Tra gli obiettivi che la destra intende perseguire con la riforma costituzionale della magistratura vi è il contrasto alle correnti dei magistrati. Le “camarille”, come ha avuto il garbo di definirle l’ex presidente della Corte costituzionale Augusto Barbera; le associazioni delle toghe, per esprimersi correttamente. A questo servirebbe il ricorso allo strumento del sorteggio per la formazione del Consiglio superiore della magistratura giudicante e del Consiglio superiore della magistratura requirente: a impedire che, tramite il voto, i magistrati possano comporre, all’interno di tali organi, “delegazioni” riconducibili all’una o all’altra associazione. Lo schemino ricorrente nel dibattito pubblico ascrive le toghe di sinistra a Magistratura democratica, quelle di centro a Unità per la Costituzione, quelle di destra a Magistratura indipendente. Altre formazioni, di nascita più recente, sarebbero apartitiche. Ma è una banalizzazione: forse utile per un orientamento basilare, ma certamente inidonea a comprendere tutte le implicazioni di una realtà legata alla definizione del ruolo del giudice nell’ordinamento costituzionale.
Per cogliere la complessità della questione, è utile muovere dall’art. 101, comma 2, Costituzione, a detta del quale i magistrati sono soggetti «solo alla legge»: una disposizione volta a tutelare l’indipendenza del potere giudiziario da qualsiasi altro potere. Significa che le toghe non costituiscono un potere chiuso e autoriferito, avulso dal circuito democratico, essendo tenuti i pubblici ministeri a muovere l’accusa e i giudici a decidere i casi loro sottoposti applicando le leggi approvate dal Parlamento democraticamente eletto. Con la precisazione che il popolo è tenuto a esercitare la propria sovranità «nelle forme e nei limiti della Costituzione» (art. 1, comma 2, Cost.): forme e limiti di cui i magistrati sono, insieme la Corte costituzionale, i custodi. La legge (e cioè la politica che ne decide il contenuto), in altre parole, non può tutto; e, in caso di contrasto con la Costituzione, è quest’ultima che deve prevalere.
Applicare la legge implica, inoltre, sempre lo svolgimento di una preliminare attività interpretativa. Le parole, ci dice la linguistica, sono significanti, e cioè segni, a cui deve essere attribuito un significato: operazione che si complica quando a richiedere attribuzioni di significato sono insiemi di parole concatenati in frasi, commi, articoli, leggi, codici. È la distinzione che nel linguaggio giuridico passa tra disposizione e norma: la disposizione è l’insieme dei segni che compongono il testo; la norma il significato a esso attribuibile. Non sempre la corrispondenza è univoca, perché il testo può avere più d’un significato (dalla disposizione sono ricavabili più norme). Un esempio banale: qual è il significato dell’art. 2 Costituzione in cui si legge che «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo»? Quali sono tali diritti? E, ancor prima: chi ne è il destinatario? Cosa significa, cioè, la parola «uomo»? A seconda che la si intenda come «maschio» o «essere umano» la platea dei destinatari si dimezza o raddoppia, escludendo o includendo la parte femminile dell’umanità. Dalla disposizione «uomo» sono ricavabili due norme, e occorre scegliere. Pur sempre necessarie, le scelte interpretative non sono in ogni caso mai del tutto libere. Collocandosi nel contesto di un ordinamento giuridico – che, come tale, deve essere, appunto, ordinato – alcune interpretazioni sono da escludersi: soprattutto, lo sono quelle che contraddicono la Costituzione. Anche al netto di tale scrematura, le opzioni interpretative rimangono, ciononostante, in molti casi plurali, e una scelta va compiuta.
È qui che entrano in gioco i diversi modi possibili d’intendere il ruolo del magistrato. Si pensi, ancora, ai diritti costituzionali: devono essere interpretati in senso restrittivo o estensivo? Chi intende i diritti civili in senso restrittivo dirà che tutto ciò che non è permesso è vietato; chi li intende in senso estensivo dirà, al contrario, che tutto ciò che non è vietato è permesso. Quanto ai diritti sociali, chi li intende in senso restrittivo opererà per il contenimento del ruolo dello Stato, mentre chi li intende in senso espansivo opererà, al contrario, per l’ampliamento dell’intervento pubblico. Si potrebbe argomentare – con il costituzionalista Vezio Crisafulli – che la Costituzione andrebbe sempre interpretata in modo da espanderne al massimo possibile la portata normativa, ma ci si può qui limitare a sottolineare il fatto che la scelta dell’uno o dell’altro orientamento interpretativo rimanda a concezioni del vivere associato configurabili nei termini di opzioni di cultura politica di fondo. Intenderemo i diritti costituzionali in modo espansivo o restrittivo a seconda del modo in cui, nel profondo, riteniamo debba essere configurato il mostro vivere associato (cioè, il nostro vivere politico). È a questo che le associazioni dei magistrati dovrebbero essere essenzialmente orientate: al confronto tra i diversi modi possibili di rendere giustizia, riconducibili alle diverse opzioni di cultura politica da cui, inevitabilmente, ogni attività interpretativa dipende. Si spiega anche così l’obbligo di motivazione delle sentenze (art. 111, comma 6, Costituzione), dal momento che, palesando l’attività interpretativa svolta, la motivazione è ciò che consente di discuterne criticamente.
Altre questioni, di carattere forse più pratico, ma comunque di notevolissimo rilievo, investono il modo di intendere l’organizzazione degli uffici giudiziari, i criteri di assegnazione dei fascicoli, l’esercizio dei poteri attribuiti ai titolari degli incarichi dirigenziali, il rapporto tra il procuratore capo e i suoi sostituti, la definizione delle priorità nell’esercizio dell’azione penale, le modalità di impiego e distribuzione delle risorse, la gestione dei rapporti con la stampa, l’opportunità di partecipare al dibattito pubblico, la collocazione fuori ruolo alle dipendenze del Governo dei magistrati: tutte questioni gestibili diversamente, a seconda della cultura politica di fondo d’appartenenza, in passato oggetto di aperto confronto, anche conflittuale, tra i magistrati e che oggi si fa finta di ignorare o di ridurre a questioni tecniche, mentre su di esse si scaricano appetiti di potere che scandali, come quello dell’hotel Champagne, di quando in quando portano allo scoperto. Il punto è che ciascuna delle questioni evocate cela una potenziale risorsa di potere, inevitabilmente destinata a prendere il sopravvento se non le si legge, con aperta assunzione di responsabilità, attraverso la lente della politica della giustizia: cosa che solo le associazioni possono fare.
Così inteso il loro ruolo, le associazioni dei magistrati sono tutt’altro che un elemento distorsivo del sistema costituzionale: ne sono, anzi, uno degli elementi costitutivi. Il problema nasce nel momento in cui, smarrito l’afflato culturale originario, le associazioni si sono tramutate in soggetti orientati alla realizzazione d’interessi non più ideali, bensì materiali. È l’indebolimento della cultura politica della magistratura – in corrispondenza alla sempre più marcata spoliticizzazione della società nel suo complesso – ad aver trasformato l’associazionismo in strumento di gestione del potere, a detrimento di quella funzione autoriflessiva che aveva contribuito a rendere la magistratura strumento di attuazione della Costituzione. Esattamente com’è accaduto ai partiti politici, che, franato il terreno ideologico su cui operavano, si sono trasformati in meri cartelli elettorali rivolti alla conquista di risorse di potere. È per questo che ulteriormente indebolire il ruolo delle associazioni, lungi dal risolvere il problema del correntismo, non potrà che aggravarlo: per quale motivo, infatti, chi sarà baciato dalla fortuna del sorteggio, accedendo al Csm a titolo personale, dovrebbe resistere alla tentazione di trarne il massimo vantaggio personale?

Interessante il passaggio sull’interpretazione dei diritti costituzionali e civili in senso estensivo (tutto ciò che non è proibito è permesso) o restrittivo (tutto ciò che non è permesso è vietato).
Mi ha fatto ricordare un aneddoto che circolava negli ambienti delle istituzioni UE che ho frequentato per molti anni, diceva così:
– in Inghilterra tutto è permesso, salvo ciò che è vietato,
– in Germania tutto è vietato, salvo ciò che permesso
– in Francia tutto è permesso, anche ciò che è vietato,
– in Italia tutto è permesso, soprattutto ciò che vietato….
Ciao