Le tempistiche non sono affatto casuali: il 10 febbraio 2026 il Parlamento europeo ha approvato alcune modifiche al Regolamento sulle procedure di asilo; l’11 febbraio 2026 il Governo italiano ha annunciato che presenterà alle Camere un disegno di legge che interviene (anche) in materia di asilo. Contestualmente, il Parlamento europeo ha anticipato l’entrata in vigore di alcune disposizioni – di stampo fortemente securitario – del Nuovo Patto sulla Migrazione e l’Asilo, inizialmente prevista per giugno 2026. In particolare, è stata approvata a livello europeo una lista di Paesi di origine considerati “sicuri”: Bangladesh, Colombia, Egitto, Kosovo, India, Marocco e Tunisia. Provenire da uno di questi Paesi – o in generale da un Paese il cui tasso di riconoscimento delle domande di asilo è inferiore al 20% – costituisce il presupposto per l’applicazione della procedura accelerata di frontiera, che comprime fortemente le garanzie procedurali per i richiedenti. È poi previsto che il ricorso contro una decisione di inammissibilità della richiesta di protezione non sospenda automaticamente la decisione di rimpatrio, con l’effetto di ridurre l’effettività della tutela giurisdizionale. È stata inoltre anticipata l’entrata in vigore della disciplina relativa alla nozione di “Paese terzo sicuro” , che rappresenta il presupposto normativo per dichiarare inammissibile la domanda di protezione internazionale quando il richiedente possa essere trasferito verso uno Stato terzo qualificato come “sicuro” (a prescindere dal Paese di provenienza). I criteri che consentono tale trasferimento sono particolarmente ampi: il “legame” del richiedente con il Paese — categoria volutamente generica —, il semplice transito sul territorio del Paese, oppure l’esistenza di accordi tra Unione europea e Stati extra-UE che si impegnano a esaminare le domande di protezione (i cosiddetti readmission agreements).
Il disegno di legge annunciato dal Governo italiano prevede, tra le altre cose, proprio l’applicazione della disciplina sul Paese terzo sicuro; non a caso la Presidente del Consiglio, nel presentare l’iniziativa, ha parlato di una “svolta totale” a livello europeo nella gestione del fenomeno migratorio. Il disegno di legge prevede altresì, all’art. 10, la possibilità di attuare il cd. “blocco navale” – con sanzioni fino a 50.000 euro, cui si aggiungono il sequestro e la confisca delle imbarcazioni – in caso di «minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale».
Il diritto d’asilo, previsto dall’art. 10, comma 3, della Costituzione, risulta così “svuotato” di significato: non solo si tende a ostacolare l’accesso dello straniero al territorio dello Stato, ma si mira a impedirgli indistintamente l’accesso alla procedura per il solo fatto che esistono accordi con Paesi terzi disponibili a riceverlo. Più che una semplice restrizione, si tratta di una vera e propria “commercializzazione” dei diritti fondamentali degli stranieri: gli accordi con Paesi terzi non possono che avere una dimensione economica e strategica, come mostrano le intese già concluse negli ultimi anni con Stati quali Libia, Turchia o Tunisia. I profili di possibile contrasto con la Costituzione sono molteplici. Viene in rilievo, anzitutto, la vocazione solidaristica dell’ordinamento e la tutela dei diritti inviolabili sancite dall’art. 2; ma anche le garanzie in materia di libertà personale (art. 13), il diritto di difesa (art. 24) e al giusto processo (art. 111), messi in tensione da procedure accelerate e da meccanismi che rendono meno effettivo il controllo giurisdizionale.
Il Governo italiano – che, nel presentare il disegno di legge, ha auspicato che il Parlamento lo approvi «velocemente» e ha rivendicato che «niente è davvero impossibile per chi è determinato a fare qualcosa», mostrando una certa “allergia” verso gli spazi e i tempi della deliberazione democratica, così come verso i limiti che la Costituzione impone all’esercizio di ogni potere –, sembra sentirsi rassicurato dal “nuovo” diritto europeo, percepito non più come un vincolo, ma come una cornice adatta a legittimare politiche più restrittive. In passato, proprio sul terreno dei Paesi di origine sicuri e del Protocollo Italia-Albania, la magistratura ha svolto una funzione di tutela dell’impianto costituzionale, anche attraverso il richiamo al diritto dell’Unione europea (in alcuni casi disapplicando la normativa interna, in altri sollevando questioni pregiudiziali davanti alla Corte di giustizia). L’entrata in vigore anticipata delle nuove norme modifica sensibilmente questo quadro. Strumenti che in precedenza potevano essere messi in discussione alla luce del diritto dell’Unione trovano oggi proprio in quel diritto un’esplicita base normativa, presentando profili di tensione con il nucleo essenziale dell’assetto costituzionale.
Ciò non significa che gli spazi di intervento a tutela della Costituzione siano del tutto chiusi. Essi possono ancora emergere nel dialogo con la Corte di giustizia oppure, sul piano interno, davanti alla Corte costituzionale, anche attraverso l’attivazione dei controlimiti costituzionali. Quando sono in gioco principi fondanti della convivenza democratica – il rispetto dei diritti fondamentali e l’impianto personalistico e solidaristico della Costituzione – la questione non è contrapporre diritto europeo e diritto costituzionale interno, ma verificare se il livello di tutela assicurato a livello unionale resti compatibile con quel “nucleo duro” che definisce l’identità costituzionale. È utile ricordare che la compressione dei diritti, per essere costituzionalmente ammissibile, richiede garanzie stringenti e può trovare giustificazione solo in presenza di un fine di tale rilievo costituzionale da consentire un bilanciamento nel quale i diritti stessi, almeno in parte, possano arretrare. Che l’asserita tutela della “sicurezza” – o più correttamente l’interesse dello Stato alla gestione dei flussi migratori – rappresenti un fine costituzionale capace di legittimare una restrizione così incisiva dei diritti fondamentali appare quantomeno discutibile sul piano costituzionale, soprattutto se si considera la natura eminentemente politica e contingente di tale obiettivo rispetto alla stabilità dei principi sanciti dalla Costituzione.
