Il destino dei richiedenti asilo davanti alla Corte costituzionale?

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Di questi tempi, meglio ricordare cose che dovrebbero essere scontate: i richiedenti protezione internazionale sono, innanzitutto, soggetti titolari di diritti fondamentali. Sia perché la Costituzione e il diritto internazionale offrono loro specifica tutela, sia perché anch’essi sono titolari dei diritti inviolabili della persona umana (come vorrebbe, predicando ormai nel deserto, l’art. 2 della nostra Costituzione). Tutto il resto dovrebbe venire dopo. Quasi inutile sottolineare, per l’ennesima volta, la distanza che oggi separa le politiche (nazionali e dell’Unione europea) riguardanti l’immigrazione dal diritto costituzionale e internazionale, sempre più considerati un fastidioso e anacronistico argine all’azione e alla propaganda dei governi.

Il destino dei richiedenti asilo è legato a doppio filo al Paese di provenienza: se provenienti da un Paese di origine definito “sicuro”, scatta infatti la cosiddetta procedura accelerata di frontiera e la connessa misura del trattenimento. Un meccanismo infernale, incentrato sulla presunzione di infondatezza della domanda, sui tempi serrati del procedimento e su di un provvedimento coercitivo, la misura del trattenimento, che incide addirittura sulla libertà personale (forse la libertà fondamentale per eccellenza).

Alla definizione del Paese di origine sicuro concorrono sia l’ordinamento dell’Unione europea, sia l’ordinamento nazionale: il primo, attraverso una direttiva che contiene una definizione generale, specificata da una sentenza della Corte di Giustizia (il giudice naturale dell’Unione europea); il secondo, attraverso i famigerati elenchi di Paesi sicuri, contenuti prima in decreti ministeriali e poi in un decreto-legge. Dinnanzi a giudici di merito che, ritenendo l’elenco ministeriale confliggente con la più garantista definizione europea, non convalidavano il trattenimento disposto nei confronti di taluni richiedenti, il Governo è infatti intervenuto con un decreto-legge, teso a fissare, una volta per tutte, l’elenco di Paesi sicuri. Scelta piuttosto bizzarra, dal significato esclusivamente propagandistico, dal momento che il principio del “primato” del diritto dell’Unione europea su quello degli Stati membri vale anche, pacificamente, nei confronti degli atti nazionali di rango legislativo.

Il punto di diritto discusso nei tribunali è sostanzialmente questo: il diritto vigente dell’Unione europea prevede che non possano considerarsi sicuri quei Paesi nei quali porzioni del territorio non siano sicure (quella definizione non tollera, dunque, eccezioni territoriali); i nostri giudici, interpretando in modo estensivo quelle eccezioni, ritengono che non siano sicuri anche quei Paesi nei quali ci siano categorie o gruppi di persone sistematicamente perseguitate (quella definizione non ammetterebbe, dunque, neanche eccezioni personali). È proprio questo uno dei quesiti interpretativi che alcuni giudici italiani hanno rivolto alla Corte di Giustizia dell’Unione europea e che si è discusso nell’udienza dello scorso 25 febbraio. Difficile dire come si concluderà il giudizio, ma da quanto emerso in quell’udienza i segnali, per quanti ancora credono nel diritto costituzionale e in quello internazionale, non sono incoraggianti: che il Governo italiano fosse contrario all’interpretazione più garantista dei nostri giudici era cosa nota; che lo fosse anche la Commissione europea, oramai – sembra di capire – sempre più allineata alla posizione del nostro Governo, molto meno.

C’è peraltro, in tutta questa vicenda, un convitato di pietra: il nuovo Patto europeo su migrazioni e asilo, applicabile negli Stati membri a partire dal giugno 2026. In particolare, il nuovo “regolamento procedure” introduce significative novità, tese in qualche modo a rendere ancora più agevole il ricorso alle procedure accelerate di frontiera: per un verso, sarà esplicitamente ammessa la designazione di un Paese di origine sicuro anche in presenza di eccezioni territoriali e personali (purché riferite a categorie di persone «chiaramente identificabili»); per altro verso, si renderà obbligatoria la procedura accelerata nei confronti dei richiedenti provenienti da Paesi in riferimento ai quali il tasso di riconoscimento delle domande è inferiore al 20%. Davvero difficile armonizzare una previsione del genere (che collega il presupposto della procedura a un’attività amministrativa interna, con buona pace di quanto accade nel Paese di provenienza) con i diritti fondamentali dei richiedenti la protezione internazionale. Insomma, la pur rilevantissima questione oggi pendente davanti alla Corte di Giustizia rischia di essere superata da un diritto europeo sempre più ostile nei confronti del fenomeno migratorio. Se oggi i giudici nazionali hanno potuto invocare il diritto dell’Unione europea per proteggere i richiedenti quella protezione, un domani – ecco il punto – quel piccolo appiglio non ci sarà più. Quale altro giudice potrà, allora, ancora proteggere diritti fondamentali così palesemente violati?

Difficile che questo compito possa essere svolto, con successo, dalla Corte di Giustizia, di norma poco incline all’annullamento secco, per violazione dei Trattati o dei diritti sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, di atti normativi prodotti dalle Istituzioni europee. Qualche speranza in più di successo potrebbe, invece, averla la nostra Corte costituzionale. Per il momento, i giudici comuni si sono rivolti alla Corte di Giustizia, ma forse è venuto il momento di dare la parola anche alla Consulta, chiamandola direttamente in causa. Oggi impugnando il diritto nazionale vigente, un domani – quando sarà applicabile – censurando altresì un diritto dell’Unione europea sempre più in conflitto con i nostri principi costituzionali fondamentali (diritto di asilo su tutti). Esiste infatti una dottrina, detta dei controlimiti, che la nostra Corte costituzionale (al pari di altre Corti costituzionali) ha sempre rivendicato, in forza della quale il diritto dell’Unione europea non può mai ledere i principi supremi e diritti inviolabili della nostra Costituzione. Si tratta di una dottrina fortemente polemica nei confronti dell’ordinamento dell’Unione, sempre affermata, ma quasi mai, almeno in modo esplicito, applicata. C’è un solo precedente, quando la nostra Corte la invocò, con successo, per impedire che una norma dell’Unione europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia, ostacolasse l’applicazione in giudizio di una nostra legge sulla prescrizione. Peccato che i reati che beneficiarono di quel precedente fossero reati in materia in fiscale. Si dovesse oggi applicare nuovamente quella dottrina, non ci sarebbe alcun dubbio che a beneficiarne non sarebbero certo i furbetti di turno, bensì soggetti – oggi – tra i più svantaggiati e discriminati. Proprio quelli che la nostra Costituzione intende proteggere.

Una versione ridotta dell’articolo è stata pubblicata su il manifesto del 1 marzo con il titolo “Sui diritti dei migranti è tempo che parli la Consulta”

Gli autori

Matteo Losana

Matteo Losana è professore associato di Diritto costituzionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino. È autore di saggi e monografie in tema di fonti del diritto e diritti costituzionalmente garantiti.

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