L’attacco del 2010 alla Freedom Flotilla: una storia che non deve ripetersi

Download PDF

La partenza della Global Sumud Flotilla per Gaza crea fondati timori per la sicurezza dei partecipanti alla missione per le probabili (anzi certe e in parte già avvenute) reazioni di Israele. Vale, dunque, la pena di ragionare sugli strumenti giuridici da utilizzare nel caso di reazioni violente contro i partecipanti alla missione da parte israeliana (come stanno facendo numerose associazioni di giuristi democratici e, su queste pagine, Domenico Gallo: https://vll.staging.19.coop/in-primo-piano/2025/09/26/gli-attacchi-alla-flotilla-sono-un-reato/).

Parallelamente – anche per evitare che la storia si ripeta – è utile ricordare quanto avvenuto in occasione della missione della Freedom Flotilla nel 2010. All’epoca, erano partite per Gaza otto imbarcazioni (sei battelli e due navi cargo) con oltre 600 persone a bordo, in una missione organizzata da diverse associazioni internazionali, anche allora per portare aiuti umanitari e generi di prima necessità. Si tratta di un episodio di cui nessuno più parla. Persino io, che avevo tentato con il collega Dario Rossi di Genova, un esposto alla Procura della Repubblica di Torino in difesa di quattro italiani presenti su una delle navi, non lo ricordavo quasi più e ho dovuto risalire agli atti di quel fascicolo. Allora, dopo sette giorni di navigazione le navi erano state bloccate e ne era seguito un abbordaggio di alcune di esse da parte dei militari israeliani con uso della forza, e in particolare di armi da fuoco (mentre in un caso, i militari erano arrivati con elicotteri e si erano calati sull’imbarcazione). Il risultato era stato di 10 morti (!) tra i passeggeri; gli altri erano stati arrestati, privati degli oggetti di loro proprietà, tradotti in carcere e successivamente espulsi.

Avevamo, dunque, presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Torino nei confronti di Benjamin Netanyahu, Ehud Barak (ministro della Difesa di Israele) e di Gabi Askenazi (capo di Stato Maggiore dell’esercito israeliano) per una serie di reati, tra i quali sequestro di persona, furto, violenze, arresti illegittimi (non per il reato di omicidio, perché, fortunatamente per loro, gli italiani a bordo delle imbarcazioni erano vivi…), reati da qualificarsi come crimini internazionali di guerra o contro l’umanità, in applicazione della IV Convenzione di Ginevra. Il pubblico ministero provvedeva ad escutere quali testi tre dei quattro italiani esponenti, presenti sulle imbarcazioni coinvolte, ma poi concludeva le indagini con una richiesta di archiviazione ritenendo inapplicabile la Convenzione di Ginevra in base alla considerazione che essa sarebbe applicabile solo ai soggetti che si trovino nei territori in questione mentre gli esponenti non si erano mai trovati nel territorio soggetto ad occupazione. Abbiamo proposto opposizione, ma il Gip si è adeguato alle osservazioni del pubblico ministero e ha archiviato il caso, ribadendo che non si potevano ravvisare nei fatti esposti crimini di guerra, trattandosi di atti commessi fuori dai territori occupati da Israele e neppure crimini contro l’umanità, mancando i requisiti della diffusione e sistematicità, «trattandosi, pur sempre, di un numero limitato di imbarcazioni coinvolte».

Quando ho cominciato a scrivere questo articolo, si temevano le risposte di Israele all’iniziativa della Flotilla; ora ne abbiamo la certezza e sappiamo che la risposta sarà durissima. È, dunque, utile studiare le possibili reazioni sul piano giudiziario, prendendo spunto dall’episodio di 15 anni fa.

Le ragioni del nostro esposto e della nostra opposizione erano sostanzialmente basate sui seguenti punti, tuttora valida nonostante la frettolosa archiviazione del Gip torinese: applicabilità ai passeggeri della Flotilla della IV Convenzione di Ginevra; sussistenza di crimini contro l’umanità o crimini di guerra; sussistenza nel nostro ordinamento del principio di giurisdizione universale; violazione delle leggi internazionali sulla navigazione; applicabilità dell’art. 10 codice penale allo straniero che commetta, all’estero, determinati reati ai danni di un cittadino italiano. Tutti questi profili sono presenti anche nel caso della Global Sumud Flotilla e gli attacchi delle forze israeliane sono paragonabili ad alcune delle azioni perpetrate all’epoca.

Quanto all’applicabilità della IV Convenzione di Ginevra occorre preliminarmente valutare se il blocco navale di fatto adottato da Israele costituisca un embargo e conseguentemente integri una violazione della Convenzione e mi pare che sul punto non vi sia contestazione.

Quanto alla violazione dei diritti umani e ai crimini di guerra, la citata Convenzione prevede, all’art. 4, che siano da considerare protette le persone che, in un momento o in un modo qualsiasi, si trovino, in caso di conflitto, in potere di una parte belligerante o di una Potenza occupante; in nessun punto della Convenzione si afferma che dette persone si debbano trovare sul territorio occupato; l’art. 23 sancisce l’obbligo a carico degli Stati contraenti di lasciare il libero passaggio di materiale medico e sanitario, e l’art. 55 prevede l’obbligo della potenza occupante di assicurare l’approvvigionamento di viveri e medicinali e il divieto di requisire viveri e medicinali destinati al territorio occupato. L’art. 70 stabilisce, poi, che le parti in conflitto e le altre parti contraenti debbano facilitare il passaggio rapido degli invii di materiale e personale di soccorso, non distraendo i materiali dalla loro destinazione e che il personale soccorritore dovrà essere rispettato e protetto! Anche lo Statuto della Corte Penale Internazionale, infine, prevede all’art. 8, lett. b) III che le persone e le cose impegnate in missioni umanitarie debbano avere la stessa protezione accordata ai civili dal diritto internazionale in caso di conflitti armati. Di tutte queste norme è stata fatta applicazione da parte di numerose istituzioni internazionali e nelle statuizioni conseguenti assunte dalla Corte Penale Internazionale. I passeggeri della Flotilla erano dunque sotto la tutela della IV Convenzione di Ginevra, in ragione delle finalità e del contenuto della loro missione, e non può avere alcuna rilevanza il fatto che l’aggressione fosse intervenuta prima dell’ingresso nelle acque territoriali palestinesi, essendo pacifico che l’attacco fosse avvenuto proprio per evitare l’approdo a Gaza e mantenere inviolato il blocco del territorio palestinese. Le vittime della violazione umanitaria, oltre alla popolazione di Gaza, cui erano destinati gli aiuti, erano gli stessi passeggeri della Flotilla, protetti dal diritto internazionale per la loro qualità di partecipanti a una missione umanitaria. Non a caso la Commissione internazionale di inchiesta disposta in sede ONU e approvata dall’Assemblea Generale il 27 settembre 2010, aveva affermato espressamente che «vi sono prove sufficienti per supportare la persecuzione dei crimini commessi da Israele ai sensi dell’art. 147 della IV Convenzione di Ginevra per omicidio volontario, tortura e trattamenti inumani, volontaria inflizione di grandi sofferenze o serie ingiurie al corpo o alla salute. E non a caso, nell’attuale situazione, la Corte Internazionale di Giustizia ha rilevato elementi analoghi nel comportamento del Governo israeliano, ipotizzando con ben due ordinanze, il rischio di genocidio e prescrivendo ad Israele di evitare comportamenti che potessero determinare problemi sanitari, fame e carestia per la popolazione palestinese. Nell’atto di opposizione si aggiungeva che: l’attacco alla Flotilla integrava un crimine internazionale di guerra e/o contro l’umanità; i passeggeri della Flotilla in quanto partecipanti a una missione umanitaria erano persone protette ai sensi della IV Convenzione di Ginevra; i passeggeri della Flotilla erano parti offese rispetto agli atti illegali compiuti nei confronti della Flotilla in violazione della IV Convenzione di Ginevra; l’art. 146 della IV convenzione di Ginevra obbliga gli stati a perseguire gli imputati per le gravi violazioni degli obblighi stabiliti da detta convenzione; i comportamenti posti in essere nei confronti dei passeggeri della Flotilla corrispondevano a fattispecie penali espressamente previste e punite dall’ordinamento italiano.

Quanto alla violazione delle norme del diritto della navigazione, basta ricordare la Convenzione di Montego Bay del 1982, nonché la Convenzione di Roma del 1986. Nello specifico, la Convenzione di Montego Bay sancisce il diritto a una navigazione in alto mare completamente libera purché effettuata per scopi pacifici consentendo un diritto di visita da parte di navi militari «solo se vi sia il sospetto che siano navi pirata, coinvolte nel traffico di schiavi o siano prive di bandiera di alcuno Stato»! La Convenzione di Roma, inoltre, impone a ogni Stato di punire le infrazioni contemplate nella Convenzione e l’Italia, con la legge n. 422/1989 ha recepito il monito prevedendo, ad esempio all’art. 3, comma 1, la reclusione da 8 a 24 anni per «chiunque si impossessa con violenza o minaccia di una nave [] ovvero esercita il controllo su di essa». L’art. 6 della Convenzione fissa, poi, le regole in tema di giurisdizione degli Stati contraenti, individuando alternativamente i criteri della territorialità, della personalità passiva e attiva e precisando che le disposizioni della medesima «non esclud[ono] in alcun modo la giurisdizione penale esercitata ai sensi della legislazione nazionale» (art. 6 par. 5). Tale soluzione normativa, ispirata evidentemente alla ratio di garantire comunque la repressione di ogni forma di violazione contemplata dalla Convenzione, ha portato il legislatore nazionale ad affermare il “principio di universalità della legge interna”: «oltre che nei casi indicati negli articoli da 6 a 11 del codice penale, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia: [] c) lo straniero che commette all’estero uno dei reati previsti dall’articolo 3 se nel commetterli minaccia un cittadino o lo priva della libertà personale o lo uccide o gli cagiona lesioni personali» (art. 4 legge n. 422/1989).

Alla luce di quanto precede si deve ritenere che si sia affermato nel nostro ordinamento un principio consuetudinario che riconosce la sussistenza di una giurisdizione universale sulle violazioni del diritto internazionale umanitario, prevalente, perché di rango più elevato su altri principi di carattere generale. Ma, anche nel caso in cui non si ritenesse operante il principio di giurisdizione universale, sarebbe comunque applicabile, nel caso, l’art. 10 del nostro codice penale in forza del quale «lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danni dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l’ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato e vi sia stata richiesta del Ministro di Giustizia, ovvero istanza della persona offesa». Si deve, dunque, ritenere che, qualora le forze armate israeliane compissero un reato analogo a quelli descritti e realizzati nel caso dell’attacco alla Freedom Flotilla del 2010 nei confronti di uno degli italiani a bordo della imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, il fatto potrebbe rientrare nel capo di applicazione dell’art. 10. Certo, occorrerebbe che lo straniero si trovasse sul territorio italiano (e questo appare indubbiamente l’ostacolo più evidente) e che ci fosse la richiesta di procedere da parte del Ministro della Giustizia, ma questa seconda condizione potrebbe essere sostituita dalla richiesta di punizione dei colpevoli presentata da una delle persone offese.

Gli autori

Roberto Lamacchia

Roberto Lamacchia, avvocato in Torino, è presidente dell’Associazione nazionale Giuristi democratici

Guarda gli altri post di: