Il 17 e il 18 ottobre, nei centri albanesi di Shengijn e Gjadër, c’è stata una concitata successione di eventi la cui importanza va ben oltre l’insuccesso dell’applicazione, con riferimento ai 12 (sic!) migranti lì tradotti con impiego di una nave ad hoc, del protocollo tra Italia e Albania ratificato con legge n. 14/2024.
Quello che si è consumato è stato il primo tentativo in assoluto da parte di un Paese UE di delocalizzare in un Paese extra UE l’esame di domande di asilo: non nel senso di avviare una prima fase di tale procedura nei confronti di potenziali rifugiati che già si trovano all’estero (ovvero applicando le normative UE per avvicinare la protezione a chi ne ha bisogno e ancora si trova al di fuori del territorio degli Stati UE) bensì trasportando coattivamente i richiedenti asilo in un Paese terzo allo scopo dichiarato di impedire loro l’ingresso nel territorio dello Stato e di esaminare le loro domande con procedure che prevedono una compressione delle garanzie procedurali.
All’atto del loro arrivo nel centro di Gjadër, il 17 ottobre, i 12 richiedenti tradotti (di nazionalità egiziana e bengalese) avevano già formalizzato la domanda di asilo e sono stati destinatari di un provvedimento di trattenimento in applicazione della cosiddetta procedura accelerata di frontiera, prevista per il caso in cui il paese di origine del richiedente asilo sia da considerarsi “paese sicuro”. L’Amministrazione, infatti, ha posto a base della decisione di trattenimento la provenienza dei richiedenti da paesi sicuri, essendo il Bangladesh e l’Egitto inseriti nella lista dei paesi di origine considerati tali del Ministero degli Esteri. In realtà ha anche richiamato il fatto che gli stessi richiedenti «non abbiano fornito, neanche in copia, documenti di identità» né idonee garanzie finanziarie: richiamo, peraltro, improprio ché la mancanza di documento di identità, per evidenti ragioni legate alle condizioni della fuga e del viaggio, è un tratto comune alla quasi totalità dei rifugiati mentre il diritto dell’Unione prevede che è possibile applicare la procedura accelerata solo se «è probabile che, in mala fede, il richiedente abbia distrutto o comunque fatto sparire un documento d’identità o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne l’identità o la cittadinanza» (direttiva 2013732/UE, art. 31, paragrafo 8, lettera d).
Nel centro albanese si è assistito a una vera e propria corsa contro il tempo. Nelle stesse ore, ai richiedenti è stato notificato il provvedimento di rigetto della richiesta di asilo e, congiuntamente, la decisione di trattenimento nella parte del centro di Gjadër adattata a (asserito) CPR in applicazione della nuovissima disposizione, contenuta nel decreto legge 11 ottobre 2024 n. 145, in base alla quale coloro che sono stati «rintracciati, anche a seguito di operazioni di ricerca o soccorso in mare, nel corso delle attività di sorveglianza delle frontiere esterne dell’Unione europea» vengono condotti nei centri alle frontiere e «qualora la procedura si svolga direttamente alla frontiera o nelle zone di transito, ai sensi dell’articolo 28 bis, comma 2 bis, la decisione reca l’attestazione dell’obbligo di rimpatrio e produce gli effetti del provvedimento di respingimento di cui all’art. 10, comma 2, del TU immigrazione» ovvero il cosiddetto respingimento differito alla frontiera. In sintesi i richiedenti asilo rinchiusi nell’hotspot in Albania, dopo il diniego, avrebbero dovuto essere subito spostati nell’ala della stessa struttura destinata ad attuare un più stringente trattenimento finalizzato all’esecuzione del respingimento alla frontiera, applicando la cosiddetta finzione giuridica di non ingresso e ritenendo (con assai dubbi motivi) che il diritto dell’Unione Europea in materia di rimpatri possa applicarsi anche al di fuori del territorio europeo e che il centro di Gjadër possa essere equiparato sotto il profilo giuridico a una sorta di “frontiera” dell’Italia (https://vll.staging.19.coop/in-primo-piano/2024/09/30/il-protocollo-italia-albania-confinare-i-rifugiati-e-svuotare-il-diritto-dasilo/).
Il giorno successivo, 18 ottobre, peraltro, i giudici della sezione specializzata del Tribunale di Roma hanno proceduto alla valutazione della legittimità dei provvedimenti di trattenimento e hanno negato la loro convalida evidenziando che «in ragione dei principî affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea [https://www.questionegiustizia.it/articolo/sentenza-del-4-ottobre-2024-della-grande-sezione-della-corte-di-giustizia-dell-unione-europea-causa-c-406-22], il Paese di origine del trattenuto non può essere riconosciuto come Paese sicuro» per moltissime categorie quali «appartenenti alla comunità LGBTQ+, vittime di violenza di genere incluse le mutilazioni genitali femminili, minoranze etniche e religiose, accusati di crimini politici, condannati a morte, sfollati climatici». Il Tribunale ha sottolineato il dovere del giudice, sempre in forza della sentenza 4 ottobre 2024 della Corte di Giustizia dell’UE, «di rilevare, anche d’ufficio, l’eventuale violazione, nel caso sottoposto al suo giudizio, delle condizioni sostanziali della qualificazione di Paese sicuro enunciate nell’allegato I della direttiva 2013/32» ovvero la direttiva sulle procedure. Il Tribunale ha, quindi, affermato che «non sussiste nel caso in esame il presupposto di applicazione della procedura accelerata in frontiera di cui all’art. 28 bis, comma 2, lett. b bis, del decreto legislativo n. 25/2008», concludendo che «l’assenza del presupposto di applicabilità della suddetta procedura impedisce un legittimo trattenimento non soltanto allo scopo di accertare il diritto a entrare nel territorio dello Stato, ma anche con riferimento a qualunque altra motivazione addotta nel provvedimento di trattenimento». La domanda di asilo non avrebbe, dunque, dovuto essere esaminata in regime di procedura accelerata di frontiera e quindi manca un titolo di permanenza del richiedente protezione nelle strutture di cui all’art. 4, comma 1, del Protocollo e all’art. 3, comma 4, della legge di ratifica.
Il seguito è previsto dallo stesso Protocollo Italia-Albania secondo cui «nel caso in cui venga meno, per qualsiasi causa, il titolo della permanenza nelle strutture, la Parte italiana trasferisce immediatamente i migranti fuori dal territorio albanese» (art. 4, comma 3). Per tali ragioni il Governo italiano è stato costretto, il giorno successivo, a portare in Italia coloro che, maldestramente, e a salato carico spese dei contribuenti italiani, aveva spedito in Albania con il chiaro intento di sterilizzare le garanzie procedurali nell’esame della domanda di asilo.
Di fronte a un così bruciante fallimento il Governo ha annunciato imminenti nuove misure normative finalizzate a consentire il trattenimento in Albania e l’esame delle domande di asilo in costanza di trattenimento di tutti i richiedenti provenienti da paesi considerati sicuri in base al decreto 7 maggio 2024 del Ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale. Di quali misure si tratterà lo vedremo molto presto ma le prime indiscrezioni dicono che il Governo intenderebbe emanare un decreto legge che preveda la definizione dei paesi sicuri con norma primaria interna. Se così fosse si tratterebbe dell’ennesima forzatura in quanto, in base alla citata sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, ogni giudice – tenuto a disapplicare la norma nazionale in contrasto con quella europea (fonte sovraordinata immediatamente applicabile) – deve verificare in concreto se il paese oggetto dell’accertamento può essere considerato realmente sicuro e, ove così non sia, ad applicare la procedura pertinente, ovvero non la procedura accelerata di frontiera con trattenimento del richiedente, bensì quella ordinaria senza limitazione della libertà della persona straniera.
