1.
Tutto nasce da una riforma mutilata. Nel 2006 una legge previde che una componente minoritaria di avvocati entrasse nei consigli giudiziari, organi di magistrati eletti dai loro colleghi che, a livello locale, prendono decisioni organizzative ed esprimono valutazioni e pareri sulla progressione in carriera di giudici e pubblici ministeri. Fu una riforma importante, grazie alla quale gli avvocati possono concorrere nelle scelte degli assetti organizzativi dei palazzi di giustizia. Ma riforma mutilata: perché la legge del 2006 stabilisce che gli avvocati non hanno diritto di voto sulle valutazioni di professionalità dei magistrati. In sostanza, gli avvocati, presenti nei consigli giudiziari, diventano muti quando si discute della cosa che meglio conoscono: il lavoro dei magistrati che ogni giorno incontrano nelle aule di giustizia; la loro preparazione, la laboriosità, la buona educazione, la presenza in ufficio (particolare non da poco, in quanto l’arrivo e l’uscita dall’ufficio di un magistrato non sono soggetti a orari controllati). Oggi, il referendum approvato dalla Corte costituzionale (così come un disegno di legge proposto in Parlamento che, se approvato, farebbe cadere questo referendum) tende a restituire la parola e il voto agli avvocati presenti nei consigli giudiziari anche quando si valuta la professionalità del magistrato.
Confesso d’essere un romantico: sono affezionato all’idea, cara ai maestri del mio maestro, per cui tra avvocati e magistrati corre una consanguineità degli spiriti che nasce dal fatto che ogni giorno essi affrontano il dolore degli altri. Ho sempre creduto vera una frase di Piero Calamandrei da incidere nella pietra: «Bisognerebbe che ogni avvocato, per due mesi all’anno, facesse il giudice; e che ogni giudice, per due mesi all’anno, facesse l’avvocato. Imparerebbero così a comprendersi e a compatirsi: e reciprocamente si stimerebbero di più». E da decenni continuo a citare una frase che Domenico Riccardo Peretti Griva, il giudice più grande che nei miei studi io abbia mai incontrato, scrisse dopo quasi cinquanta anni di servizio nella magistratura: «E pensino i magistrati che i migliori e più coscienti giudici della loro capacità, della loro laboriosità, della loro educazione, della loro rettitudine, saranno pur sempre gli avvocati, che li possono seguire, talora inavvertitamente, in tutte le loro manifestazioni, meditate e istintive, essendo queste ultime anche meglio indicative». “Bubbole romantiche”, mi sento dire, da sempre, da magistrati “lottatori”, sempre pronti a vedere, nell’avvocato, l’inaffidabile contiguo del delinquete da loro difeso, attratto nell’orbita culturale di una committenza tanto più prepotente quanto più economicamente forte. Nostalgie di tempi antichi, mi viene detto. La reciproca conoscenza tra difensori e magistrati è oggi ben più difficile rispetto ai tempi in cui scriveva Peretti Griva: perché è raddoppiato il numero dei magistrati e gli avvocati sono quasi decuplicati. Tutto vero. Siamo in un altro mondo. Impossibile comparare avvocati e magistrati degli anni ’50 con quelli di oggi. Eppure, rimane vera l’intuizione di fondo che Peretti Griva esprimeva nel suo ammonimento: la capacità di osservazione degli avvocati sui magistrati è diffusa ed è comunque superiore a quella di chiunque altro. Nessun altro come loro è capace di osservare i magistrati. Nessun altro, meglio di loro, conosce virtù e vizi di giudici e pubblici ministeri.
2.
Di fronte alla proposta referendaria molti magistrati insorgono preoccupati: temono che gli avvocati possano, nelle loro valutazioni, riversare la personale ostilità o antipatia verso un magistrato scomodo che, magari il giorno prima, ha dato loro torto in una causa importante; che possano confondere la funzione pubblica, che verrebbe loro riconosciuta, con il proprio ruolo di parte nei processi. Sarebbe sufficiente rispondere che gli avvocati nei consigli giudiziari sono, comunque, una minoranza. E dunque, se uno di loro portasse in quel consesso un atteggiamento di inimicizia verso un singolo magistrato, sarebbe facilmente battuto.
Ma per capire qual è oggi lo spirito del tempo che serpeggia nella magistratura bisogna porsi un’altra domanda: perché i magistrati hanno paura dell’influenza del “grande avvocato”, che si potrebbe far portatore di interessi della sua potente committenza, e non invece del leader di una corrente della magistratura, che in concreto ha la possibilità di influenzare il Consiglio superiore o il consiglio giudiziario ben più di un qualunque sia pur autorevole singolo membro laico? Perché non si teme, ad esempio, che un giudice, che deve emettere una sentenza su un’importante indagine svolta da un pubblico ministero, possa essere influenzato dal fatto che quel pubblico ministero fa parte del consiglio giudiziario che l’indomani deve emettere un parere su un suo avanzamento in carriera? Alcuni osservano: ma il pubblico ministero è un funzionario statale che persegue soltanto la verità, mentre l’avvocato ha un legame con il cliente che rende più facile l’interferenza dei ruoli. È una risposta formalmente corretta ma sostanzialmente ingenua. L’esperienza insegna che la passione che può animare un pubblico ministero che pensa di essere portatore di verità, e che veda processualmente respinta la sua tesi, è in grado di scuotere la sua serenità di giudizio non meno del legame professionale che lega l’avvocato al suo assistito. In realtà, se il magistrato è pavido, lo è davanti a chiunque possa influenzare la sua carriera: sia esso avvocato, capo del suo ufficio o collega eletto nel consiglio giudiziario o nel Consiglio superiore della magistratura.
Siamo sinceri: al fondo di questa diffidenza, c’è la difficoltà a credere che un avvocato ‒ che normalmente è paladino dell’interesse privato del proprio cliente – assumendo una funzione pubblica e animato da pura passione civile, possa agire avendo come unico scopo il bene comune. Ancora una volta, ecco riaffiorare l’idea della superiore “virtù civile” del magistrato. È l’antica “albagia professionale” dei magistrati di cui Calamandrei parlava sessanta anni fa. Una superbia accecante che «si rifiuta di credere che possano esservi avvocati pronti a servir la giustizia per solo amore di essa e non per cupidigia di guadagno». Non ho mai creduto a questa leggenda. Se qualcuno, in buona fede, ci ha creduto in passato, si vada a leggere le conversazioni di Palamara con alcuni dei principali leader associativi della magistratura. E cambierà presto idea. Legga, ad esempio, una chat dell’ottobre 2017 in cui un pubblico ministero di Milano, membro del direttivo dell’Associazione nazionale magistrati conversa con un pubblico ministero eletto al Csm e, parlando di una certa collega giudice che concorre per un incarico direttivo, dice: «Se riuscite a fottere la *** sarebbe un bel colpo». E, per favore, non si tirino in ballo i principi costituzionali! Uomini come Calamandrei, Mortati, Leone non hanno scritto gli articoli 101-110 della Costituzione per creare un sistema in cui le nomine dei dirigenti potessero essere trattate in questo modo. O in cui i custodi della deontologia dei magistrati si affannassero a cercare biglietti dello stadio per i propri figliuoli.
I magistrati, abituati sempre a giudicare (a decidere sulle vite degli altri, sulla loro libertà, sui loro beni, sui loro destini) dovrebbero auspicare, non temere, i giudizi degli avvocati su di loro. Dopo quarant’anni trascorsi in magistratura, ho maturato una convinzione profonda: un sistema in cui un chierico che esercita un così terribile potere sui cittadini abbia in tutta la sua vita professionale solo valutazioni espresse da altri chierici ‒ senza che mai a valutarlo siano persone esterne alla corporazione cui appartiene – è un sistema destinato a secernere veleni.
Negli ultimi trent’anni è stato quasi impossibile esprimere nel dibattito pubblico dubbi di questo tipo senza essere etichettati come nemici dell’indipendenza della magistratura. Eppure non fu sempre così. Pensiamo al tema oggetto del referendum. La presenza nei consigli giudiziari di “laici” (non solo avvocati ma anche membri eletti dai consigli provinciali o regionali) è una vecchia proposta della sinistra. Che fu formalizzata la prima volta in un progetto di legge del 1965 (primo firmatario Vittorio Martuscelli, magistrato eletto alla Camera nelle fila del Psi); e poi ripreso, negli anni ’70, da proposte di Magistratura democratica e da studiosi come Vittorio Grevi.
3.
Questa proposta si intrecciava sempre, nella cultura di sinistra e segnatamente in Magistratura democratica, con una riflessione più ampia sulla necessità di un qualche collegamento con la società e con le altre istituzioni democratiche. Un collegamento che, senza intaccare l’indipendenza del magistrato, ne corroborasse la sua legittimazione; e rendesse meno vacuo il principio, sancito nell’articolo 101 della Costituzione, secondo cui «la giustizia è amministrata in nome del popolo».
È sufficiente leggere il manifesto costitutivo di Magistratura democratica (del luglio 1964), steso da Arnaldo Cremonini e Pietro Padovani, per trovare riflessioni sulla «necessità della più ampia e profonda democratizzazione dell’esercizio della funzione giudiziaria, affinché la sovranità popolare sia posta sempre in grado di esercitare il suo controllo» La Magistratura, 1964, n. 9-10). Oppure gli scritti di Marco Ramat che, nell’ottobre del 1965, commentando su il Mondo di Pannunzio le conclusioni del congresso di Gardone, scriveva: «Parte della magistratura si è finalmente accorta che in Italia la sovranità appartiene al popolo e che quindi la propria sostanziale investitura legittima deve in qualche modo derivare dal popolo» (Giustizia e politica, Il mondo, 12 ottobre 1965). Queste domande sulla legittimazione ‒ o meglio sulla necessità di un “supplemento di legittimazione” del moderno magistrato, così diverso e più incisivo nella vita democratica rispetto al modello di magistrato che avevano in mente i Costituenti ‒ si fanno più pungenti dopo le prime importanti “supplenze” svolte dai magistrati (in materia di terrorismo e criminalità organizzata) a cavallo degli anni Settanta e Ottanta. «Ma insomma – si chiedeva nel 1987 Salvatore Senese, uno dei fondatori di Magistratura democratica – qual è la legittimità democratica di un giudice indipendente, che si vuole investito di un potere sovrano non delegato e che tuttavia sia reclutato per concorso?» (S. Senese, Ruolo della giurisdizione, responsabilità del magistrato, forme della democrazia, Questione giustizia, 1987, n. 2 p. 443).
La domanda sulla legittimazione del nuovo modello di magistrato si sarebbe dovuta imporre in modo ancor più urgente negli anni seguenti, quando sempre più ampie sono diventate le discrezionalità del magistrato. Più ampie quelle del giudice: chiamato ad applicare una tale molteplicità di fonti (non solo più la legge ordinaria ma la Costituzione, i trattati internazionali, i regolamenti comunitari, le leggi regionali) da farlo ritenere pienamente coinvolto nel processo di formazione del diritto. Ancor più ampie quelle del pubblico ministero nell’organizzazione delle procure, nell’individuazione delle priorità e dunque nel concreto esercizio dell’azione penale. E invece, la questione scompare dagli orizzonti culturali della magistratura; sempre più impegnata a invocare, unitariamente, la propria indipendenza e sempre più infastidita di fronte alle voci che ricordano che essere indipendenti non significa essere irresponsabili. Perché questa chiusura? Certo, non ha giovato il fatto che, a cominciare dagli anni ’80, la «carenza di legittimazione democratica del magistrato» è stata spesso agitata di fronte all’opinione pubblica da chi aveva in mente, più che la soluzione del problema, l’intralcio a qualche fastidioso processo a carico di qualche amico. Ma la strumentalizzazione del problema da parte di alcuni non cancella l’esistenza del problema.
Il clima culturale è così diventato sempre più asfittico, autoreferenziale, chiuso agli apporti esterni. L’atteggiamento odierno di fronte al tema del ruolo degli avvocati nei consigli giudiziari è soltanto una spia di quella che il Presidente Mattarella ha chiamato “modestia etica” che traspare dagli scandali degli ultimi due anni. Che una associazione che, or non è molto, elesse all’unanimità Palamara proprio presidente, arrivi a indicare come un rischio all’indipendenza della magistratura la possibilità che un avvocato possa contribuire, in una posizione di minoranza, alla formulazione di un parere su un giudice o un pubblico ministero, potrebbe apparire quasi comico. Se non fosse drammatico. Chi ha davvero a cuore la giustizia dovrebbe preoccuparsi. E cominciare ad occuparsene. La giustizia è una cosa troppo importante per lasciarla in mano soltanto ai magistrati.

Che un ex magistrato sostenga “La giustizia è una cosa troppo importante per lasciarla in mano soltanto ai magistrati” appare, alla luce, dell’art. 104 della Carta costituzionale, un imperdonabile lapsus!
La logica indica che le due posizioni siano già in una oggettiva condizione di disequilibrio. L’avvocato teso (nel rispetto della deontologia professionale) a difendere il cliente imputato e il secondo, invece – con un compito socialmente rilevante – imparziale e rispettoso della terzietà. I sostenitori del dovrebbero tenere presente la sempre possibile eventualità di una sorta di “condizionamento” – anche se involontario – da parte del giudice nei confronti dello stesso avvocato che, un domani, potrebbe essere (comunque) determinante ai fini della sua carriera in magistratura! Scrivere in termini di “controllare l’educazione, la presenza in ufficio e il rispetto degli orari” appare, francamente, un’offesa all’intelligenza dei lettori! Rilevo, inoltre, che la riforma Cartabia già prevede quanto chiesto dal quesito referendario, ma solo nel caso in cui il Consiglio dell’Ordine (degli avvocati) abbia segnalato un comportamento scorretto da parte del magistrato.