Di famiglia non ce n’è una sola

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È incostituzionale il divieto per la madre intenzionale di riconoscere come proprio il figlio nato in Italia da procreazione medicalmente assistita (PMA) praticata all’estero e in osservanza delle norme in quel Paese vigenti. Così ha deciso la Corte costituzionale con la sentenza n. 68 del 2025, stabilendo che l’art. 8 della legge 40 del 2004 è illegittimo nella parte in cui non prevede che anche al bambino nato da donna che abbia fatto ricorso a tecniche di fecondazione assistita all’estero, sia garantito lo stato di figlio anche da parte della donna che abbia espresso il preventivo consenso al ricorso a tali tecniche e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale. È il consenso – e solo il consenso – volontariamente assunto (dalla madre biologica come da quella intenzionale), nell’ambito di una progettualità familiare condivisa, quindi, a far sorgere i doveri (e i diritti) inerenti al rapporto genitoriale.

Al centro della pronuncia è così posto l’interesse morale e materiale del minore, quale principio fondamentale che si fonda sulla la necessità di riconoscere come fine preminente di un ordinamento lo svolgimento della personalità del bambino, da promuoversi e valorizzarsi (anche) indipendentemente dal nesso tra legame biologico e genitorialità. Si tratta di un principio che fino a oggi, e con particolare riguardo alle coppie omogenitoriali, è stato costantemente messo in discussione dall’eterogeneità (e imprevedibilità) dei comportamenti tenuti dagli Ufficiali di stato civile, in ordine alla decisione di iscrivere o meno il nome della madre intenzionale del nato da PMA, o delle Procure, che, più volte, negli ultimi anni, hanno richiesto la rettificazione dell’atto di nascita che già avesse riconosciuto entrambi i genitori, sia biologico che intenzionale. Così è stato nel 2023 quando la Procura di Padova e quella di Milano hanno impugnato, rispettivamente, 33 atti di nascita iscritti a partire dal 2017, la prima, e 3 atti di nascita, la seconda. Eterogenee sono state altresì le decisioni conseguenti a tali impugnazioni: di inammissibilità da parte del Tribunale di Padova (con conseguente “conferma” dell’atto di nascita impugnato) e di accoglimento da parte della Corte di Appello di Milano (con conseguente rettifica dell’atto di nascita impugnato).

A fronte di tali condizioni di incertezza, la Corte costituzionale rinviene un evidente contrasto con il diritto all’identità personale del minore (che si vede privato, sin dalla nascita, di uno stato giuridico certo e stabile) e con quello di vedersi garantito nelle situazioni connesse alla responsabilità genitoriale e ai conseguenti obblighi che da ciò derivano. È il superiore interesse del bambino, quindi, il principio da tutelare in questi casi. Se così è, però, affermano i giudici costituzionali, non può avere nessun rilievo il carattere omosessuale della coppia che ha avviato il percorso genitoriale; carattere che, come tale, non può costituire impedimento al riconoscimento, per il nato, dello stato di figlio.

Si apre in questo modo a un’idea di famiglia che non abbraccia (più), grazie all’evoluzione della società e dei suoi costumi, il modello composto da una coppia di genitori di diverso sesso uniti da vincoli affettivi. È la stessa Corte a confermarlo nella sentenza n. 69 del 2025, contestualmente depositata: essa, da una parte, rigetta la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Firenze in un caso in cui una donna single aveva impugnato il diniego di accesso a PMA oppostole in Italia, non ravvisando l’esistenza, in assenza di bilanciamento con il superiore interesse del minore, di un diritto (assoluto) alla genitorialità; al tempo stesso, però, ammette che il legislatore ben possa consentire l’accesso alla PMA a nuclei familiari differenti, non essendo, il riferimento alla “famiglia tradizionale” una scelta costituzionalmente obbligata.

La sentenza n. 68 del 2025 è quindi destinata ad assumere un significato e una portata storica; in modo evidente, ha altresì il pregio di sollevare dubbi sulla compatibilità dei principi che va ad affermare con la disciplina introdotta dalla legge Varchi, che istituisce il reato universale per chi, all’estero, ricorra alla gestazione per altri. Che spazio può trovare, infatti, la tutela del superiore interesse del minore all’interno del nostro Paese in una normativa che incrimina (addirittura con la reclusione fino a due anni) una coppia che rientra in Italia con un figlio e un certificato di nascita emesso secondo la legge straniera?

Gli autori

Francesca Paruzzo

Francesca Paruzzo è dottoressa di ricerca in Diritti e Istituzioni presso l'Università degli Studi di Torino e avvocato.

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