La legge regionale appena approvata dal Consiglio regionale del Piemonte che mira a privilegiare nell’assegnazione delle case popolari coloro che risiedono in Piemonte da 15, 20 o 25 anni è indice significativo della disinvoltura con cui la Giunta Cirio e la sua maggioranza si preparano a cavalcare gli umori popolari in vista delle prossime elezioni. “Prima i piemontesi” è slogan di sicuro successo, specie in tempi di montante sciovinismo. E poco importa se la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale esclude che il criterio della residenza prolungata possa rivestire un peso decisivo nell’assegnazione degli alloggi di edilizia sociale: quel che conta è trarre il massimo vantaggio possibile dalla guerra tra poveri alimentata dal cronico abbandono del diritto alla casa.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, definire i criteri per la selezione dei beneficiari dei servizi sociali rientra senza dubbio nella competenza del legislatore regionale, ma tali criteri, per risultare legittimi, devono presentare un collegamento con la funzione del servizio interessato: funzione che, nel caso dell’edilizia popolare – così come configurata fin dagli anni Cinquanta da Amintore Fanfani –, è dotare di un alloggio chi ne è privo.
Molti sono i criteri in astratto considerabili: la situazione abitativa attuale, il numero dei figli, i familiari anziani a carico, la presenza di disabili nel nucleo familiare, la condizione economica, l’età, lo stato di salute. Altri se ne potrebbero aggiungere. Tra questi, anche la residenza prolungata nella regione, ma con l’accortezza di evitare che la soddisfazione di un bisogno del presente sia determinata dal peso di una condizione del passato: una condizione, oltretutto, di per sé priva d’incidenza sul bisogno stesso. Più in specifico, per la Corte costituzionale dare rilievo alla residenza prolungata nella regione risulta illegittimo sia qualora tale criterio sia configurato quale requisito di ammissibilità della domanda (sentenze n. 44/2020, n. 77/2023 e n. 145/2023, relative, rispettivamente, a Lombardia, Liguria e Marche), sia qualora risulti fattore decisivo nella formazione delle graduatorie (sentenza n. 9/2021, relativa a una legge abruzzese che legava alla residenza un quarto del punteggio massimo assegnabile alle domande).
La questione, dunque, è: quale peso sarà dato dalla nuova normativa piemontese alla residenza prolungata nella formazione delle graduatorie? La legge della Regione Piemonte non lo specifica, rimandando ogni decisione a un successivo regolamento della Giunta regionale.
Le alternative, in ogni caso, sono solamente due. Se alla residenza prolungata sarà dato un peso determinante, l’esito non potrà che essere la dichiarazione d’incostituzionalità della legge. Dunque, perché procedere lungo questa strada? Beninteso, non sarebbe la prima volta che la destra italiana forza dolosamente la Costituzione per poter poi accusare la Corte costituzionale di impedirle di governare. È questo il disegno che ha in mente la Giunta piemontese? Lucrare qualche voto al prezzo della delegittimazione delle istituzioni? Se, al contrario, la maggioranza vorrà mantenersi nell’alveo costituzionale, allora non potrà che attribuire al criterio in discussione un peso ridotto, smentendo nei fatti quanto va proclamando a parole in queste ore. Che sia questo, alla fin fine, il vero obiettivo? Sfruttare cinicamente l’occasione per fare propaganda politica sulla pelle dei più deboli?
