazione che lo Stato costituzionale di diritto è ancora vivo e pone forti limiti al potere.

2. La Corte ha condiviso tutte le più importanti critiche, a cominciare da quelle relative ai rischi di rottura costituzionale sui principi di uguaglianza (art. 3), di solidarietà (art. 2), di unità nazionale, territoriale, economica e giuridica (artt. 5 e 120), di perequazione (art. 119.3), con incidenza negativa sui diritti civili e sociali esigibili dai cittadini che prescinde dal luogo di residenza (LEP) e ulteriore marginalizzazione del Parlamento (il cui ruolo era stato limitato a un parere non vincolante sul testo dell’intesa concordata tra Governo e regione per poi “prendere o lasciare” la legge non emendabile).

Qualcuno aveva temuto che la proposizione di ricorsi regionali potesse depotenziare la richiesta di referendum abrogativo formalizzata con le firme (1.3000.000!) raccolte dalla rete La Via Maestra, costituita dalla CGIL con un centinaio di organizzazione di società civile. Preoccupazioni e critiche che non tenevano conto che, per i tempi previsti dalla legge, il voto referendario non avrebbe potuto arrivare in porto prima della primavera del 2025, con possibilità di rinvio e pericolo che nel frattempo la destra potesse procedere ad ulteriori iniziative di sconvolgimento del quadro costituzionale. Opportunamente, quindi, è stata messa a punto, “una strategia di pronto intervento” (M. Villone), sollecitando la promozione di una questione di costituzionalità da parte delle regioni. Puglia, Toscana, Sardegna e Campania hanno raccolto la proposta e hanno proposto ricorso contro la legge 86/2024: non solo per avere una risposta più rapida, ma per riaffermare una lettura dell’art. 116, comma 3, della Costituzione ancorata a una serie di principi costituzionali di permanente attualità per contrastare ogni ulteriore tentativo di disunione della Repubblica e scongiurare altre concentrazioni di potere con emarginazione del Parlamento.

È ciò che è avvenuto con la decisione oggi depositata: non solo la legge n. 86/2024 (entrata in vigore il 13 luglio 2024) è stata dichiarata in gran parte illegittima, ma sono stati riaffermati nella maniera più netta principi costituzionali che nessuna maggioranza, di destra o di centro-sinistra che sia, può violare (è bene ricordare, infatti, che le intese di cui si discute furono sottoscritte il 28 febbraio 2018 dal Governo Gentiloni).

La Corte ha distrutto la struttura della legge Calderoli. Ha dichiarato ben 14 incostituzionalità degli articoli costituenti i pilastri della legge e, per la parte non annullata, ha fornito una interpretazione costituzionalmente orientata in senso esattamente contrario rispetto all’impostazione del Governo. Sono state bocciate le norme incompatibili con il regionalismo cooperativo e solidale voluto dalla Costituzione ed è stato riaffermato che l’eventuale attribuzione di funzioni alle regioni non è strumento di distribuzione del potere, ma meccanismo per migliorare il bene comune della società e il benessere dei cittadini: la devoluzione non può avvenire per materie o ambiti di materie, secondo le pretese leghiste ma per puntuali funzioni specificamente giustificate per ciascuna regione richiedente.

Come è stato efficacemente sintetizzato «l’art. 116, comma 3, non costituisce un supermercato» (Villone) dove ogni regione si accaparra il potere che vuole: 23 materie il Veneto, 20 la Lombardia, 16 l’Emilia Romagna! La Corte ricorda – anche ai Calderoli che, per disgrazia del Paese, hanno la ventura di fare i ministri (pur essendo recidivi nella produzione di norme incostituzionali) – che l’attribuzione di competenza deve rimanere nell’ambito «dell’unità della Repubblica, della solidarietà tra regioni, dell’uguaglianza e della garanzia dei diritti dei cittadini, dell’equilibrio di bilancio» e che, nel distribuire specifiche e determinate funzioni, si deve sempre osservare il principio costituzionale di sussidiarietà. È stata sonoramente bocciata la concezione dell’autonomia intesa come trasferimenti di poteri alle Regioni, in una logica tutta autoritaria di spartizione tra centralismo nazionale e centralismo regionale.

La maggioranza ha già tentato di eludere la portata delle affermazioni del comunicato stampa della Corte e martedì 18 novembre ha respinto la mozione con cui le opposizioni chiedevano di sospendere le iniziative in merito. I tentativi di minimizzazione del Governo risultano frustrati dall’analitica e approfondita motivazione della sentenza, che renderà difficilmente realizzabili le speranze di Calderoli. Come aveva scritto G. Azzariti subito dopo la lettura del comunicato-stampa, non basterà “correggere qualche errore”, ma occorrerà “ribaltare la filosofia complessiva della legge e delle sue norme”.

3. Allo stato non sappiano se si terrà il referendum abrogativo. L’ipotesi di illegittimità parziale pronunciata dalla Corte costituzionale è stata parificata al caso in cui una legge investita da referendum venga modificata da una nuova legge approvata dal Parlamento, che costituì oggetto della sentenza n. 68/1978 della Corte, relativa alla legge n. 152/1975 che, investita da una richiesta referendaria, era stata parzialmente modificata dalla legge n. 533/1977. Allora la Corte dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’art. 39 della legge sul referendum (n. 352/1970) «limitatamente alla parte in cui non prevede che, se l’abrogazione degli atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum venga accompagnata da altra disciplina della stessa materia, senza modificare né i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettui sulle nuove disposizioni legislative». Il 30 novembre 1993 la Corte di cassazione (Ufficio centrale del referendum), applicò lo stesso principio in relazione alla richiesta di referendum del decreto legislativo n. 503/92 (materia sanitaria) che, nel frattempo, era stato dichiarato parzialmente incostituzionale. Fu integrato il quesito referendario nel senso che le norme del decreto legislativo n. 502/82, investite dalla richiesta, vennero sottoposte a referendum nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 355/1993.

Tocca dunque all’Ufficio della Cassazione decidere entro il 15 dicembre se, a seguito della decisione oggi depositata, ci sia ancora materia per dare corso al referendum o se, invece la sentenza della Corte costituzionale abbia spazzato via i principi ispiratori della legge Calderoli e i suoi contenuti normativi essenziali.

Decisione non certo facile (mentre appaiono agevolmente risolvibili le questioni che dovrà affrontare la Corte costituzionale nel giudizio di ammissibilità, su cui va condiviso l’articolato documento approvato il 14 novembre dall’assemblea nazionale dell’associazione “Salviamo la Costituzione” sul collegamento solo formale al bilancio, sulla natura non necessaria della legge di attuazione della Costituzione, sui problemi di omogeneità e chiarezza dei quesiti). Meno semplice, infatti, è la previa valutazione che dovrà fare la Corte di cassazione sul residuo della legge n. 86/2024 al netto della demolizione operata dalla sentenza della Corte costituzionale. Proprio le intenzioni palesate dalla maggioranza di governo, peraltro, testimoniano della persistente necessità di dare la parola al popolo italiano, a fronte delle reiterate invocazioni di parte leghista della volontà espressa da un inesistente “popolo padano” (concetto demolito e quasi irriso dalla sentenza della Consulta). L’ammissione e il successo del referendum spazzerebbero ogni traccia della concezione competitiva ed egoista dell’autonomia differenziata, cioè infliggerebbero «un colpo decisivo ai disegni di disgregazione della nostra Costituzione coltivati dal governo Meloni» (F. Pallante).

4. Aspettiamo, dunque, la decisione dell’Ufficio centrale del referendum. Ma per intanto, in un sito promosso da un’associazione di società civile, ci preme sottolineare che la raccolta di tante firme nei mesi estivi – contro l’opinione corrente che il disinteresse e l’astensionismo per la politica è originato dalla indifferenza dei cittadini – è stata la prova della reattività della società che ha voluto manifestare la propria contrarietà ad una scelta di disunione del Paese e di aumento delle disuguaglianze.

Da questa constatazione deve partire un nuovo e più forte impegno di tutto il fronte progressista e di sinistra, politico e sociale, per dare uno sbocco positivo alla mobilitazione dei tanti cittadini che hanno invocato il referendum (A. Algostino). Ovviamente siamo ben lontani dall’attestarci sulla conservazione dell’attuale assetto, per tanti versi indifendibile e vergognoso. Occorre invece rilanciare – anche utilizzando la forza che viene dalle nette affermazioni della sentenza della Corte costituzionale – un progetto di regionalismo solidale, fortemente finalizzato alla rimozione degli ostacoli che si oppongono alla piena realizzazione della Costituzione. La sinistra comincia ad acquisire consapevolezza di avere smarrito per troppo tempo la voglia di interpretare i bisogni dei più svantaggiati e la capacità di visione e di progetto tale da richiamare a sé cittadini, rappresentando effettivamente un elettorato che vive (e si sente) relegato in periferie sociali, culturali e territoriali da una egemonia individualista e neoliberista, da decenni dominante a livello nazionale e internazionale. Di certo, potrebbe e dovrebbe ben ritrovare la propria identità una sinistra che prendesse a fondamento del proprio programma e della propria azione il principio di uguaglianza sostanziale, affermato dell’art. 3 capoverso Costituzione, che costituisce il contributo più rilevante e originale della democrazia italiana al costituzionalismo e che è destinato a rimanere il fondamentale discrimine tra sinistra e destra.

Dinanzi all’esplosione delle tante sofferenze e ingiustizie prodotte dal neoliberismo autoritario, non c’è programma politico più attuale e adeguato alla complessità delle difficili sfide poste dalle tante crisi (guerre, migrazioni, cambiamento climatico, carenze energetiche, fratture sociali, regressioni democratiche…) di quello fondato sulla lotta alle disuguaglianze. Prendere sul serio l’impegno di rimuovere gli ostacoli che impediscono lo sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti alla vita pubblica – con ciò che implica in termini di pace, di sanità, di istruzione, di diritti sociali, di welfare etc. – è la precondizione di un programma di realizzazione concreta dei diritti sociali e costituirebbe anche la più efficace dimostrazione che la sinistra vuole nuovamente assumere il compito storico di lottare per l’emancipazione sociale, ritrovando la capacità battersi per i diritti fondamentali, civili e sociali.

Gli autori

Franco Ippolito

Franco Ippolito, già magistrato e presidente di sezione della Corte di cassazione, è attualmente presidente della Fondazione Basso.

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