La destra, la proprietà, la Costituzione

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«Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili». Così si apriva l’art. 29 dello Statuto albertino del 1848. Che sia tornato in vigore? A giustificare la domanda sono i progetti della maggioranza volti ad agevolare l’esecuzione degli sfratti immobiliari, che verrebbero sottratti all’attuale procedimento giurisdizionale, con le garanzie che esso comporta, e affidati a una più snella apposita procedura amministrativa, attivabile – previa segnalazione ai servizi sociali – anche in presenza di esigenze sociali ostative, come il disagio economico, la presenza di minori, di anziani, di disabili, di persone non autosufficienti.

Lo scopo della destra è assicurare alle esigenze proprietarie – riconducibili, in particolare, alle società commerciali d’investimento immobiliare – una prevalenza pressoché completa sulle esigenze abitative delle fasce economicamente più deboli della popolazione, in un Paese in cui, da tempo, non esistono politiche per la casa degne di tale nome. In termini costituzionali: in una situazione in cui si contrappongono, da un lato, il diritto di proprietà (art. 42 Costituzione) e, dall’altro lato, il diritto all’abitazione (riconosciuto come diritto inviolabile, spettante all’essere umano in quanto tale, dalle sentenze n. 49 del 1987, n. 217 del 1988 e n. 404 del 1988 della Corte costituzionale), a prevalere, secondo i desiderata governativi, dovrebbe essere indubitabilmente il primo. Il contrasto con il metodo attraverso cui la scienza costituzionalistica prescrive di risolvere i conflitti di questo genere – il bilanciamento tra i diritti costituzionali – è lampante.

Bilanciare significa che, in caso di contrasto tra esigenze tutte dotate di riconoscimento costituzionale, nessuna può pretendere di schiacciare le altre sino ad annichilirle. La discrezionalità politica consente al legislatore di scegliere quale esigenza favorire, ma con il vincolo di rispettare quantomeno il nucleo essenziale di tutte le altre. In caso contrario, la legge risulterà lesiva di un diritto costituzionale e spetterà al giudice delle leggi intervenire per sanare la violazione della Costituzione. Il caso della proprietà fa parziale eccezione; ma a sfavore, non a favore, della proprietà. All’opposto dell’articolo 29 dello Statuto albertino, l’articolo 42 della Costituzione riconosce infatti la proprietà attraverso una formula che vale, già in partenza, a configurarla in forma depotenziata. Come si legge nel secondo comma di tale articolo, «La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti». Da diritto inviolabile senza eccezioni, qual era, la proprietà diviene così diritto limitato a fini di utilità e accessibilità sociale.

Mentre, dunque, i diritti costituzionali sono usualmente proclamati con forza piena, e risultano pertanto assoggettabili a bilanciamento solo ex post, la proprietà (così come la libertà d’iniziativa economica privata, anch’essa finalizzata, dall’art. 41 Cost., all’utilità sociale) nasce già bilanciata ex ante: di conseguenza, non può aspirare a contrapporsi agli altri diritti costituzionali su posizione di parità. Nel momento in cui la proprietà entra in conflitto con esigenze costituzionali che le si contrappongono, l’ulteriore bilanciamento non potrà che avere un esito impari, a svantaggio della proprietà. L’esatto opposto di quel che vorrebbe la maggioranza.

Se ne deve concludere che la Costituzione italiana esprima una posizione ostile alla proprietà? Che essa sia una “Costituzione sovietica”, come amava ripetere il ricchissimo imprenditore assurto a leader della destra italiana? Ovviamente, no. Per la Costituzione la proprietà non è cosa in sé negativa; al contrario, l’obiettivo è che tutti possano goderne divenendo proprietari. Le limitazioni alla proprietà sono ammissibili, e anzi necessarie, nella misura in cui consentono il godimento del diritto a quanti più cittadini possibile. Come al solito, i plutocrati confondono (o, meglio, fingono di confondere) il proprio interesse individuale con l’interesse collettivo.

Il punto è che i costituenti non avevano alcuna cieca fiducia nella capacità autoregolatoria del mercato. La loro convinzione era che, lasciata alla mera dinamica capitalista, la proprietà avrebbe finito per concentrarsi (o rimanere concentrata) in pochissime mani, mentre lo scopo perseguito era, all’opposto, che la proprietà fosse il più possibile diffusa. È questo che giustifica l’intervento limitatore dello Stato: l’esigenza di far sì che la società italiana sia davvero «fondata sul lavoro» di tutti (un lavoro dignitoso, che, grazie al risparmio tutelato dall’art. 47 Costituzione, consenta di divenire piccoli proprietari), anziché, com’era nell’Ottocento, una società «fondata sulla proprietà» di pochi.

Gli autori

Francesco Pallante

Francesco Pallante è professore ordinario di Diritto costituzionale nell’Università di Torino. Tra i suoi temi di ricerca: il fondamento di validità delle costituzioni, il rapporto tra diritti sociali e vincoli finanziari, l’autonomia regionale. In vista del referendum costituzionale del 2016 ha collaborato con Gustavo Zagrebelsky alla scrittura di "Loro diranno, noi diciamo. Vademecum sulle riforme istituzionali" (Laterza 2016). Da ultimo, ha pubblicato "Contro la democrazia diretta" (Einaudi 2020), "Elogio delle tasse" (Edizioni Gruppo Abele 2021), "Spezzare l'Italia. Le regioni come minaccia all'unità del Paese" (Einaudi 2024) e, con Gustavo Zagrebelsky e Armando Spataro, "Loro dicono, noi diciamo. Su premierato, giustizia e regioni" (Laterza 2024). Collabora con «il manifesto».

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