“Sicurezza”: un decreto legge eversivo

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Il Parlamento discute sul disegno di legge sicurezza, ma “i tempi si sarebbero prolungati troppo” (citazione del ministro Piantedosi) e allora interviene il Governo. Il Governo, «nella sua più alta ma anche più concreta significazione di Istituto atto a risolvere nel modo più rapido, fermo e univoco tutte le molteplici questioni che nell’azione quotidiana si presentano, non impacciato da preventive compromissioni, non impedito da divieti insormontabili, non soffocato da dissidi, non viziato nella origine da differenze ingenite di tendenze e di indirizzi» (Mussolini, dibattito sulla legge Acerbo). Il disegno di legge sulla sicurezza (Atto Camera 1660), espressione del peggiore populismo penale, incostituzionale nell’anima e nelle sue disposizioni, è trasposto – quasi integralmente – nel decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri venerdì 4 aprile. Un golpe bianco, o meglio nero. Al contenuto eversivo si aggiunge l’eversione nei rapporti fra Governo e Parlamento. Troppo forte il termine eversione? Il passato non si ripresenta allo stesso modo, ma la mutazione della democrazia in regime autoritario attraverso vie legali non è un pericolo astratto; il suo progressivo svuotamento sostanziale sotto l’involucro è un percorso in atto.

Perché un decreto legge? Quali sono i motivi di necessità e urgenza? Leggendo la bozza del decreto compare solo un elenco tautologico di “considerata” e “ritenuta” “straordinaria necessità e urgenza”: mere clausole di stile, nulla di più. Come la Corte costituzionale ha ricordato più volte (da ultimo, sentenza n. 146 del 2024), il decreto legge è «uno strumento eccezionale», «la pre-esistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l’urgenza […] costituisce un requisito di validità costituzionale»: in gioco sono gli «equilibri fondamentali della forma di governo». Squilibrando la forma di governo, concentrando il potere, si incide sulla forma di Stato: sulla democrazia. L’abuso del decreto legge, stravolgendo il sistema delle fonti, viola la separazione dei poteri, che assicura la limitazione del potere: il fondamento di una democrazia costituzionale.

Nulla di nuovo si dirà, fra massiccio ricorso ai decreti legge (da dati Openpolis, 2 ottobre 2024: nel corso dei primi due anni della XIX legislatura, sono entrate in vigore 151 leggi; delle leggi entrate in vigore, il 75,5% sono di iniziativa del Governo, il 41,7% sono conversioni di decreti legge), abuso della questione di fiducia (il governo Meloni è al primo posto, 45% per rapporto tra voti di fiducia e leggi approvate, dati Openpolis, 17 luglio 2024), monocameralismo di fatto: è solo l’ennesimo atto di subordinazione e annichilimento del Parlamento; un processo di lungo corso, in cui il governo Meloni si inserisce con convinzione. Ma, in primo luogo, il reiterarsi di una violazione non la rende meno grave: anzi, occorre opporsi all’assuefazione e perseverare nel denunciarla. In secondo luogo, l’esautoramento sul disegno di legge sicurezza è particolarmente “pesante”: per i diritti su cui incide il provvedimento, per il suo essere oggetto di una forte contesa politica, perché si tratta di materia in discussione nelle aule parlamentari, per l’insussistenza palese della necessità e urgenza (a meno che non la si voglia ridurre al meschino mercanteggiamento di interessi interni alle forze di maggioranza). E – anticipo possibili obiezioni – non sana la considerazione che il Parlamento potrà intervenire in sede di conversione del decreto legge: l’esautoramento resta e – si aggiunga – non è difficile pronosticare che la conversione avverrà sotto il ricatto della fiducia.

Veniamo al contenuto. Lo schiaffo al Parlamento – in violazione della Costituzione e inaccettabile in ogni caso – salvaguarda almeno dalle innumerevoli violazioni della Costituzione del disegno di legge? Dalla bozza che è dato leggere, no. I rilievi del Quirinale sono recepiti al minimo possibile. Alcune norme sono semplicemente “ammorbidite”, come nel caso delle madri detenute (si parla di «istituto a custodia attenuata») o della richiesta di documento per la vendita della SIM agli stranieri (non è necessario il permesso ma resta l’obbligo di esibire un documento di identità). Altre norme sono oggetto di interventi di plastica facciale, come nelle ipotesi della punizione degli atti di resistenza anche passiva. Si specifica che gli ordini la cui disobbedienza è punita riguardano quelli diretti al mantenimento dell’ordine e della sicurezza: ordine e sicurezza sono concetti passepartout. Sfiora il ridicolo il cambiamento della norma che riguarda l’aggravante “grandi opere”, dove il riferimento alle opere pubbliche o infrastrutture strategiche è sostituito con «infrastrutture destinate all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici». Di maggior rilievo, lo stralcio della collaborazione di pubbliche amministrazioni e università con i servizi segreti, in deroga al diritto di riservatezza.

Restano, immutati, il reato di blocco stradale, la ridondante punizione dell’occupazione di immobili, l’ampliamento del daspo urbano, etc. La cappa illiberale e repressiva del provvedimento non muta: criminalizzazione e repressione del dissenso, stigmatizzazione e punizione del disagio sociale e della solidarietà, neutralizzazione del conflitto sociale. E restano il diritto penale dell’amico, i privilegi per le forze dell’ordine, con il sotteso di uno Stato che si indentifica con la polizia; perché non con gli insegnanti e i medici? Uno Stato che punisce la partecipazione in nome dell’ordine, che all’espressione del conflitto sostituisce una passiva obbedienza.

È sufficiente il restyling per tacitare – ed esautorare – l’opposizione e giustificare il silenzio calato sulla notizia? Il Presidente della Repubblica, come garante della Costituzione, non dovrebbe domandare – cito Matteotti – «alla maggioranza che essa ritorni all’osservanza del diritto»? … e non firmare. Lungo la china del male minore, si scivola nel baratro. Ancora una volta è dalla piazza, che si vuole chiudere in una zona rossa del dissenso e del pensiero, che può venire una risposta. Ancora una volta è dal basso che deve essere espresso il dissenso e agito il conflitto che costituisce l’essenza della democrazia. Dobbiamo reagire.

Gli autori

Alessandra Algostino

Alessandra Algostino è docente di Diritto costituzionale presso l’Università di Torino. Fra i suoi temi di ricerca: diritti, migranti, lavoro, democrazia, partecipazione e movimenti, rapporto fra diritto ed economia, pace. Fra i suoi libri e saggi: "L’ambigua universalità dei diritti. Diritti occidentali o diritti della persona umana?", Napoli, 2005; Democrazia, rappresentanza, partecipazione. Il caso del movimento No Tav, Napoli, 2011; "Diritto proteiforme e conflitto sul diritto", Torino, 2018; "La partecipazione dal basso: movimenti sociali e conflitto", in Quaderni di Teoria Sociale, n. 1/2021; "Genere ed emancipazione fra intersezionalità e dominio: una riflessione nella prospettiva del costituzionalismo", in Uguaglianza o differenza di genere? Prospettive a confronto, Napoli, 2022; "Pacifismo e movimenti fra militarizzazione della democrazia e Costituzione", in Il costituzionalismo democratico moderno può sopravvivere alla guerra?, Napoli, 2022.

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