L’attacco compiuto con i droni nella notte fra il 23 e il 24 settembre ai danni di 11 imbarcazioni della Global Sumud Flotilla in acque internazionali a sud di Creta, ha suscitato una fortissima emozione e ha messo in allarme il Governo italiano schiacciato dalle contrapposte esigenze di non sfidare l’opinione pubblica e di non smentire la sua connivenza con Israele. L’irritazione è esplosa in modo dirompente attraverso le esternazioni di Meloni a New York che ha lanciato la sua fatwa contro la Flotilla: «Non si può rischiare l’incolumità delle persone per fare iniziative che sembrano prevalentemente fatte non per consegnare gli aiuti, ma per creare problemi al Governo».
Rivelando che ci sono delle trattative in corso per ricercare una soluzione che eviti un intervento di forza di Israele, la Meloni ne ha determinato il fallimento, considerando scontato che la Flotilla vada a sbattere contro l’illegale blocco israeliano delle coste di Gaza. Nelle sue comunicazioni alla Camera il Ministro Crosetto si è sbracciato nel condannare l’attacco alla Flotilla, ma si è ben guardato dal pronunciare una sola parola sulla illegalità del blocco delle coste di Gaza praticato da Israele. Ovviamente tutto questo non basta.
Abbiamo già spiegato che eventuali (e probabili) azioni coercitive intraprese da Israele contro la Flotilla e i suoi equipaggi sarebbero prive di base legale e ricadrebbero nell’ambito del diritto penale ordinario (https://vll.staging.19.coop/in-primo-piano/2025/09/23/la-flotilla-verso-gaza-israele-minaccia-e-il-governo-italiano-tace/): l’arresto degli equipaggi costituirebbe un sequestro di persona, la loro detenzione nelle carceri israeliane integrerebbe il reato di tortura, il sequestro delle barche il reato di rapina. Se, durante il viaggio venissero sganciati degli ordigni esplosivi contro le imbarcazioni della Flotilla, sarebbe integrato il reato di strage. Non solo. Va aggiunto che, pur trattandosi di delitti commessi all’estero, sussiste un criterio di collegamento che farebbe scattare la competenza dell’Autorità giudiziaria italiana. Si tratta del criterio sancito dall’art. 8 del codice penale (delitto politico commesso all’estero), il cui comma 3 prevede che «agli effetti della legge penale è delitto politico ogni delitto che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino».
Nel caso specifico non può dubitarsi che il minacciato arresto di cittadini italiani da parte di forze militari israeliane offenderebbe il diritto politico di tali cittadini relativo alla libertà di navigazione e alla libertà personale. Secondo il codice penale, la cattura di cittadini italiani integrerebbe, quanto meno, il reato di sequestro di persona (art. 605 codice penale) con numerose circostanze aggravanti, previste dagli articoli 61 n. 1 (aver agito per motivi abietti o futili) e 5 (avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa), 112 (numero di persone concorse nel reato superiore a cinque) e 585 codice penale (uso delle armi).
La giurisdizione italiana in più occasioni si è attivata per reprimere i reati commessi all’estero in danno di cittadini italiani, ai sensi dell’articolo 8 del codice penale. In particolare l’autorità giudiziaria ha proceduto contro alcuni torturatori argentini, responsabili di sequestri e omicidi di cittadini italiani residenti in Argentina, sebbene si trattasse di militari che agivano in base a direttive ricevute dal loro Governo. Per esempio, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23181 del 28 aprile 2004, nel procedimento a carico del cittadino argentino Suarez Mason Carlos Guillermo, ha affermato:
«non può che condividersi la conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito circa la natura politica, sia oggettiva che soggettiva, dei delitti in esame, tanto più che la definizione di delitto politico data dall’art. 8 codice penale. va letta alla luce dell’art. 10 della Costituzione secondo cui “l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”. E tra tali norme va ricordata la convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con legge 848/1955, che obbliga gli Stati contraenti al rispetto di alcuni diritti fondamentali nei confronti di ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione, quali il diritto alla vita, il diritto alla libertà personale, il diritto ad un processo equo, il diritto a non essere sottoposto a tortura ecc. Orbene nel caso di specie i delitti – tutti di eccezionale gravità come risulta dalla motivazione della sentenza impugnata – furono commessi in danno di cittadini italiani residenti in Argentina non in circostanze occasionali, ma in esecuzione di un preciso piano criminoso diretto alla eliminazione fisica degli oppositori al regime senza il rispetto di alcuna garanzia processuale e al solo scopo di contrastare idee e tendenze politiche delle vittime, in quanto iscritte a sindacati, partiti politici o ad associazioni universitarie. Pertanto tali delitti non solo offendevano un interesse politico dello Stato italiano, che aveva il diritto e il dovere di intervenire per tutelare i diritti di cittadini italiani e per fornire loro l’assistenza necessaria, ma anche i diritti fondamentali delle stesse vittime, garantiti dalla nostra Carta Costituzionale e da norme internazionali recepite nel nostro ordinamento giuridico, come il diritto alla vita, il diritto alla libertà personale, il diritto di associazione, il diritto di manifestare le proprie idee».
Alla luce dei principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione, l’eventuale privazione della libertà dei cittadini italiani imbarcati sulla Flotilla offenderebbe un interesse politico dello Stato e i diritti fondamentali degli stessi cittadini italiani, garantiti dalla Costituzione e dalle Carte internazionali recepite nel nostro ordinamento giuridico.
Per consentire l’intervento dei giudici italiani non sarebbe richiesta la presenza dei responsabili sul nostro territorio, ma sarebbe necessaria la richiesta del Ministro della giustizia. In passato il ministro ha sempre avanzato la richiesta di procedimento per i delitti commessi all’estero ai danni di cittadini italiani (vedi da ultimo il caso di Giulio Regeni). Non c’è motivo di dubitare che anche in questo caso ci sarebbe la richiesta di procedere. A meno che il ministro Nordio non si conformi al principio di diritto espresso da don Abbondio secondo cui “il coraggio se uno non ce l’ha non se lo può dare”.
