La sentenza pubblicata il 1 agosto della Corte di Giustizia dell’Unione europea risponde ai quesiti postile dal Tribunale di Roma, da altri giudici e anche dalla Corte di Cassazione sulla interpretazione da dare alle norme europee relative alla nozione di “Paese di origine sicuro”, ai fini del giudizio di compatibilità delle norme italiane con quelle europee. Come si ricorda, le decisioni dei giudici di interpellare la Corte di Giustizia sono state nei mesi scorsi terreno di violente prese di posizione da parte di esponenti della maggioranza governativa. Il nocciolo fondamentale delle critiche governative stava e sta nella rivendicazione – il governo essendo “eletto” – del diritto di non essere impedito da giudici “non eletti”, di sviluppare la propria politica in materia migratoria.
La Corte di Giustizia dà ragione ai giudici italiani e conferma il fondamento dei loro dubbi sulla compatibilità delle norme italiane con il diritto dell’Unione. Il commento subito uscito da Palazzo Chigi riprende l’argomento della invasione di campo, questa volta da parte dei giudici dell’Unione europea, in contrasto con le prerogative politiche di governo e parlamento. È l’argomento sempre più frequentemente utilizzato, non solo in Italia anche in campi del tutto diversi, per contrapporre la legittimazione derivante dal voto a quella che discende dalle leggi, dalle Costituzioni, dai Trattati dell’Unione europea, dal diritto internazionale. Si tratta di una posizione inaccettabile alla luce della Costituzione italiana (articoli 1, 11, 117). Essa mette in discussione la stessa appartenenza dell’Italia all’Unione europea, di cui peraltro l’Italia è Stato fondatore. Dai Trattati dell’Unione deriva il principio del primato del diritto dell’Unione nelle materie di sua competenza. Per assicurare l’uniforme interpretazione e applicazione di quel diritto in tutti gli Stati dell’Unione è istituita la Corte di Giustizia. Se nei vari Stati il diritto dell’Unione fosse interpretato e applicato in modi diversi è la stessa Unione che verrebbe meno. È dunque molto grave l’orientamento che esce da Palazzo Chigi di nazionalistico rifiuto della dimensione europea.
La questione su cui si è pronunciata la Corte di Giustizia riguarda i criteri da utilizzare nel definire “Paese di origine sicuro” quello dei migranti che, giunti in Italia, chiedono di ottenere la protezione internazionale e di non essere espulsi verso Paesi che non garantiscono il rispetto dei fondamentali diritti umani. Il nodo della discussione della richiesta dei singoli migranti è spesso proprio quello della situazione nel Paese verso il quale rischiano di essere espulsi. La qualifica di sicurezza da riconoscere o negare al Paese verso il quale si ipotizza l’espulsione è di particolare importanza. Se si tratta di Paese sicuro si applica una procedura semplificata, che si basa su una forma di presunzione relativa di protezione sufficiente nel Paese d’origine, la quale può essere superata dal richiedente protezione solo se produce gravi motivi riguardanti la sua situazione personale. L’adozione della procedura semplificata, tra l’altro implica che in caso di diniego della protezione internazionale è possibile dar corso alla espulsione anche prima dell’esito della eventuale impugnazione della decisione. In Italia poi l’applicazione del sistema del trasferimento nei centri in Albania presuppone che si tratti di migranti soggetti alla procedura semplificata per la provenienza da Paesi qualificati come “sicuri”.
Come ritenevano i giudici italiani che l’hanno investita della questione, la Corte di Giustizia ha affermato che la “non sicurezza” di uno Stato va ritenuta non solo quando essa riguarda parti del suo territorio, ma anche quando concerne categorie di persone. Gli Stati dell’Unione possono stabilire, anche con lo strumento della legge, un elenco di Paesi di origine sicuri, a condizione che tale designazione possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale. Ad ogni singolo migrante richiedente protezione internazionale deve essere garantito un efficace ricorso al giudice. Per essere efficace, l’accesso al giudice deve assicurare la conoscenza dei motivi per i quali un Paese è stato ritenuto sicuro. E anche il giudice deve esserne portato a conoscenza e deve poter considerare fonti di informazione ulteriori rispetto a quelle utilizzate dal governo nel formare la sua lista.
Se il giudice conclude che non è da riconoscere la qualità di Paese di origine sicuro, la conseguenza, richiamata dalla Corte, è che il margine di discrezionalità che spetta agli Stati membri dell’Unione “non incide sull’obbligo di ogni giudice nazionale di garantire la piena efficacia delle disposizioni (della normativa europea – direttiva 2013/32), disapplicando all’occorrenza di propria iniziativa, qualsiasi disposizione del diritto nazionale, anche posteriore, che sia contraria a una disposizione di tale direttiva produttiva di effetti diretti, senza dover chiedere o attendere la previa rimozione di tale disposizione dal diritto nazionale in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale”. È questo ciò che ora i giudici italiani (e quelli di tutti gli Stati membri dell’Unione europea) sono tenuti ad osservare, anche prima che intervenga una modifica della legislazione messa in linea con le norme europee, nella interpretazione che ne ha dato la Corte di Giustizia.
L’articolo è tratto da La Stampa del 2 agosto dove è stato pubblicato con il titolo
“Perché è corretto affidarsi ai giudici per valutare i Paesi d’origine”
