Torino. Il Tar boccia la propaganda antiabortista in strutture pubbliche

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A fine luglio 2023 l’Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino e l’Associazione Centro di Aiuto alla Vita e Movimento per la Vita “G. Foradini” di Rivoli stipularono una convenzione che autorizzava l’associazione antiabortista a svolgere attività di ascolto delle donne gestanti riguardo alla scelta di interrompere la gravidanza. La convenzione prevedeva che l’attività si svolgesse presso il presidio ospedaliero torinese Sant’Anna, in uno spazio noto come “stanza dell’ascolto”. Da allora la stanza è il simbolo dell’attacco al diritto all’aborto in Piemonte: la sola presenza di antiabortisti nelle strutture dove si accede all’interruzione volontaria di gravidanza può, infatti, compromettere il diritto alla salute delle donne, in particolare la dignità della persona nella libera formazione delle scelte sul proprio corpo, che le strutture pubbliche debbono garantire per legge (leggi nn. 194 e 833 del 1978).

Con ricorso presentato congiuntamente da Cgil e Se Non Ora Quando? la convenzione veniva impugnata davanti al giudice amministrativo. A distanza di due anni il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, con la sentenza pubblicata il 2 luglio 2025 (n. 1117/2025), ha annullato questa convenzione chiarendo che i volontari impiegati nello svolgimento dell’attività «non soddisferebbero i requisiti di idoneità previsti in termini di capacità tecniche e professionale, da intendere come concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di convenzione», specificando che l’azienda avrebbe dovuto accertare il rispetto dei requisiti di idoneità previsti dalla legge n. 194. I giudici hanno evidenziato, inoltre, che l’associazione aderisce con vincolo federativo al Movimento per la Vita Italiano – Federazione dei Movimenti per la Vita e dei centri di aiuto alla vita d’Italia (MPVI) che «si oppone a ogni provvedimento che legittimi pratiche abortive» (art. 3 dello statuto); e, tuttavia, «a prescindere dallo specifico fine statutario perseguito, devono essere preminenti le finalità della legge n. 194/1978 […] in forza delle quali l’associazione convenzionata è comunque tenuta, nello svolgimento dei delicati compiti di supporto alla donna intenzionata a interrompere la gravidanza, ad attenersi alle condizioni stabilite dalla legge e a farsi interprete di un percorso informativo e assistenziale, il che presuppone il possesso dei requisiti di idoneità e professionalità la cui considerazione risulta essere stata pretermessa nell’istruttoria propedeutica alla contestata convenzione».

La sentenza chiarisce che tali aspetti non sono stati verificati dall’azienda ospedaliera universitaria e non lascia spazio a dubbi interpretativi. Emergono anche le criticità della presenza nelle strutture pubbliche di associazioni apertamente contrarie alla normativa che disciplina la garanzia di questo diritto. I giudici hanno, infatti, osservato che «una pregiudiziale preclusione statutaria [ndr quale quella che ricorre nello statuto richiamato] non è del tutto in linea né con la legge n. 194/1978, né con la finalità di attuazione piena della legge stessa dichiarata nell’art. 1, comma 2, della convenzione». In questo senso è evidente come manchi in concreto l’«idoneità di scopo […] tenendo conto delle specificità dellattività che forma oggetto della convenzione (in perfetta aderenza con il requisito dellidoneità delle formazioni sociali, già previsto dalla legge n. 194/1978, all’art. 2, comma 2) e dello scopo pubblico della stessa». Eppure non sono mancati commenti alla sentenza che hanno tralasciato passaggi motivazionali rilevanti, quale quello sui requisiti previsti dalla legge n. 194 prima ancora che dalla normativa sul Terzo settore (d. lgs. n. 117 del 2017), e anche commenti che hanno ingenerato il dubbio che la sentenza abbia annullato la convenzione facendo salva l’attività svolta tramite la stanza.

Vale la pena qui ricordare che la legge n. 194 non vieta la presenza nelle strutture sanitarie pubbliche delle associazioni antiabortiste, tuttavia garantisce che le attività debbano essere svolte nel rispetto della libertà di scelta della donna; libertà che è evidentemente minacciata dalla presenza di associazioni con finalità associative che si oppongono alla pratica abortiva. In sostanza le associazioni antiabortiste devono comunque svolgere l’attività conformemente alla legge che disciplina l’accesso all’interruzione volontaria di gravidanza come libera scelta delle donne, nel rispetto della loro salute quale completo benessere fisico e mentale.

Non si comprende come un vincolo di scopo associativo così marcatamente ostile alla legge sia compatibile con la possibilità che associazioni di questo tipo siano legittimate a partecipare al servizio sanitario nazionale. L’incompatibilità della presenza di associazioni antiabortiste nelle strutture sanitarie pubbliche con la garanzia dell’accesso all’interruzione volontaria di gravidanza è tanto evidente che in Inghilterra la legge prevede delle “zone cuscinetto”, perimetri protettivi attorno a consultori e ospedali, fino a un raggio di 150 metri; è fatto così divieto agli antiabortisti di avvicinarsi alle donne anche fuori dalle strutture sanitarie pubbliche dove si accede all’interruzione volontaria di gravidanza.

La vicenda emblematica della “stanza dell’ascolto” è segno della regressione significativa del diritto all’aborto in Italia. La persistente negazione di questo diritto è oggi alimentata anche dal divieto di accesso alla pillola RU486 nei consultori sul territorio piemontese. Contrariamente a quanto previsto da una circolare del Ministero della Salute, una circolare regionale, infatti, ha negato l’accesso all’aborto farmacologico nei consultori in Piemonte, dove pertanto questo metodo abortivo risulta accessibile solo tramite ricovero ospedaliero, con conseguente controllo del corpo della donna e criminalizzazione della scelta di interrompere la gravidanza. È perciò quanto mai essenziale una visione unitaria e determinata a difesa di questo diritto, già scarsamente effettivo e oggi fortemente sotto attacco.

Gli autori

Alice Cauduro

Alice Cauduro è ricercatrice a tempo determinato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino. Ha pubblicato articoli, contributi in volume e monografie su tematiche riguardanti l'accesso al farmaco, l'eccesso di potere e l'abuso del diritto nella pubblica amministrazione, il servizio idrico integrato, il diritto di accesso a dati e documenti amministrativi.

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